Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. cond. e imm. 1/2019
Massimario
Assemblea dei condomini
Deliberazioni.
La domanda di declaratoria dell’invalidità di una delibera
dell’assemblea dei condomini per un determinato motivo non
consente al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza
fra chiesto e pronunciato, l’annullamento della medesima de-
libera per qualsiasi altra ragione attinente a quella questione
né, tantomeno, l’annullamento, sia pure per la stessa ragione
esplicitata con riferimento alla deliberazione specif‌icamente
impugnata, delle altre delibere adottate nella stessa adunanza
ma non ritualmente opposte in quanto, ancorché sia redatto un
unico processo verbale per l’intera adunanza, l’assemblea pone
in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed au-
tonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie in
discussione, con la conseguente astratta conf‌igurabilità di sepa-
rate ragioni di invalidità attinenti all’una o all’altra. (Fattispecie
in tema di vizi di vizi di annullabilità della delibera). F Cass. civ.,
sez. VI, 25 giugno 2018, n. 16675, C. c. M. (c.c., art. 1137; c.c.,
art. 1421; c.p.c., art. 112). [RV64923501]
Avviamento commerciale
Indennità – Rinuncia.
L’art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il quale sancisce la
nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del
contratto di locazione o ad attribuire al locatore un canone mag-
giore di quello legale, ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in
contrasto con le disposizioni della legge stessa, non impedisce
al conduttore di rinunciare all’indennità per la perdita dell’av-
viamento commerciale, purché ciò avvenga successivamente
alla conclusione del contratto, quando può escludersi che il
conduttore si trovi in quella posizione di debolezza alla cui tute-
la la richiamata disciplina è preordinata. F Cass. civ., sez. III, 13
giugno 2018, n. 15373, C. c. C. (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34;
l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79). [RV64930701]
Canone
Cessazione del rapporto contrattuale – Effettiva ricon-
segna.
In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto – sia
contrattualmente, sia giudizialmente – l’obbligo del condutto-
re di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell’art.
1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane
per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, f‌ino
al momento dell’effettiva riconsegna, che può avvenire median-
te formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello
stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile. F Cass.
civ., sez. VI, 7 maggio 2018, n. 10926, M. c. D. (c.c., art. 1591).
[RV64880401]
Morosità – Reiterati pagamenti tardivi.
La tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine
stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa previ-
sta in un contratto di locazione, la quale riprende la sua eff‌ica-
cia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene,
provveda, con una nuova manifestazione di volontà, a richia-
mare il debitore all’esatto adempimento delle sue obbligazioni.
Tuttavia, in applicazione del generale principio di buona fede
nell’esecuzione del contratto e del divieto dell’abuso del pro-
cesso, non può essere imposto al locatore di agire in giudizio
avverso ciascuno dei singoli analoghi inadempimenti, al f‌ine di
escludere una sua condotta di tolleranza. F Cass. civ., sez. VI, 6
giugno 2018, n. 14508, C. c. M. (c.c., art. 1456). [RV64934101]
Circostanze del reato
Attenuanti – Riparazione del danno – Offerta del con-
trovalore di taluni immobili in caso di vendita.
Non conf‌igura la circostanza attenuante prevista dall’art. 62,
comma primo, n. 6, c.p. la messa a disposizione delle persone of-
fese da parte dell’imputato di alcuni immobili, il cui controvalore,
unilateralmente stimato dallo stesso offerente, in caso di vendita,
sarebbe loro attribuito, in quanto tale offerta, essendo sottoposta
a condizione, non presenta i requisiti di cui agli artt. 1208 e 1209
c.c. (Nella fattispecie, la Corte ha precisato che, essendo priva del
carattere di concretezza, detta offerta non fosse valutabile nep-
pure ai f‌ini della concessione delle attenuanti generiche). F Cass.
pen., sez. I, 8 maggio 2018, n. 20187 (ud. 20 aprile 2018), A. (c.p.,
art. 62; c.c., art. 1208; c.c., art. 1209). [RV272833]
Contratto di locazione
Durata – Immobili destinati all’esercizio di case di ri-
poso.
L’attività della casa di riposo per anziani va qualif‌icata come (an-
che) alberghiera, in quanto offre all’ospite un alloggio in struttu-
ra propria, sicché è applicabile ai relativi contratti di locazione
la durata novennale prevista, per le attività alberghiere, dall’art.
27, comma 3, della L. n. 392 del 1978, nonostante la prestazione
accessoria – ma imprescindibile e qualif‌icante – della fornitura
di servizi personali, ordinariamente consistenti, a titolo esempli-
f‌icativo, nella dazione e manutenzione della biancheria da letto e
da bagno, nel riassetto dei locali e nell’attività ricreativa. F Cass.
civ., sez. III, 21 giugno 2018, n. 16309, C. c. E. (c.c., art. 1571;
c.c., art. 1572; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27). [RV64943401]
Leasing traslativo – Risoluzione per inadempimento
dell’utilizzatore.
In materia di leasing traslativo, nell’ipotesi di risoluzione an-
ticipata per inadempimento dell’utilizzatore, le parti possono
convenire, con patto avente natura di clausola penale, l’irrepeti-
bilità dei canoni già versati da quest’ultimo prevedendo la detra-
zione, dalle somme dovute al concedente, dell’importo ricavato
dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola
coerente con la previsione contenuta nell’art. 1526, secondo
comma, c.c.. F Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2018, n. 15202, M. c.
R. (c.c., art. 1384; c.c., art. 1526). [RV64931901]
Disdetta
Immobile ad uso diverso da quello abitativo – Disdetta
intempestiva.
In materia di locazione d’immobile ad uso diverso da quello
abitativo, la disdetta, da parte del locatore, del contratto di lo-
cazione che sia intempestiva per la scadenza contrattuale ivi in-
dicata produce validamente e da subito l’effetto di fare cessare
il contratto alla scadenza immediatamente successiva; pertanto,
da un lato non elide tale effetto la mera inerzia del locatore, suc-
cessiva alla scadenza per la quale la disdetta era intempestiva
e quand’anche accompagnata dalla mera protrazione della per-
cezione del canone, né, dall’altro lato, per potersene egli valere
gli necessita un’esplicita manifestazione di volontà in tal senso;

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