Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Citazione di appello - Contenuto - Proposizione dell'atto di appello senza indicazione, in epigrafe, della qualità dell'appellato.

- La mancata indicazione nell'epigrafe dell'atto di appello della qualità nella quale l'appellato è chiamato in giudizio (nella specie trattatavasi dell'appello nei riguardi di compagnia assicuratrice senza specificazione della sua qualità di soggetto designato alla liquidazione per conto del F.G.V.S.) non importa l'inammissibilità o la nullità dell'appello quando la predetta qualità risulti con certezza dal contesto dello stesso atto di appello, poiché, per effetto del rinvio disposto dall'art. 342 c.p.c. alle disposizioni degli artt. 163, comma terzo, n. 2 - che richiede l'esatta indicazione, nell'atto di citazione, delle parti - e 164 dello stesso codice, che fa dipendere la nullità dell'atto introduttivo solo dall'assoluta mancanza od incertezza del predetto requisito, dovendo porsi riferimento al contenuto sostanziale dell'atto, anche eventualmente integrato con gli atti pregressi, rispetto alla mera forma di esso, deve ritenersi valido l'atto di appello che consenta, alla stregua della valutazione del suo contenuto complessivo, di desumere univocamente il requisito riguardante la qualità in ordine alla quale l'appellato deve considerarsi evocato in giudizio.

    Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2006, n. 23870, Assitalia Spa ed altro c. Salvatori Emanueli ed altro. (C.p.c., art. 75; c.p.c., art. 77; c.p.c., art. 163; c.p.c., art. 342). [RV592619]

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Configurabilità.

- La specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata, dovendosi perciò ritenere inammissibile l'appello quando, per l'individuazione dei motivi, l'appellante si richiami generi camente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi.

    Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 2006, n. 21816, Coop. Rosalba Rl c. Della Vecchia. (C.p.c., art. 342). [RV592815]

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Funzione.

- Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma primo, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.

    Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2006, n. 21745, Ceparano c. Edil Antonia Coop. Lav Scarl ed altri. (C.p.c., art. 342). [RV592771]

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Nozione.

- Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado.

    Cass. civ., sez. I, 19 settembre 2006, n. 20261, Mayer Cie Ag c. Ernst ed altri. (C.p.c., art. 342). [RV592809]

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Omissione.

- L'inosservanza dell'onere della specificazione dei motivi di appello determina la nullità dell'atto di appello quando nessun capo della sentenza del primo giudice sia censurato con sufficiente specificazione, mentre si traduce nel divieto del giudice adito di estendere ad essi il proprio riesame se l'anzidetta omissione si riferisca soltanto ad alcuni capi.

    Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3180, Varotto ed altro c. Bressan ed altro. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 434). [RV592517]

@Appello civile - Incidentale - Costituzione - Inosservanza dei termini.

- è inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. La relativa inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio e, in mancanza, può essere eccepita per la prima volta dalla controparte anche in sede di legittimità.

    Cass. civ., sez. III, 11 luglio 2006, n. 15705, Di Sano c. Bonina. (C.p.c., art. 166; c.p.c., art. 168 bis). [RV593063] Page 940

@Appello civile - Prove - Nuove - Ammissibilità.

- La richiesta di ammissione di nuove prove in appello, ex art. 345 c.p.c., è sottoposta al vaglio del giudice di merito, che le ammetterà solo ove indispensabili al fini del decidere; il potere di apprezzamento di tale necessario presupposto di ammissibilità della prova non è però del tutto discrezionale ma deve essere esercitato secondo criteri logici che il giudice ha il dovere di indicare e che possono essere oggetto di censura in sede di legittimità nei limiti della rilevabilità del vizio di omessa, irrazionale o contraddittoria motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto non provato nel suo esatto ammontare il danno patrimoniale subito per la riparazione di una autovettura danneggiata in uno scontro stradale senza pronunciarsi sulla richiesta di prova testimoniale formulata nell'atto di appello, con articolati specifici relativi alla consistenza dei danni riportati dal veicolo).

    Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2006, n. 17439, Stano c. Perrone ed altri. (C.p.c., art. 345). [RV592670]

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione.

- In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la successione ope legis dell'impresa designata dal Fondo di garanzia alla società assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa opera anche con riguardo alle obbligazioni accessorie eventualmente poste a carico di questa società per il suo ingiustificato comportamento defatigatorio e tale responsabilità del Fondo di garanzia per le vittime della strada non soffre il limite di risarcibilità indicato dall'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969, che concerne soltanto il debito principale di indennizzo. Ciò, anche quando l'impresa designata dallo stesso Fondo di garanzia sia stata chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 25 della citata legge, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa contro l'assicuratore azionata come titolo esecutivo.

    Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2006, n. 21744, Cipolloni ed altro c. Tirrena Assicurazioni spa in lca. (C.c., art. 1224; c.c., art. 2043; c.c., art. 2056; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25). [RV592571]

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione.

- L'autonoma causa di responsabilità dell'assicuratore del danneggiante nei confronti del danneggiato e dell'assicurato, configurabile in caso di suo colpevole ritardo nell'adempimento, non può essere svincolata - anche in caso di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (e dei natanti) e di successione ope legis dell'impresa delegata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada - dal limite, costituito dal massimale di polizza, della sua obbligazione, integrante un debito di valuta. Ne consegue che, in caso di incapienza del massimale, la responsabilità dell'assicuratore non può che correlarsi alle conseguenze negative che il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione (che è, appunto, quella di pagamento del danno nei limiti del massimale) ha provocato, e dunque agli interessi e al maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) conseguito al ritardo nel pagamento del massimale, che solo entro tali precisi limiti può essere, pertanto, superato, restando a carico dell'assicurato il risarcimento del danno ulteriore.

    Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2006, n. 21744, Cipolloni ed altro c. Tirrena Assicurazioni spa in lca. (C.c., art. 1224; c.c., art. 2043; c.c., art. 2056; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21). [RV592572]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danniAzione diretta nei confronti dell'assicuratore

- In tema di assicurazione...

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