Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appalto (Contratto di) - Responsabilità - Qualità di responsabile civile dell'ente appaltante - Legittimazione passiva

--La legittimazione passiva del responsabile civile sussiste solo se nel processo penale è presente un imputato del cui operato debba rispondere per legge, dovendo escludersi che risponda anche del fatto altrui in base ad un titolo contrattuale. (Fattispecie in cui era stato citato come responsabile civile l'ANAS, in qualità di ente committente, in un processo per omicidio colposo a carico di imputati che erano dipendenti della società appaltatrice dei lavori).

    Cass. pen., sez. IV, 27 ottobre 2005, n. 39388 (ud. 21 giugno 2005), R.C. in proc. Ambrosino ed altro. (C.p., art. 185; c.p., art. 589; c.p.p., art. 538). [RV233476]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello -Pena - Diminuzione inderogabile

--In tema di giudizio di appello, il principio di cui all'art. 597, comma quarto, c.p.p. - che statuisce come inderogabile la corrispondente diminuzione di pena ogniqualvolta sia accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti - si applica anche nel caso in cui sia il giudice d'ufficio a escludere alcuno dei reati concorrenti, a dichiararlo estinto ovvero a modificarne la qualificazione giuridica in senso favorevole all'imputato. Ne deriva che è illegittima la decisione con cui il giudice di appello abbia modificato d'ufficio la qualificazione giuridica del fatto, derubricando l'originaria ipotesi di reato in altra meno grave (nella specie da falso in atto pubblico a falso in certificato amministrativo), omettendo di provvedere a rideterminare la pena per i reati oggetto della pronuncia di condanna (nella specie furto e falso), previa individuazione del reato più grave (nella specie quello di furto).

    Cass. pen., sez. V, 24 marzo 2006, n. 10394 (ud. 7 febbraio 2006), Lafleur. (C.p.p., art. 597). [RV233767]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello -Reformatio in peius - Concerne il dispositivo e non la motivazione

--Il divieto della reformatio in peius (art. 597, comma terzo, c.p.p.) concerne il dispositivo e non la motivazione, la quale può ben essere meno favorevole per l'imputato. È, pertanto, legittima la decisione con la quale il giudice di appello critichi la decisione del giudice di primo grado, lasciando, tuttavia, inalterato il dispositivo di assoluzione.

    Cass. pen., sez. V, 1 febbraio 2006, n. 4011 (ud. 19 maggio 2005), Ricci. (C.p.p., art. 576; c.p.p., art. 597). [RV233593]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio -Concordato sui motivi di appello - Nullità verificatesi nella procedura camerale

--In tema di definizione concordata della pena in appello, l'esito della pronuncia camerale che recepisca l'accordo delle parti sulla determinazione dell'entità della pena, previa rinuncia agli altri motivi d'appello, non preclude la possibilità di dedurre, successivamente, con ricorso per cassazione questioni che riguardano nullità verificatesi nello stesso procedimento camerale.

    Cass. pen., sez. IV, 3 febbraio 2006, n. 4460 (ud. 12 dicembre 2005), Gala. (C.p.p., art. 484; c.p.p., art. 525; c.p.p., art. 599). [RV233568]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Imputato detenuto - Diritto a comparire

--Nei giudizi di appello, che si svolgono in camera di consiglio, secondo il disposto dell'art. 599 c.p.p., l'imputato detenuto ha diritto di comparire personalmente, ma la volontà di essere presente deve essere manifestata tempestivamente e, solo in tal caso, l'omessa traduzione determina la nullità assoluta ed insanabile degli atti.

    Cass. pen., sez. I, 23 febbraio 2006, n. 6970 (ud. 8 febbraio 2006), Marchetti. (C.p.p., art. 178; c.p.p., art. 599). [RV233440]

@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Imputato contumace in primo grado

--L'art. 603, comma quarto, c.p.p., che prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello qualora l'imputato, contumace in primo grado, provi la riconducibilità della sua mancata comparizione a caso fortuito o forza maggiore o alla mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione, non trova applicazione qualora l'imputato abbia indicato la propria residenza anagrafica nell'atto di nomina del difensore, ma abbia poi omesso di comunicarne la variazione in concomitanza della notifica dell'atto presso la suddetta residenza.

    Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2005, n. 46230 (ud. 25 ottobre 2005), Fiori ed altro. (C.p.p., art. 603). [RV233250]

@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Presupposti della rinnovazione istruttoria

--La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p.

    Cass. pen., sez. II, 27 gennaio 2006, n. 3458 (ud. 1 dicembre 2005), Di Gloria Il Grande ed altri. (C.p.p., art. 603). [RV233391]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Presupposti - Sanzione sostitutiva - Applicabilità della sostituzione in assenza di richiesta

--Con la sentenza di «patteggiamento» prevista dall'art. 444 c.p.p. non può essere disposta la sostituzione della pena quando la stessa non sia stata espressamente richiesta. (Nella specie, la Corte, in accoglimento di ricorso proposto dall'imputato, straniero extracomunitario, ha ritenuto illegittima la sostituzione della pena della reclusione, di cui era stata richiesta l'applicazione, con la espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 16 del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, rilevando altresì che la richiesta concordata prevedeva la concessione Page 226 della sospensione condizionale della pena, incompatibile - sussistendone i presupposti - con la sanzione sostitutiva dell'espulsione).

    Cass. pen., sez. VI, 7 marzo 2006, n. 7906 (c.c. 3 febbraio 2006), Khattari. (C.p.p., art. 444; D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 16; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53). [RV233491]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Poteri del procuratore generale - Ricorso contro sentenza di patteggiamento

--In tema di patteggiamento l'accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di recesso, sicché è inammissibile l'impugnazione del procuratore generale fondata su censure che si risolvono in un recesso dall'accordo, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del pubblico ministero, nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un potere che non spetta alle parti.

    Cass. pen., sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3622 (c.c. 10 gennaio 2006), P.G. in proc. Laaziz. (C.p.p., art. 444). [RV233369]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Dispositivo - Sanzioni accessorie

--Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 186 comma secondo del codice della strada deve essere disposta la sospensione della patente di guida, indipendentemente dal fatto che la sanzione non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti.

    Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2006, n. 17432 (c.c. 6 aprile 2006), P.G. in proc. Clausi. (Nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV233968]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Pronunziata nei confronti di un concorrente - Incompatibilità del giudice

--Il giudice che abbia pronunciato una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un coimputato non ha necessariamente espresso valutazioni sulla responsabilità degli ulteriori concorrenti estranei al processo, sicché questi non diviene automaticamente incompatibile nel giudizio sugli altri concorrenti che non abbiano patteggiato la pena; l'incompatibilità sussiste solo quando la sentenza di patteggiamento contenga una valutazione nei confronti dei coimputati non patteggianti che rappresenta una anticipazione di giudizio riscontrabile nella fattispecie concreta. (Nella specie la Corte ha rilevato come la precedente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico del concorrente, fosse stata redatta su modulo prestampato e come in essa non si rinvenisse alcuna espressione valutativa della responsabilità del coimputato).

    Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 2006, n. 14176 (ud. 8 novembre 2005), Svarcova ed altro. (C.p.p., art. 34; c.p.p., art. 444). [RV233950]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Richiesta limitata solo ad alcuni reatiInammissibilità

--In tema di patteggiamento, la caratteristica del rito alternativo di essere funzionalmente orientato alla rapida definizione del processo in ordine a tutti i reati contestati rende incompatibile un'utilizzazione differenziata del rito solo per la decisione di alcune imputazioni tra quelle contestate, con la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie per le altre imputazioni: ne consegue che la richiesta di patteggiamento parziale è inammissibile.

    Cass. pen., sez. I, 22 febbraio 2006, n. 6703 (ud. 12 gennaio 2006), P.G. in proc. Ignacchiti. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV233409]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Sospensione condizionale della pena precedentemente concessa - Revoca

--La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

    Cass. pen.,...

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