Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine497-500

Page 497

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Avviamento commerciale - Indennità - Locale adibito ad esposizione - Autosalone

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'immobile utilizzato a locale di esposizione, in tanto può determinare l'esistenza del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento, in quanto il conduttore istante provi che possa essere considerato come luogo aperto alla frequentazione diretta della generalità dei consumatori e, dunque, da sè solo in grado di esercitare un richiamo su tale generalità, così divenendo un collettore di clientela ed un fattore locale di avviamento, senza che possa darsi rilievo al modo dell'organizzazione dell'attività del conduttore e alla circostanza che questi abbia creato un vincolo di accessorietà funzionale tra l'immobile adibito a deposito ed esposizione e l'immobile destinato alla vendita. (Nel caso di specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha confermato la sentenza di merito, con cui era stato escluso il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento in relazione ad un locale adibito ad autosalone, non essendo stato provato che l'attività in concreto esercitata nell'immobile comportava contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori).

    Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2008, n. 13083, Scrudato c. Catarella. (L. 27 luglio 1978, n. 392 art. 34; L. 27 luglio 1978, n. 392 art. 35; c.c., art. 2697). [RV603184]

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Erroneo riparto delle spese - Estensione del contraddittorio

Ove un condomino impugni una delibera assembleare con la quale gli siano state addebitate spese in misura asseritamente eccedente rispetto alla propria quota millesimale, tale giudizio non esige la pregiudiziale revisione della relativa tabella - che deve avvenire con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell'autorità giudiziaria - né, di conseguenza, la necessaria estensione del contraddittorio a tutti i condomini, essendo legittimato passivo il solo amministratore.

    Cass. civ., sez. II, 5 giugno 2008, n. 14951, Zanotti c. Cond. Via Timavo Bologna. (C.c., art. 1123; c.c., art. 1131; c.c., art. 1136; c.c., art. 1137). [RV603504]

@Canone - Morosità - Sanatoria - Scadenza del termine in giorno festivo

Nel caso in cui sia concesso termine di grazia ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978 e il termine scada in giorno festivo, si applicano le regole dell'art. 155, quarto comma, c.p.c., in correlazione sistematica con gli artt. 1185 e 1187 c.c., stante la natura sostanziale di tale termine, che elide ope legis l'effetto proprio dell'inadempimento esistente, sicché la proroga del termine, pur prevista dalla norma processuale, non contiene una limitazione ad horas del dies ad quem, come si desume dalla disciplina generale dettata dal codice civile. Ne consegue che, nel caso in cui sia stata negata l'ordinanza provvisoria di rilascio per la morosità e sia stato disposto il prosieguo del giudizio per l'esame del merito, in relazione alla domanda di risoluzione ed alla riconvenzionale ritualmente proposta, il giudice della successiva fase di merito deve esaminare il tempestivo pagamento effettuato nel giorno successivo a quello festivo, entro lo spirare di tale giorno (entro le ore 24), anche a mezzo di vaglia postale, se tale mezzo non sia stato espressamente contestato.

    Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12424, Marincola c. Celestini. (C.c., art. 1182; c.c., art. 1187; L. 27 luglio 1978, n. 392 art. 55; c.p.c., art. 155). [RV603159]

@Comproprietà indivisa - Amministrazione - Locazione della cosa comune - Dissenso della maggioranza

In tema di comunione, qualora la maggioranza dei comunisti - appresa l'intenzione della minoranza o di uno di essi di cedere in locazione (o in affitto agrario) ad un terzo la cosa comune, ovvero l'avvenuta stipulazione del contratto - si opponga, rispettivamente, alla conclusione del contratto o all'esecuzione del rapporto locativo, al terzo, cui venga comunicato tale dissenso, resta preclusa la possibilità di pretendere quella conclusione o esecuzione, con la conseguenza che il contratto, stipulato nonostante tale consapevolezza, è invalido per carenza di potere, o di valida volontà, della parte concedente di disporre per l'intero. Inoltre, la comunicazione del detto dissenso non solo alla minoranza, ma anche al terzo conduttore (o affittuario), determina la consapevolezza, in quest'ultimo, della mancanza di legittimazione alla stipula dell'atto da parte della minoranza e, quindi, il concorso, in malafede, nell'abuso del diritto...

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