Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Amministratore - Revoca - Spese giudiziali - Ricorribilità in Cassazione

--L'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo; pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa, come quelli in materia di revoca dell'amministratore di condominio, tant'è vero che mentre la decisione nel merito del ricorso di cui all'art. 1129 c.c. - avendo sostanzialmente natura cautelare e tale da non pregiudicare il diritto dell'amministratore - non è ricorribile in Cassazione, la consequenziale statuizione relativa alle spese, in quanto dotata dei caratteri della definitività e della decisorietà, è impugnabile ai sensi dell'art. 111 Cost.

    Cass. civ., sez. II, 26 giugno 2006, n. 14742, Capacchione ed altro c. Minetti. (C.p.c., art. 91; c.c., art. 1129). [RV590557]

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Deliberazioni nulle e annullabili

--Le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri di riparto stabiliti dalla legge (o in via convenzionale da tutti i condomini), mentre sono annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano violati o disattesi. Ne consegue che è annullabile e non nulla la delibera che esclude dal riparto delle spese per lavori straordinari e di manutenzione dell'impianto di riscaldamento una unità immobiliare sull'erroneo presupposto che essa non sia allacciata all'impianto centralizzato.

    Cass. civ., sez. II, 21 luglio 2006, n. 16793, Mambelli Cossa c. Cond. Corsini. (C.c., art. 1123; c.c., art. 1136; c.c., art. 1137). [RV591434]

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Impugnazione di delibera assembleare - Facoltà di intervento dei condo- mini

--Ai sensi dell'art. 1131, secondo comma, c.c., l'amministratore del condominio è passivamente legittimato a stare in giudizio nella controversia promossa dal singolo condomino per l'annullamento di una delibera assembleare di attribuzione dei posti auto su uno spazio comune, senza necessità che, al relativo giudizio, partecipino i condomini, i quali hanno soltanto la facoltà di intervenire.

    Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2006, n. 16228, Garini c. Cond. Via Scarpa 15 Pavia. (C.c., art. 1117; c.c., art. 1130; c.c., art. 1131; c.c., art. 1136). [RV591438]

@Azioni giudiziarie del condominio - Rappresentanza giudiziale del condominio - Curatore speciale - Natura dell'incarico

--Il curatore speciale, nominato in base all'art. 65 delle disposizioni di attuazione del c.c. ed ai sensi degli artt. 78 e segg. c.p.c., per il caso che manchi il legale rappresentante dei condomini e che occorra iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti ad un condominio, assume la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice. Ne discende che, qualora detto curatore, espletato l'incarico e richiesto inutilmente il pagamento del compenso al condominio, agisca nei confronti di un condomino, quale coobbligato solidale al suo pagamento, erroneamente il giudice di pace adìto ratione valoris declina la propria competenza a favore del tribunale, quale giudice che ha nominato il curatore, nel presupposto che costui sia un ausiliario del giudice ai sensi dell'art. 68 c.p.c. e che, pertanto, sussista la competenza per materia di detto ufficio sulla liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 53 c.p.c. ed a titolo di volontaria giurisdizione. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha accolto l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio proposta dal tribunale avverso la sentenza con cui il giudice di pace adìto aveva declinato la propria competenza per valore ravvisando quella per materia del tribunale, che aveva nominato il curatore).

    Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2006, n. 14447, Gargano c. Taurino. (Att., art. 65; c.p.c., art. 53; c.p.c., art. 78). [RV590660]

@Canone - Aggiornamento - Determinazione convenzionale in misura differenziata - Ammissibilità

--In base al principio della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione è legittima la clausola con cui venga pattuita la determinazione del canone in misura differenziata e crescente per successive frazioni di tempo nell'arco del rapporto, ancorandolo ad elementi predeterminati ed idonei ad influire sull'equilibrio economico del sinallagma contrattuale del tutto indipendenti dalle variazioni annue del potere d'acquisto della moneta ovvero con giustificata riduzione del canone per un limitato periodo iniziale.

    Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2006, n. 10500, La Caprese srl c. Chiariello. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79). [RV591075]

@Canone - Aggiornamento - Uso diverso dall'abitazione - Attribuzione al locatore di un canone maggiore rispetto a quello dovuto

--In tema di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione, ogni pattuizione avente ad oggetto non già l'aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 32 legge n. 392 del 1978 ma veri e propri aumenti del canone deve ritenersi nulla ex art. 79, primo comma, della stessa legge, in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello previsto dalla norma, senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunziare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti. Page 82

    Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2006, n. 8410, Ceriello c. Gargiulo. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79). [RV591347]

@Canone - Corresponsione - Inadempimento - Valutazione dell'importanza dell'inadempimento

--In tema di locazione di immobili urbani, l'art. 5 della legge n. 392 del 1978, sulla predeterminazione della gravità dell'inadempimento al fine della risoluzione del rapporto, non è applicabile alle locazioni di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione; il criterio legale dettato da tale disposizione normativa può essere però tenuto in considerazione come parametro di orientamento per valutare in concreto, a norma dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza, anche alla stregua del comportamento dal medesimo mantenuto successivamente alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che ha domandato la risoluzione non è posta in condizione di sospendere a sua volta l'inadempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'art. 1453 c.c., il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli, ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a dare al locatore il corrispettivo convenuto (salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno) fino alla riconsegna.

    Cass. civ., sez. III, 17 marzo 2006, n. 5902, Viria Di Canu Rita snc ed altro c. Cons. Orfanotrofi Pio Albergo Trivulzio. (C.c., art. 1453; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 5). [RV591023]

@Canone - Morosità - Sanatoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo

--La disciplina di cui all'art. 55 della legge 392 del 1978, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera in tema di contratti aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo.

    Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2006, n. 11777, Centro Prov. Azione Agraria Ass c. Com. Lecce. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 5; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55). [RV591238]

@Canone - Morosità - Sanatoria - Richiesta di termine per adempiere

--In tema di locazione di immobili urbani, il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto la concessione del cd. termine di grazia, manifesta implicitamente, per ciò solo, una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida, sicché al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice consegue ipso facto l'emissione da parte di questi dell'ordinanza di convalida ex art. 663 c.p.c., senza che possano assumere rilievo (in quanto irrituali e tardive) eventuali eccezioni o contestazioni circa la sussistenza e/o l'entità del credito vantato dal locatore sollevate dopo la predetta richiesta di termine per sanare la morosità, giacché, a norma dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il comportamento del conduttore sanante la morosità deve consistere nell'estinzione di tutto quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza del termine di grazia, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità. Il giudice non ha infatti il potere di valutare se il superamento, ancorché esiguo, del suddetto termine di grazia concesso al conduttore per sanare la morosità costituisca inadempimento grave, né se il ritardo dipenda dal debitore o da un terzo di cui egli si sia avvalso per adempiere (come nel caso di trasmissione della somma dovuta tramite assegno spedito a mezzo del servizio postale nel termine, ma pervenuto il giorno dopo), perché il giudice ha soltanto la possibilità di fissare il termine entro il limite minimo e massimo stabilito dal legislatore; e d'altro...

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