Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. cond. e imm. 6/2017
Massimario
Appello civile
Poteri del collegio – Rimessione della causa al giudice
di primo grado – Ordinanza di estinzione del procedi-
mento per convalida di sfratto ex art. 55, comma 5, della
L. n. 392 del 1978.
Il giudice d’appello, qualora accerti la nullità dell’ordinanza di
estinzione del procedimento per convalida di sfratto, adottata in
primo grado per effetto dell’avvenuta sanatoria della morosità
nel termine di grazia, non può rimettere la causa al primo giu-
dice, ma deve procedere alla decisione nel merito della contro-
versia, non essendo in tal caso applicabile l’art. 354, comma 2,
c.p.c., il quale si riferisce alle specif‌iche ipotesi di estinzione del
processo per inattività delle parti previste dall’art. 307 c.p.c., at-
teso che l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 55, comma 5, della
l. n. 392 del 1978 va qualif‌icata, invece, come provvedimento di
merito, equiparabile ad una pronuncia di rigetto della domanda
di risoluzione del contratto insita nell’intimazione di sfratto per
morosità. F Cass. civ., sez. VI, 3 maggio 2017, n. 10678, G. c. S.
(c.p.c., art. 307; c.p.c., art. 308; c.p.c., art. 354; l. 27 luglio
1978, n. 392, art. 55). [RV64418701]
Assemblea dei condomini
Contestazione da parte del condomino della verità di
quanto riferito nel verbale.
Il verbale di un’assemblea condominiale, munito di sottoscrizio-
ne del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata,
sicché il valore di prova legale è limitato alla provenienza delle
dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto
della scrittura medesima, per impugnare la cui veridicità non
occorre la proposizione di querela di falso, potendosi far ricorso
ad ogni mezzo di prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato
la decisione di merito, che aveva negato legittimazione all’im-
pugnazione ex art. 1137 c.c. ad un condomino che, pur avendo
evidenziato di avere espresso, in sede assembleare, voto contra-
rio alla delibera impugnata, non aveva tuttavia articolato alcuna
deduzione istruttoria volta a sovvertire le risultanze del relativo
verbale che, diversamente, ne riportava l’approvazione senza
dissensi). F Cass. civ., sez. VI, 9 maggio 2017, n. 11375, B. c. C.
(c.c., art. 1136; c.c., art. 1137; c.p.c., art. 221). [RV64418101]
Avviamento commerciale
Indennità – Prova dell’esistenza in concreto dell’avvia-
mento e della perdita da parte del conduttore.
L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale prevista
dall’art. 34 della l. n. 392 del 1978 è dovuta al conduttore uscente
indipendentemente da qualsiasi accertamento circa la relativa
perdita ed il danno concretamente derivante dal rilascio, con
la conseguenza che essa spetta anche se egli continui ad eser-
citare la medesima attività in altro locale dello stesso immobile.
F Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2017, n. 11770, A. c. M. (l. 27
luglio 1978, n. 392, art. 34; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 35).
[RV64406901]
Azioni giudiziarie
Dissenso di condomini.
L’amministratore di condominio, tenuto conto delle attribuzioni
demandategli dall’art. 1131 c.c., può resistere all’impugnazione
della delibera assembleare ed impugnare la relativa decisione
giudiziale senza necessità di autorizzazione o ratif‌ica dell’as-
semblea, atteso che, in dette ipotesi, non è consentito al singolo
condomino dissenziente separare la propria responsabilità da
quella degli altri condomini in ordine alle conseguenze della
lite, ai sensi dell’art. 1132 c.c., ma solo ricorrere all’assemblea
avverso i provvedimenti dell’amministratore, ex art. 1133 c.c.,
ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell’assemblea
stessa. F Cass. civ., sez. II, 20 marzo 2017, n. 7095, D. c. R. (c.c.,
art. 1132; c.c., art. 1131; c.c., art. 1136; c.c., art. 1137; c.c.,
art. 1133). [RV64351901]
Canone
Riduzione o diminuzione del godimento dell’immobile –
Unilaterale sospensione del canone.
La sospensione totale dell’adempimento dell’obbligazione del
conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a
mancare la controprestazione da parte del locatore, costituen-
do, altrimenti, un’alterazione del sinallagma contrattuale che
determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, atteso
che il principio “inadimplenti non est adimplendum” non può
prescindere dall’osservanza dei canoni di correttezza e buona
fede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che
l’inadempimento della parte locatrice, consistito nell’aver con-
cesso in locazione abitativa locali destinati ad uso uff‌icio ed in
precarie condizioni strutturali, aggravate da scosse sismiche,
nonché nell’aver omesso di provvedere ad interventi di messa in
sicurezza, non legittimasse la totale sospensione del pagamento
del canone da parte del conduttore, il quale aveva continuato
ad occupare l’immobile e si era rif‌iutato di consegnare le chiavi,
mostrando univocamente un persistente interesse a conservare
la disponibilità del bene locato). F Cass. civ., sez. III, 12 maggio
2017, n. 11783, C. c. M. (c.c., art. 1460; c.c., art. 1575; c.c., art.
1584; c.c., art. 1587). [RV64419701]
Competenza civile
Regolamento di competenza – Procedimento per conva-
lida di sfratto per f‌inita locazione – Questione di compe-
tenza decisa con ordinanza ex art. 665 c.p.c.
In tema di procedimento per convalida di licenza o sfratto, è
ammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedi-
mento con cui il tribunale ordinario, def‌inita la fase sommaria
senza concedere l’ordinanza provvisoria di rilascio, anziché di-
sporre il mutamento del rito ai sensi dell’art. 667 c.p.c., accolga
l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata dall’intimato
e rimetta impropriamente le parti ad altro giudice speciale o
specializzato (nella specie, alla sezione specializzata agraria),
trattandosi di pronuncia sulla competenza in senso tecnico e
non meramente ordinatoria o provvisoria. F Cass. civ., sez. VI,
17 maggio 2017, n. 12394, M. c. T. (c.p.c., art. 42; c.p.c., art. 665;
c.p.c., art. 667). [RV64429001]
Contratto di locazione
Omessa registrazione del contratto – Conseguenze.
In tema di locazione immobiliare (nella specie per uso non
abitativo), la mancata registrazione del contratto determina, ai
sensi dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, una nullità
per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in
ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto
normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione

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