Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine867-875

Page 867

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Mandato alle liti - Atto di conferimento della procura - Natura processuale

Poichè l'atto con il quale è conferita la procura alle liti ha natura processuale, l'inosservanza delle forme stabilite dall'art. 83 c.p.c. non comporta, a norma dell'art. 156 dello stesso codice di rito, nullità ove sia ugualmente raggiunto lo scopo per il quale le forme stesse sono prescritte e, cioè, il controllo della certezza, provenienza e tempestività della procura medesima. Ne consegue che la procura al difensore per il giudizio di appello è validamente conferita in calce o a margine della copia notificata della sentenza impugnata, purché sia depositata al momento della costituzione in giudizio.

    Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2007, n. 24743, Messina Spa c. Setramar Spa ed altro. (C.p.c., art. 83; c.p.c., art. 156; c.p.c., art. 342). [RV600465]


@Assicurazione obbligatoria - Certificato di assicurazione e contrassegno - Contestazione del rapporto assicurativo

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, qualora l'esistenza del rapporto assicurativo venga contestata da parte dell'assicuratore, il danneggiato è tenuto a fornire la prova della presenza del contrassegno sul veicolo danneggiante in quanto idoneo a far presumere, fino a prova contraria, l'esistenza del rapporto assicurativo. Anche in caso di targa di prova è sufficiente accertarne l'avvenuto utilizzo senza che sia opponibile al terzo danneggiato l'eventuale suo uso in violazione di legge.

    Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2007, n. 23313, Persia ed altro c. Cipolletti ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 novembre 1970, n. 973, art. 9; L. 24 novembre 1970, n. 973, art. 17). [RV600561]


@Assicurazione obbligatoria - Obbligo dell'assicurazione - Secondo conducente di autocarro superiore a determinate dimensioni

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, in forza dell'art. 4 della legge n. 990 del 1969, nel testo previgente alla modifica introdotta dall'art. 28 della legge n. 142 del 1992, la copertura assicurativa era automaticamente estesa anche ai terzi trasportati da veicoli destinati al trasporto di cose che fossero eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone, dovendosi reputare che tale eccezionale autorizzazione non riguardava soltanto quella, essenzialmente riferita alla tipologia del mezzo di trasporto, contemplata dall'art. 57 cod. strada abr. (D.P.R. n. 393 del 1959), bensì anche quella al trasporto del secondo autista - non coinvolto in alcun modo nella condotta di guida - sugli autocarri superiori a determinate dimensioni, in quanto desumibile dalla disciplina recata dall'art. 124 cod. strada abr., sia nella formulazione originaria (che imponeva sempre la presenza del secondo autista), sia in quella modificata dall'art. 7 della legge n. 62 del 1974 (che consentiva anche la presenza di un autista unico, il quale però doveva essere necessariamente sostituito dopo non più di 450 Km. di percorso).

    Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2007, n. 24749, Assitalia Spa c. Coacci ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4; L. 19 febbraio 1992, n. 142, art. 28). [RV600468]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma della legge (ratione temporis applicabile nel caso esaminato), 24 dicembre 1969 del 990, anche i terzi trasportati sul veicolo, qualunque sia il titolo del trasporto, quindi anche di cortesia, possono esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo di cui all'articolo 18 della legge suddetta, nel caso in cui (come nella specie, essendone anche il conducente) sussista una condotta colposa dell'assicurato proprietario del veicolo medesimo. Essi possono, altresì, invocare a tal fine l'applicazione delle presunzioni di cui all'art. 2054 c.c., giacché tale norma esprime, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione ricevono danni.

    Cass. civ., sez. III, 19 novembre 2007, n. 23918, Politano c. Stramondo ed altri. (C.c., art. 2054; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18). [RV600576]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Richiesta del danneggiato all'assicuratore ex art. 22 L. n. 990/1969

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 di richiedere il risarcimento del danno all'assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria può essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla norma, purché egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico (come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti e siano state, poi, condotte trattative di liquidazione del danno, o sia stata pagata una provvisionale), purché risulti che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito e abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste. (Nella corrispondenza intercorsa tra il conducente e il proprietario di uno degli automezzi coinvolti nel sinistro e la società assicuratrice di tale veicolo, corrispondenza da cui si evinceva che detta società aveva avuto conoscenza dell'avvenuto incidente, della richiesta di risarcimento deiPage 868 danni e della possibilità di una transazione, sollecitata anche dal danneggiante).

    Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22883, Coraggio ed altro c. Rubinacci ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV600385]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Terzo trasportato

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b), della legge n. 990 del 1969, modificato dal D.L. n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico (Corte cost. n. 188 del 2 maggio 1991), non incide sui contratti già conclusi nel vigore della precedente disciplina. Ne consegue che i soggetti indicati nella citata pronunzia costituzionale, ove vittime di un sinistro stradale per fatto di un loro congiunto, risultano aver riportato un danno causato dalla circolazione di veicolo non coperto di assicurazione (almeno nei loro confronti), con conseguente applicazione dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969 e, quindi, con la necessità di esperire l'azione risarcitoria nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

    Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2007, n. 25470, Ingaglio ed altri c. SAI Spa ed altri. (C.c., art. 2043; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19). [RV600808]


@Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Guida di veicolo con cronotachigrafo irregolare o mancante

Con riferimento alle violazioni connesse al prescritto uso del cronotachigrafo, di cui all'art. 179 di detto codice, quando si configurano le violazioni di cui al secondo comma (cioè l'aver circolato alla guida di un veicolo con cronotachigrafo irregolare o mancante) e quella di cui al terzo comma (cioè l'aver messo in circolazione il veicolo), non è applicabile il successivo comma quinto - che prevede l'applicazione di un'unica sanzione ancorché nella misura di quella più grave nel caso in cui il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto su strada siano la stessa persona - allorquando titolare della licenza sia una società in nome collettivo e conducente del veicolo sia stato uno dei soci della stessa. Infatti, le società di persone, pur prive della personalità giuridica, costituiscono centri autonomi di riferimento di rapporti giuridici ed in quanto tali sono destinatarie dei precetti normativamente sanzionati, quale quello contenuto nell'art. 179, terzo comma, c.s. Di conseguenza, di tale infrazione deve rispondere la società in nome collettivo a mezzo del proprio legale rappresentante, indipendentemente dalla circostanza che il medesimo o altri soci si identifichino con la persona fisica autrice della divesa violazione di cui all'art. 179, secondo comma, c.s.

    Cass. civ., sez. II, 27 luglio 2007, n. 16779, Autotrasporti Genolesi Snc c. Prefettura di Asti. (Nuovo c.s., art. 179). [RV600568]


@Avvocato - Giudizi disciplinari - Procedimento - Comunicazione di apertura del procedimento

In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, il P.M. può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense - ai sensi dell'art. 50 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 conv. con modifiche nella legge 22 gennaio 1934 n. 36 - contro il provvedimento con il quale il Consiglio dell'ordine dopo la comunicazione all'incolpato dell'apertura del procedimento, revochi, su istanza del medesimo incolpato, l'apertura del procedimento, in base al riesame degli elementi sui quali era stata fondata la contestazione dell'addebito, atteso che il...

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