Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Analisi- Effettuato dalla Asl

-- In tema di scarichi di acque reflue industriali convogliate nel deflusso delle acque meteoriche, le analisi dei campioni, eseguite dalla ASL in via amministrativa, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 223 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, alla stregua della quale il preventivo avviso circa l'ora, il giorno e il luogo dell'esame è necessario solo in ipotesi di revisione dell'analisi. (La Corte ha precisato che l'eventuale violazione della disciplina in questione dà luogo ad una nullità di carattere intermedio non più deducibile dopo la sentenza di primo grado).

* Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2006, n. 21136 (ud. 11 maggio 2006), Licheri. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59; c.p.p., art. 180; c.p.p. att., art. 223). [RV234521]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio -Procedimento - Impedimento a comparire del difensore

-- Al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello, disciplinato dagli artt. 599 e 127 c.p.p., non si applica l'art. 420-ter, comma quinto, che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore (In motivazione è stato argomentato che, nella menzionata udienza camerale, la presenza delle parti è facoltativa e solo per l'imputato è espressamente previsto, dall'art. 599 comma secondo, che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento).

* Cass. pen., sez. V, 16 maggio 2006, n. 16555 (ud. 6 aprile 2006), Verbi. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 420; c.p.p., art. 443; c.p.p., art. 599). [RV234450]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio-Procedimento - Impedimento a comparire del difensore

-- In tema di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, è inapplicabile al giudizio camerale di appello (nella specie avverso sentenza pronunciata con il rito abbreviato) la disciplina dettata dall'art. 420 ter c.p.p. per l'udienza preliminare, considerato che, anche successivamente all'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 (di riforma del giudizio abbreviato) e della legge n. 63 del 2001 (attuativa dei principi del giusto processo di cui al novellato art. 111 Cost.), la disciplina prevista per il giudizio di appello dal combinato disposto degli articoli 443, comma quarto e 599 c.p.p. è rimasta immutata, con la conseguenza che, in tal caso, il rinvio è consentito solo se sussista un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia, comunque, manifestato la volontà di comparire, secondo quanto previsto, rispettivamente dall'art. 127, comma quarto, e dall'art. 599, comma secondo, c.p.p.

* Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 2006, n. 23778 (ud. 24 maggio 2006), Guarino. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 420 ter; c.p.p., art. 599). [RV234726]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio -Procedimento - Legittimo impedimento del difensore

-- È manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 599 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata partecipazione al giudizio camerale di appello del difensore che sia legittimamente impedito, si faccia applicazione della regola (art. 420 ter c.p.p.) che impone il rinvio della udienza. (In motivazione, la Corte, nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 373 del 1998, ha osservato che non lede i principi costituzionali di eguaglianza, difesa e giusto processo, la scelta del legislatore di disciplinare diversamente l'esercizio del diritto di difesa in relazione alla diversità dei riti, con modalità improntate a criteri di economia processuale e di massima speditezza).

* Cass. pen., sez. V, 16 maggio 2006, n. 16555 (ud. 6 aprile 2006), Verbi. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 420; c.p.p., art. 443; c.p.p., art. 599). [RV234451]

@Appello penale - Dibattimento - Proscioglimento prima del dibattimento - Inammissibilità

-- Nel giudizio d'appello non trova applicazione il disposto di cui all'art. 469 c.p.p. (proscioglimento prima del dibattimento) per una molteplicità di considerazioni di ordine sistematico e letterale correlate all'interpretazione dell'art. 598 cod. proc. pen: a) l'art. 601 c.p.p.introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado; b) l'art. 599 c.p.p., nell'enucleare i casi tassativi nei quali si può procedere a rito camerale, non richiama l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento atteso che nel giudizio d'appello, contraddistinto da una fase dibattimentale di norma contratta, non sussistono le esigenze di economia processuale.

* Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 2006, n. 34497 (c.c. 20 settembre 2006), Muti. (C.p.p., art. 469; c.p.p., art. 598; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 601). [RV234826]

@Appello penale - Facoltà del giudice di appello -Pronuncia di proscioglimento prima del dibattimento - Inammissibilità

-- Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del co- dice di rito non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 c.p.p.; a maggior ragione è illegittima la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado con la quale l'imputato sia stato condannato anche al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, dichiari l'estinzione dei reati con sentenza predibattimentale, perché solo nel dibattimento può procedersi alla Page 512 delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel rituale contraddittorio delle parti.

* Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2006, n. 16504 (c.c. 21 aprile 2006), Miatello e altro. (C.p.p., art. 469; c.p.p., art. 598; c.p.p., art. 601). [RV234452]

@Appello penale - Incidentale - Oggetto - Capi diversi da quelli investiti dall'appello principale

-- È inammissibile l'appello incidentale avente per oggetto capi della decisione non investiti dall'appello principale, considerato che, secondo la previsione dell'art. 595 c.p.p., esso è proponibile dalla parte non appellante in relazione all'impugnazione delle altre parti ed ha natura accessoria rispetto all'impugnazione principale, con la conseguenza che non può avere ad oggetto capi diversi da quelli investiti dall'appello principale, in quanto, in caso contrario, sarebbe vanificato il sistema dei termini per proporre impugnazione, tassativamente stabiliti a pena di decadenza dal codice di rito.

* Cass. pen., sez. VI, 6 luglio 2006, n. 23539 (ud. 20 giugno 2006), Tarulli. (C.p.p., art. 595). [RV234732]

@Appello penale - Provvedimenti appellabili e inappellabili - Sentenza di condanna per contravvenzione che erroneamente applica la sola pena dell'ammenda - Sussistenza

-- È appellabile la sentenza con la quale viene erroneamente inflitta la sola pena pecuniaria non potendo trovare applicazione nella specie la disposizione dell'art. 593 comma terzo c.p.p.

* Cass. pen., sez. III, 11 aprile 2006, n. 12673 (ud. 7 marzo 2006), Caserta. (C.p.p., art. 593). [RV234594]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti-Costituzione di parte civile - Spese processuali - Decisione sulle spese sostenute dalla parte civile

-- Il giudice del «patteggiamento» è tenuto a pronunciarsi in ordine al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile e a condannare l'imputato al pagamento di dette spese, salvo che ricorrano «giusti motivi» per la compensazione totale o parziale (art. 444, comma secondo, c.p.p.), sui quali vi è dovere di motivare. (Nell'occasione, la Corte ha altresì precisato che, non costituendo le spese sostenute dalla parte civile materia dell'accordo ex art. 444 c.p.p. tra l'imputato e il P.M., l'imputato e la parte civile sono legittimati a dedurre in sede di legittimità le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale in ordine alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro documentazione ed alla loro congruità).

* Cass. pen., sez. IV, 16 giugno 2006, n. 20796 (c.c. 3 maggio 2006), P.c. in proc. Lupo. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 574; c.p.p., art. 576). [RV234593]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Omessa condanna al pagamento

-- Nel caso in cui con la sentenza di «patteggiamento» si ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, tale parte può esperire il rimedio offerto dalle norme degli artt. 130 e 535, ultimo comma, c.p.p., sulla correzione degli errori materiali, sul presupposto, di ordine generale, che la condanna alle spese, nel processo penale, è collegata alla soccombenza, con conseguente obbligo del soggetto sottoposto a condanna alla rifusione delle spese processuali (art. 535 c.p.p.) e di quelle giudiziali sostenute dalla parte civile (art. 541 c.p.p.). (In motivazione la Corte ha osservato che, anche se quest'ultima norma non reca una previsione analoga a quella dell'art. 535 c.p.p., secondo cui, in caso di omessa pronuncia sulle spese, deve provvedersi con lo strumento della rettificazione di cui all'art. 130 c.p.p., tale previsione si deve, comunque, ritenere applicabile in quanto la statuizione sulle spese della parte civile, in caso di «patteggiamento» - sentenza avente natura di condanna salvo che per determinati effetti espressamente previsti - è da reputarsi dovuta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 1990, che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 444 comma secondo nella parte in cui non prevedeva l'obbligo della condanna al pagamento delle spese della parte civile, salva, per giusti motivi, la compensazione).

* Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2006, n. 16499 (c.c. 2...

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