Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Relativa censura in cassazione.

- La specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall'art. 342 c.p.c., è verificabile in sede di legittimità direttamente, essendo la relativa censura riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo, attraverso l'interpretazione autonoma dell'atto di appello, mentre, ai fini dell'esame del vizio denunciato, non rileva la correttezza dell'indicazione del riferimento normativo (e cioè l'evocazione dell'art. 360, primo comma, numero 4, c.p.c.), purché dal contesto del motivo sia possibile desumere la denuncia di un errore di siffatta natura.

    Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2006, n. 19661, Curatore Fall. Edilizia 83 Di Giuliano c. Brienza ed altro. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 360). [RV592137]

@Appello civile - Eccezioni non riproposte - Appellato contumace - Ritenuta rinuncia alle domande ed eccezioni non riproposte

- Il principio sancito dall'art. 346 c.p.c., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole; tuttavia, mentre il soccombente soggiace ai vincoli di forme e di tempo previsti per l'appello, la parte vittoriosa ha solo un onere di riproposizione, in difetto presumendosi che manchi un interesse alla decisione, mancanza che ben può essere imputata anche alla parte contumace.

    Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 2006, n. 19555, Mezzagno c. Inps. (C.p.c., art. 346). [RV592390]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti Sentenza - Motivazione - Estremi.

- In caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

    Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 2006, n. 34494 (c.c. 13 luglio 2006), P.G. in proc. Koumya. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 546). [RV234824]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni Diritto di manleva dell'assicurato, convenuto in giudizio dal danneggiato, nei confronti dell'assicuratore.

- In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, all'assicurato che, convenuto in giudizio dal danneggiato, non abbia fatto valere nei confronti dell'assicuratore il diritto di essere manlevato delle conseguenze negative della lite, non è preclusa la possibilità di proporre la domanda di garanzia nel nuovo processo che si instauri a seguito della declaratoria di estinzione ovvero di nullità del primo giudizio, essendo egli unicamente onerato del rispetto delle forme e dei termini di cui agli articoli 167 e 269 c.p.c., nonché del termine di prescrizione annuale di cui all'articolo 2952 c.c. Tale ultimo termine, in particolare, decorre dalla richiesta di risarcimento all'assicurato o dall'esercizio dell'azione, ma rimane sospeso, per effetto della conoscenza che, della richiesta o dell'azione, abbia in qualsiasi modo avuto l'assicuratore, per tutto il tempo occorrente a che il credito del danneggiato diventi liquido ed esigibile, ossia finché la sentenza di condanna non sia divenuta definitiva. (Nella fattispecie, danneggiante e compagnia di assicurazioni erano stati citati insieme per il risarcimento del danno derivante da un investimento stradale; la compagnia di assicurazioni aveva transatto la lite e il giudizio era stato riassunto, in quanto interrotto per la morte di una delle parti danneggiate, nei confronti del solo danneggiante per l'integrale risarcimento; il giudizio, così riassunto, conclusosi con la condanna del danneggiante, era stato peraltro dichiarato nullo dalla corte di merito, che aveva rimesso le parti davanti al primo giudice; nel nuovo giudizio, il danneggiante aveva chiamato in causa la compagnia di assicurazioni per esserne manlevato e il tribunale aveva condannato al risarcimento degli ulteriori danni, in solido, assicurato ed impresa assicuratrice, l'appello della quale, per non essere tenuta a pagare alcun'altra somma a seguito della transazione, era stato accolto dalla corte territoriale, che pure rigettava l'appello incidentale condizionato dell'assicurato ritenendo tardiva la chiamata in garanzia e comunque estinto il diritto di manleva per il decorso del termine prescrizionale: sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello).

    Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2006, n. 15362, Gianelli ed altri c. Rebeccato ed altro. (C.c., art. 2043; c.c., art. 2952; c.p.c., art. 106; c.p.c., art. 167). [RV592026]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danniGiudizio di equità davanti al giudice di pace.

- In materia di risarcimento del danno da responsabilità civile nella circolazione automobilistica, costituisce principio informatore della materia quello secondo cui chiunque eserciti sul veicolo un potere, anche soltanto materiale, è legittimato ad agire in relazione al danno che il suo patrimonio o la sua persona subisca per il fatto della circolazione, nonché quello della cosiddetta «incontrovertibilità» Page 832 (regolatore della materia in relazione alla regolamentazione della disponibilità delle prove) - secondo il quale la questione della titolarità attenendo ad uno degli elementi costitutivi del diritto dell'attore, ove non sia soggetta a contestazione da parte delle controparti convenute - come avvenuto nel caso di specie - deve ritenersi incontrovertibile. (Nella specie, avendo ritenuto essere stati gli enunciati principi violati dal giudice di pace, sia per la legittimazione attiva che per quella passiva, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e rinviato il procedimento ad altro giudice di pace).

    Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2006, n. 15356, Luciano c. Sai Spa ed altro. (C.c., art. 2043; c.p.c., art. 101; c.p.c., art. 113; c.p.c., art. 115). [RV592022]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni Limiti del massimale.

- In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento ai limiti del relativo massimale, in ordine al rapporto tra assicurato e assicuratore, la sussistenza e l'entità del massimale medesimo, sia pure nel rispetto dei limiti minimi di legge, dipende dalla libera volontà negoziale delle parti; sicché, quando l'assicurato chieda di essere garantito, nei confronti del danneggiato, dall'assicuratore, è quest'ultimo che ha l'onere di provare, mediante esibizione della polizza, i fatti posti a fondamento della sua eccezione (articolo 2697 c.c.), ossia che il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all'epoca del sinistro è inferiore rispetto a quello enunciato dall'assicurato. (Nella fattispecie, la corte di merito aveva ridotto l'importo risarcitorio ed affermato la mancanza di prova da parte dell'assicurato, in relazione alla sua domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratore, dell'esistenza di un contratto prevedente un massimale di polizza superiore; in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha accolto il ricorso dell'assicurato il quale si era doluto che la corte di merito avesse ritenuto che, essendo stata l'eccezione dell'esistenza di un massimale diverso sollevata da esso assicurato, incombeva su quest'ultimo l'onere della dimostrazione dell'esistenza di un contratto assicurativo diverso).

    Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2006, n. 17459, Retrosi c. Generali Assicurazioni spa. (C.p.c., art. 2697; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1). [RV592071]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni Mora dell'assicuratore.

- In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, con riferimento al superamento dei limiti del relativo massimale, in ordine al rapporto tra danneggiato ed assicuratore, il danneggiato non deve necessariamente proporre contro l'assicuratore una specifica domanda di responsabilità per colpevole ritardo (mala gestio cosiddetta impropria, diversamente dalla mala gestio cosiddetta propria, la quale ultima, sostanziandosi nella domanda dell'assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il massimale di polizza, deve essere espressamente formulata), ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex articolo 1224 c.c., ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese. Ne consegue che, allorquando la sentenza di primo grado liquidi una somma che, essendo inferiore al massimale, non pone il problema del suo superamento, il danneggiato stesso, in sede di impugnazione, non ha...

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