Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine769-776

Page 769

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Sinistro causato da veicolo non identificato

In caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa.

    Cass. civ., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18532, Morinelli ed altri c. Generali Assicurazioni Spa. (C.c., art. 2697; c.p.c., art. 116; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19). [RV599825]

@Assicurazione obbligatoria - Obbligo di detenere il contrassegno assicurativo - Fax riproducente il contenuto del certificato di assicurazione

L'esibizione di un fax riproducente il contenuto del certificato di assicurazione obbligatoria e la successiva produzione dell'originale del contrassegno integra la violazione degli artt. 180 comma 1 lett. d) e 7 del codice della strada equivalendo alla sua omessa detenzione, non potendo la suddetta prescrizione ritenersi rispettata dalla detenzione del solo fax, che non può essere considerato un sostituto del certificato di assicurazione obbligatoria.

    Cass. civ., sez. II, 14 agosto 2007, n. 17693, Uff. Terr. Gov. Siracusa ed altro c. Ricca. (Nuovo c.s., art. 180). [RV600029]

@Assicurazione obbligatoria - Sinistro causato da veicolo con targa straniera - Targa rubata

In caso di sinistro causato da veicolo con targa straniera (nella specie, francese) accertata come rubata (in quanto originariamente assegnata ad altro veicolo), il predetto veicolo deve considerarsi - alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1, par. 4, della Direttiva 72/166/CEE, modificata dalla Direttiva 84/5/CEE, fornita dalla Corte di giustizia CE 12 novembre 1992, C-73/89 - come «abitualmente stazionante» nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea che tale targa ha rilasciato, con la conseguenza che al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stesso è tenuto l'Ufficio Centrale Italiano, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 12 ottobre 1972.

    Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2007, n. 21974, Assitalia Spa c. Uff. Centrale Ital. Scarl ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 6; L. 7 agosto 1990, n. 242, art. 1). [RV599784]

@Atti amministrativi - Concessioni - Occupazione abusiva di suolo pubblico - Avviso di liquidazione per pagamento di canone virtuale da occupazione abusiva

In tema di abusiva occupazione di spazi pubblici, l'avviso di liquidazione che ingiunga il pagamento di una somma a titolo di canone virtuale per l'occupazione abusiva del suolo pubblico non costituisce una duplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria conseguente al verbale d'infrazione dell'art. 21 comma primo e quarto del Codice della Strada, ma il corrispettivo della presunta concessione dell'uso esclusivo di un bene pubblico. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione che abbia ad oggetto la contestazione dell'avviso di liquidazione, in quanto non proposta nelle forme ordinarie davanti al giudice competente, da identificarsi fino all'entrata in vigore dell'art. 3 bis, primo comma, lett. B), D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modifiche nella legge n. 248/2005, nel giudice ordinario, e successivamente nel giudice tributario.

    Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2007, n. 20547, Petra Polimeri Srl c. Ica Imposte Com. Affini Srl ed altro. (Nuovo c.s., art. 21; D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis). [RV599879]

@Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Fogli di registrazione (c.d. dischi cronotachigrafi)

L'impresa esercente l'attività di trasporto su strada mediante autocarri è tenuta alla conservazione sistematica per un anno dei fogli di registro con dei dati giornalieri di azienda, atteso che l'omessa conservazione sistematica dei fogli di registrazione (c.d. dischi cronotachigrafi) è sanzionata dall'art. 19 della legge n. 727 del 1978 in relazione a ciascun giorno lavorativo, avendo il foglio di registrazione una propria individualità ed autonomia, come emerge dall'art. 15 comma secondo del regolamento CEE n. 3821 del 1985, che fa riferimento alla utilizzazione da parte dei conducenti dei fogli di registrazione «per ciascun giorno in cui guidano» e che si riferisce, quindi, all'obbligo di conservazione di ciascun foglio, che ha una capacità di registrazione limitata a ventiquattro ore.

    Cass. civ., sez. lav., 3 agosto 2007, n. 17073, Isp. Lav. Prov. Aut. Bolzano ed altro c. Seppi ed altro. (L.P. Bolzano 9 gennaio 1977, n. 9; L. 13 novembre 1978, n. 727, art. 19). [RV599627]

@Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Fogli di registrazione (c.d. dischi cronotachigrafi)

In tema di obblighi dell'impresa di trasporto su strada, la pluralità di violazioni alla normativa che impone l'obbligo di conservazione sistematica dei fogli di registrazione (c.d. dischi cronotachigrafi) non configura l'ipotesi di continuazione ex art. 8 della legge n. 689 del 1981 ma l'ipotesi di concorso materiale, atteso che le violazioni stesse danno luogo a condotte distinte e che le registrazioni sono riferite a distinti giorni lavorativi.

Page 770

    Cass. civ., sez. lav., 3 agosto 2007, n. 17073, Isp. Lav. Prov. Aut. Bolzano ed altro c. Seppi ed altro. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8). [RV599628]

@Carta di circolazione - Mancanza - Responsabilità del proprietario

In caso di circolazione di veicolo senza la carta di circolazione, ai sensi dell'art. 93 c.s. la responsabilità, per l'infrazione amministrativa, del proprietario del mezzo non ha natura solidale in quanto consegue alla violazione di un'autonoma obbligazione, collegata ad una condotta omissiva, consistente nel non avere impedito, per dolo o colpa, il fatto. La natura esclusivamente personale della responsabilità per le violazioni amministrative, così come emerge dal sistema della legge n. 689/81, porta ad escludere che possa essere riconosciuta responsabile della predetta infrazione la persona giuridica proprietaria del mezzo.

    Cass. civ., sez. II, 31 agosto 2007, n. 18469, Modena Sport Car Srl c. Comune di Pesaro. (Nuovo c.s., art. 93; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6). [RV599886]

@Cassazione penale - Sentenza - Annullamento con rinvio - Reato di guida in stato di ebbrezza

In caso di annullamento con rinvio della sentenza del giudice di pace per il reato di guida in stato di ebbrezza emessa prima dell'intervento della legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha attribuito la competenza per tale reato al Tribunale in composizione monocratica, gli atti devono essere trasmessi al giudice di pace e non a quello ordinario.

    Cass. pen., sez. IV, 31 ottobre 2007, n. 40276 (ud. 25 settembre 2007), P.G. in proc. Zouhar. (C.p.p., art. 623; nuovo c.s., art. 186; L. 1 agosto 2003, n. 214). [RV237881]

@Competenza penale - Competenza per materia - Guida in stato di ebbrezza - Fattispecie

In tema di circolazione stradale, con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, nell'ipotesi in cui il decreto di citazione a giudizio sia dichiarato nullo dal giudice di pace e il successivo decreto sia emesso nel vigore della L. n. 214 del 2003, la competenza è legittimamente attribuita al Tribunale posto che il decreto dichiarato nullo (emesso prima della vigenza della citata legge) non può esser ritenuto idoneo a fissare una volta per tutte la competenza.

    Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2007, n. 37603 (ud. 2 luglio 2007), Monachino. (C.p.p., art. 185; nuovo c.s., art. 186). [RV237775]

@Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata

Le cause che non abbiano consentito di contestare un'infrazione alle norme sulla circolazione stradale contestualmente al suo accertamento debbono essere precisate nel verbale stesso successivamente notificato al contravventore, come condizione imprescindibile di legittimità dell'atto.

    Cass. civ., sez. II, 14 agosto 2007, n. 17687, Gobbato c. Prefettura di Torino. (Nuovo c.s., art. 200; nuovo c.s., art. 201). [RV600027]

@Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale

In tema di violazioni amministrative di norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento, può essere validamente sottoscritto da un agente diverso da quello che ha rilevato materialmente, mediante apparecchio di accertamento elettronico, l'infrazione, atteso che l'art. 383 del D.P.R. n. 495/1992, nel disciplinare le modalità della contestazione immediata richiede esclusivamente che l'atto sia redatto da «agente accertatore» ovvero da uno dei componenti dell'organo o della pattuglia abilitato a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra chi abbia rilevato direttamente la violazione e non abbia partecipato direttamente a tale fase, essendo sufficiente che la sottoscrizione possa essere inequivocamente riferibile ad uno degli agenti della pattuglia. (Nel caso di specie è stato ritenuto pienamente valido il verbale sottoscritto da un agente diverso da quello che aveva rilevato l'eccesso di velocità mediante apparecchiatura elettronica «telelaser» secondo la distribuzione dei compiti datasi dalla pattuglia).

    Cass. civ., sez. II, 21 agosto 2007, n. 17753, Nordico c. Comune di Venezia. (Nuovo c.s., art. 200; nuovo c.s., art. 201; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT