Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione

@Appello civile

Domande nuove – Causa petendi et petitum – Mutamento del fatto costitutivo della pretesa.

Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, costituisce inammissibile mutamento della domanda la prospettazione, in grado di appello, di una dinamica del fatto diversa da quella allegata in primo grado. (Nella specie, l’attore in primo grado aveva allegato di essere stato urtato dal veicolo condotto dal convenuto mentre era in bicicletta; in appello, invece, aveva allegato di essere stato urtato dal suddetto veicolo mentre si trovava a terra, dopo essere caduto dalla bicicletta in conseguenza di un precedente urto infertogli da un terzo. La S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto inammissibile tale mutamento della domanda). F

Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2009, n. 7540, Francovicchio c. Generali Assicurazioni Spa ed altro (C.p.c. art. 345). [RV607528]

@Assicurazione (Contratto di)

Assicurazione della responsabilità civile – Facoltà e obblighi dell’assicuratore – Obbligo di tenere indenne l’assicurato.

Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore ex art. 1917 c.c. dà luogo ad un credito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell’assicurato nei confronti del danneggiato; tuttavia l’assicurato, che a causa del ritardo nella liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all’epoca del sinistro, va indennizzato del danno derivante dalla svalutazione monetaria causata dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale. È però necessario, al fine di far valere la responsabilità dell’assicuratore oltre il massimale, che l’assicurato ne faccia esplicita tempestiva richiesta, non potendo la relativa domanda ritenersi implicita nella chiamata in causa dell’assicuratore da parte dell’assicurato nel corso del giudizio instaurato dal terzo danneggiato, né potendo tale domanda essere proposta per la prima volta in appello. FCass. civ., sez. III, 13 marzo 2009, n. 6155, Sicilcom Srl c. Assitalia Spa ed altro (C.c. art. 1224; c.c. art. 1917). [RV607650]

@Assicurazione obbligatoria

Fondo di garanzia per le vittime della strada – Interruzione della prescrizione.

Il diritto del danneggiato da un sinistro stradale di doman- dare il risarcimento del danno direttamente nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada è soggetto al medesimo termine di prescrizione previsto per l’azione ordinaria di risarcimento del danno nei confronti del responsabile, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell’art. 290 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209). Ne consegue che gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti del responsabile producono i loro effetti anche nei confronti dell’impresa designata, ed a tal fine nulla rileva stabilire se quest’ultima sia o meno obbligata in solido rispetto al responsabile civile. FCass. civ., sez. III, 2 aprile 2009, n. 8007, Milano Assicurazioni Spa c. Orio ed altri (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 26; D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 290; c.c. art. 1310). [RV607530]

Fondo di garanzia per le vittime della strada – Liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione.

Nel caso in cui il giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti della società assicuratrice del responsabile si interrompa a causa della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di quest’ultima, con cessione del portafoglio ai sensi dell’art. 4 del D.L. 26 settembre 1978 n. 576, è valida la riassunzione del giudizio compiuta nei confronti dell’impresa cessionaria senza indicazione di tale sua qualità, a condizione che dal generale contesto dell’atto di riassunzione possa desumersi l’inequivoca volontà della parte di convenire tale impresa nella veste di rappresentante del Fondo di garanzia vittime della strada. F Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2009, n. 9345, Nappi c. Ferrara ed altri (D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 4; D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 8; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19). [RV607869]

Fondo di garanzia per le vittime della strada – Obbligo risarcitorio.

L’istituto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e la relativa disciplina di risarcimento di cui all’art. 21 della medesima legge, pur essendo dettati da motivi di solidarietà, si ispirano ai principi fondamentali della responsabilità aquiliana, sicchè l’obbligazione che scaturisce a carico del Fondo nel caso di illecito imputabile a veicolo non identificato ha natura risarcitoria e non è sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. Pertanto, il Fondo è tenuto a rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui il sinistro sia stato causato dal fatto doloso del conducente del veicolo non identificato, ed anche quando tra i veicoli coinvolti sia mancato un urto materiale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità del Fondo di garanzia per i danni subiti dal conducente di un motociclo, il quale, tentando di sfuggire ad un tentativo di rapina da parte di malviventi a bordo di un altro motociclo, era finito nell’opposto corsia di marcia, entrando in collisione con un’autovettura proveniente in senso inverso). FCass. civ., sez. III, 5 maggio 2009, n. 10301, Riccio c. Generali Assicurazioni Spa (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21). [RV608097]

Veicolo senza assicurazione – Sequestro del veicolo contestuale alla contestazione dell’infrazione.

In tema di sanzioni amministrative irrogate per la guida di veicoli in assenza di copertura assicurativa, l’art. 193, comma 4, del codice della strada, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 151 del 2003, conv. in legge n. 214 del 2003, prevede che alla contestazione dell’infrazione consegua il sequestro del veicolo da parte dell’organo di polizia, e che la restituzione di esso sia disposta a seguito del pagamento della sanzione in misura ridotta. Qualora non sia effettuato il pagamento e non sia presentato ricorso, il prefetto, cui è stato inviato il verbale, divenuto titolo esecutivo, non è più tenuto ad emettere ordinanza-ingiunzione, con la fissazione di un termine per la cosidetta “sanatoria amministrativa”, ma deve ordinare direttamente la confisca, ai sensi dell’art. 213 del codice della strada. FCass. civ., sez. II, 26 marzoPage 3442009, n. 7418, Prefettura Trapani c. D’Aietti (Nuovo c.s. art. 193; nuovo c.s. art. 202; nuovo c.s. art. 213; D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 3). [RV607721]

@Depenalizzazione

Accertamento delle violazioni amministrative – Accertamento dell’ infrazione di eccesso di velocità a mezzo autovelox – Preventiva informazione agli automobilisti dell’installazione del macchinario elettronico.

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata “autovelox”, l’art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, conv. in legge n. 168 del 2002 - secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; ne consegue che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata. FCass. civ., sez. II, 26 marzo 2009, n. 7419, Min. Interno ed altro c. Mottola (Nuovo c.s. art. 142; Nuovo c.s. art. 201 bis; D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4)...

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