Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine467-470

Page 467

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione

In tema di assicurazione obbligatoria dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel caso in cui il giudicato si è formato contro la società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, l’impresa designata per i pagamenti e il Commissario liquidatore per conto dell’INA - Fondo di Garanzia per le vittime della strada, il titolo esecutivo, come formatosi nel giudizio di cognizione sul risarcimento dei danni tra i predetti soggetti e il danneggiato, non può essere azionato nei confronti della Consap, gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, contrariamente all’ipotesi in cui nel giudizio risarcitorio abbia partecipato un’impresa cessionaria del portafoglio di quella posta in liquidazione coatta amministrativa, in quanto, in tale ultimo caso, l’impresa cessionaria sta in giudizio quale rappresentante sostanziale e processuale del Fondo di Garanzia per le vittime della strada e, quindi, il titolo esecutivo formatosi formalmente contro tale impresa è riferibile sostanzialmente al Fondo e può essere fatto valere contro lo stesso, in nome e per conto del quale la predetta impresa è stata in giudizio.

    Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2008, n. 16798, Consap spa c. Pharmacia & Upjohn spa. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 4). [RV603834]

@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa della Compagnia assicuratrice, la legittimazione passiva con riguardo all’azione risarcitoria del danneggiato spetta unicamente all’impresa designata (non cessionaria) per la liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada mentre resta irrilevante che il Commissario liquidatore – litisconsorte necessario in quel giudizio – sia autorizzato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, nella legge n. 39 del 1977, alla liquidazione di danni per conto di detto Fondo di garanzia. Siffatta autorizzazione attiene, infatti, solo alla fase stragiudiziale dei sinistri e non si concreta nel riconoscimento al Commissario liquidatore di una legittimazione a stare in giudizio per conto del Fondo, restando anche in tal caso la legittimazione riferita solo alla detta impresa ed essendo la partecipazione del Commissario quale litisconsorte necessario finalizzata solo a rendere il giudicato opponibile alla liquidazione coatta.

    Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2008, n. 16798, Consap spa c. Pharmacia & Upjohn spa. (L. 24 dicembre 1969, n. 990; D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 9). [RV603835]

@Carta di circolazione - Mancanza - Immatricolazione del veicolo successiva alla contestazione del fatto, nelle more del procedimento amministrativo

In tema di sanzioni amministrative accessorie, non può disporsi la confisca del veicolo circolante senza essere stata rilasciata la carta di circolazione (articolo 93, comma settimo, c.s.), quando l’immatricolazione sia avvenuta successivamente alla contestazione del fatto, nelle more del procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione, in quanto tale fattispecie coincide con quella per cui la Corte costituzionale, con sentenza n. 371 del 1994, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 21, comma terzo, della legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.

    Cass. civ., sez. II, 24 giugno 2008, n. 17195, Uff. Terr. Gov. Brindisi c. Caliandro. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 21; nuovo c.s., art. 93). [RV604101]

@Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Contestazione orale

In tema di violazione del codice della strada, la regola secondo la quale l’omessa contestazione immediata, o l’omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l’hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del...

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