Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine673-674

Page 673

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Cessione in sublocazione - Autorizzazione

Ai sensi sia dell'art. 27 del D.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265, che dell'art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 è fatto divieto agli assegnatari di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica di cedere in sublocazione gli alloggi stessi senza la preventiva autorizzazione dell'ente concedente, legittimato a reprimere le relative violazioni, prevista dall'ex art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513, con provvedimento di decadenza dall'assegnazione - rispetto al quale è data all'interessato tutela davanti al giudice ordinario, trattandosi di una sanzione di diritto pubblico che costituisce oggetto di un potere-dovere dell'ente stesso, incidente sul diritto soggettivo di godimento dell'alloggio sorto a seguito della stipulazione del contratto di locazione con l'assegnatario -, senza che rilevi in contrario l'avvenuta presentazione, da parte di quest'ultimo, di domanda di trasferimento in proprietà, ancorché da ritenere accettata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 della legge 5 agosto 1978, n. 457, atteso che tale accettazione non preclude alla P.A., nell'esercizio dei poteri ad essa spettanti, una dichiarazione di decadenza per sopravvenuto accertamento di comportamenti anteriori, impedita, invece, soltanto dall'atto di trasferimento della proprietà dell'alloggio, che definitivamente sottrae il bene al patrimonio dell'ente ed all'esercizio di quei poteri di tutela.

    Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2008, n. 16628, Favilla c. Galdieri ed altro. (D.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265 art. 27; D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 art. 11; L. 8 agosto 1977, n. 513 art. 26; L. 5 agosto 1978, n. 457 art. 58). [RV603838]

@Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza, revoca, annullamento - Decadenza - Natura legale

In tema di assegnazione di alloggi economici e popolari con patto di futura vendita, la natura «legale» di decadenza prefigurata dall'art. 27 della legge n. 1265 del 1956 fa sì che essa si produca a seguito della verificazione del mero fatto della locazione a terzi dell'alloggio (in assenza di apposita autorizzazione dell'ente proprietario) e, quindi, della violazione dell'esplicito divieto di legge. Ciò comporta che qualsiasi (eventuale) provvedimento emesso in sede giudiziaria o amministrativa, contenente la pronunzia sulla decadenza (per la verificazione dei presupposti di legge), ha mera natura dichiarativa dell'avvenuta estinzione «di diritto» all'assegnazione dell'alloggio, verificatasi nel momento stesso della violazione del divieto, senza possibilità di sanatoria o di prescrizione del potere-dovere dell'ente (esercitabile anche in sede giudiziaria ed anche sotto forma di eccezione alla pretesa...

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