Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Esclusione di una aggravante

-- Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su gravame del solo imputato, pur escludendo l'esistenza di una circostanza aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, qualora a quella esclusione non consegua una automatica riduzione di questa, ma la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti residue e attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del precedente giudizio di valenza, il cui esercizio è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato. (Fattispecie nella quale il giudice di appello aveva escluso l'aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede, ma confermato quella dell'uso di violenza sulle cose, mantenendo fermo il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche come formulato in prime cure).

    Cass. pen., sez. V, 13 aprile 2006, n. 13252 (ud. 13 gennaio 2006), Mollicone e altro. (C.p., art. 69; c.p.p., art. 597). [RV233981]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio -Procedimento - Imputato detenuto

-- L'imputato detenuto, che manifesti la volontà di comparire, ha diritto di presenziare al giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, e pertanto se, nonostante sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, non sia stato tradotto in udienza ed abbia avanzato espressa richiesta in tal senso, la sentenza emessa all'esito è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

    Cass. pen., sez. I, 27 luglio 2006, n. 26276 (ud. 23 giugno 2006), Serena. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 599). [RV234419]

@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Assunzione di testi

-- In tema di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, deve escludersi che i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 603 c.p.p. per l'esercizio, da parte del giudice, del potere-dovere di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di nuove prove sopravvenute o successivamente scoperte, risultino integrati solo sulla base della sopraggiunta possibilità di assumere in qualità di testimone un coimputato che sia stato assolto in primo grado; e ciò in quanto, in tale sede, sarebbe sempre stato possibile provocare, nel corso dell'esame, le sue dichiarazioni favorevoli con conseguente ingresso nel processo di un dato che, sebbene soggetto alle particolari regole valutative di cui all'art. 192, comma terzo, c.p.p., non può certo ragionevolmente ritenersi sopravvenuto o scoperto successivamente, con la conseguenza che la sua acquisizione in appello è consentita, ai sensi del primo comma dell'art. 603 c.p.p., solo ove il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

    Cass. pen., sez. III, 7 febbraio 2006, n. 4850 (ud. 13 gennaio 2006), Ehiuwa Ogbeba. (C.p.p., art. 192; c.p.p., art. 197; c.p.p., art. 603). [RV234052]

@Appello penale - Incidentale - Effetto estensivo alle statuizioni civili - Limiti

-- È inammissibile l'appello incidentale che abbia ad oggetto non solo capi ma anche soltanto punti della decisione impugnata, diversi da quelli investiti dall'appello principale. Ne consegue che, poiché, in base alla previsione di cui all'art. 574, comma quarto, c.p.p., l'impugnazione avanzata dall'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, se dipendente dal capo o punto impugnato, e poiché tale effetto estensivo non si produce in relazione alle autonome statuizioni concernenti le modalità e i criteri di liquidazione del risarcimento del danno, non è ammesso l'appello incidentale della parte civile su tali punti, quando l'appello principale dell'imputato abbia l'oggetto sopra indicato.

    Cass. pen., sez. V, 14 aprile 2006, n. 13660 (ud. 22 febbraio 2006), Furfaro. (C.p.p., art. 574; c.p.p., art. 595; c.p., art. 185). [RV233982]

@Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Metodo mafioso mutuato da modelli comportamentali in uso in aree geografiche diverse - Accertamento

-- Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., è necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione. Ne consegue che, in presenza di un'autonoma consorteria delinquenziale, che mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, è necessario accertare che tale associazione si sia radicata in loco con quelle peculiari connotazioni. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, evocando acquisizioni giudiziarie ed elementi di notorietà in ordine alla esistenza in Sicilia di un clan mafioso a struttura familistica, era giunta alla conclusione che un'autonoma consorteria operante in territorio milanese, godendo della fama criminale della 'ndrangheta, aveva perpetrato in altro contesto spaziale le stesse metodiche comportamentali).

    Cass. pen., sez. V, 31 maggio 2006, n. 19141 (ud. 13 febbraio 2006), Bruzzaniti e altri. (C.p., art. 416 bis; c.p.p., art. 192). [RV234403]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Atti abnormi - Decreto di citazione conseguente ad opposizione a decreto penale di condannaEsclusionePage 382

-- Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, nel giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, rimetta gli atti al pubblico ministero dichiarando la nullità del decreto di citazione per la genericità del fatto criminoso, quando egli non utilizzi al di là del ragionevole limite il potere conferitogli dall'ordinamento ed individui l'elemento della contestazione che deve essere specificato, al fine di rendere adeguata la descrizione del fatto contestato, in modo che il pubblico ministero possa modificare agevolmente la contestazione con tale elemento.

    Cass. pen., sez. III, 7 aprile 2006, n. 12443 (c.c. 22 febbraio 2006), P.M. in proc. Sabato. (C.p.p., art. 181; c.p.p., art. 460; c.p.p., art. 491; c.p.p., art. 606). [RV234013]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Procedura de plano - Illegittimità

-- È abnorme il provvedimento con cui il G.u.p. corregge con procedura de plano il decreto che dispone il giudizio, modificando l'organo giudicante davanti al quale dispone il giudizio, nonostante che così facendo abbia individuato il giudice competente, in quanto l'omessa osservanza della procedura prevista dall'art. 127 c.p.p. comporta la sottrazione ad ogni controllo del suo operato.

    Cass. pen., sez. I, 21 aprile 2006, n. 14268 (c.c. 9 marzo 2006), Autorino ed altri. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 130). [RV234091]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Provvedimenti in camera di consiglio - Discordanza tra dispositivo e motivazione - Applicabilità del principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione

-- È nulla la sentenza deliberata a seguito di procedimento camerale, qualora sussista divergenza tra il dispositivo e la motivazione (nella specie concessione di benefici che, per mera omissione, non risultino riportati in dispositivo), in quanto, non essendovi un'anticipata manifestazione del contenuto della decisione, mediante la lettura in udienza del dispositivo, questo forma ab origine un tutt'uno con la motivazione, con la quale si integra e sulla quale non può prevalere. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, avendo ritenuto possibile emendare, in sede di legittimità, il dispositivo da una materiale omissione).

    Cass. pen., sez. V, 20 marzo 2006, n. 9564 (ud. 12 dicembre 2005), Castellani. (C.p.p., art. 125; c.p.p., art. 130). [RV234226]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Provvedimenti in camera di consiglio - Udienza - Impedimento del difensore

-- Il disposto di cui all'art. 420 ter c.p.p., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell'udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall'art. 97, comma quarto, c.p.p.

    Cass. pen., sez. un., 22 settembre 2006, n. 31461 (c.c. 27 giugno 2006), Passamani. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 420; c.p.p., art. 666). [RV234146]

@Atti processuali penali - Memorie e richieste delle parti - A mezzo fax - Utilizzabilità

-- Per i privati e i difensori non c'è alternativa alla adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 c.p.p., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria. L'art. 150 c.p.p., che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene, sicché il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza.

    Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2006, n. 6696 (ud. 12 dicembre 2005), Pellegrino. (C.p.p., art. 121; c.p.p., art. 150). [RV233999]

@Azione penale - Querela - Dichiarazione e forma -Presentazione ad ufficio giudiziario diverso dalla procura

-- La querela può essere validamente presentata anche ad un ufficio giudiziario diverso da quello del P.M. (nella specie, tribunale anzichè procura della Repubblica) atteso che anche in tal caso vengono rispettati i...

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