Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 1/2019
Massimario
Abbandono di minori minori o incapaci
Elemento oggettivo – Nozione – Fattispecie di genitore
che ha abbandonato la f‌iglia sul veicolo ermeticamente
chiuso.
L’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori
o incapaci, di cui all’art. 591 cod. pen., è integrato da qualsiasi
condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuri-
dico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da
cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale,
per la vita o l’incolumità del soggetto passivo. (Fattispecie nella
quale la Corte ha ritenuto sussistente il reato con riguardo alla
condotta del genitore che, recandosi a fare la spesa, aveva la-
sciato da sola la f‌iglia minore di 23 mesi all’interno della propria
automobile, ermeticamente chiusa ed esposta al sole nelle ore
più calde della giornata). F Cass. pen., sez. V, 15 giugno 2018, n.
27705 (ud. 29 maggio 2018), P. (c.p., art. 591). [RV273479]
Abitualità e professionalità nel reato
Ritenuta dal giudice – Presupposti – Computo tra le
pregresse condanne delle sentenze di applicazione della
pena ex art. 444 c.p.p.
Ai f‌ini della dichiarazione di abitualità nel reato prevista dall’art.
103 cod. pen., il giudice deve tenere conto anche delle pregresse
sentenze di applicazione di pena concordata non superiore a
due anni di pena detentiva. F Cass. pen., sez. I, 27 luglio 2018, n.
36036 (c.c. 5 luglio 2018), De C. (c.p., art. 103; c.p.p., art. 444;
c.p.p., art. 445). [RV273910]
Ritenuta dal giudice – Presupposti – Pluralità dei delitti
non colposi.
Ai f‌ini della dichiarazione di abitualità nel reato ritenuta dal
giudice ai sensi dell’art. 103 cod. pen., non si realizza la condi-
zione oggettiva richiesta dalla disposizione di legge quando la
pluralità di delitti non colposi, accertati con unica o con distin-
te sentenze, sia unif‌icata per effetto del riconoscimento della
continuazione operato dal giudice in sede di cognizione. (In
motivazione la Corte ha osservato che l’abitualità presuppone
un impulso criminoso reiterato nel tempo che è incompatibile
con l’unitaria deliberazione criminosa che caratterizza l’ipote-
si del reato continuato). F Cass. pen., sez. I, 27 luglio 2018, n.
36036 (c.c. 5 luglio 2018), De C. (c.p., art. 81; c.p., art. 103).
[RV273909]
Abusivo esercizio di una professione
Ambito di applicazione – Attività professionale svolta
in modo continuativo e stabile – Tenuta della contabilità.
Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348
cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non at-
tribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata pro-
fessione, siano univocamente individuati come di competenza
specif‌ica di essa, allorché l’attività venga svolta con modalità
tali, per continuatività, onerosità ed organizzazione, da creare
l’oggettiva apparenza di un’attività professionale svolta da sog-
getto regolarmente abilitato. (Fattispecie relativa all’abusivo
esercizio della professione di commercialista, consistito nella
tenuta della contabilità aziendale e nella prestazione di consu-
lenza del lavoro). F Cass. pen., sez. VI, 18 luglio 2018, n. 33464
(ud. 10 maggio 2018), M. (c.p., art. 348). [RV273788]
Professione sanitaria – Laurea in f‌isioterapia – Abilita-
zione all’attività di diagnosi.
Integra "il fumus comissi delicti", relativamente al reato di eser-
cizio abusivo della professione medica, la condotta del f‌isiotera-
pista che, in assenza di prescrizione, ponga in essere trattamenti
sanitari, atteso che la laurea in f‌isioterapia non abilita ad alcuna
attività di diagnosi consentendo al f‌isioterapista il solo svolgi-
mento, anche in autonomia, di attività esecutiva della prescri-
zione medica. F Cass. pen., sez. VI, 2 luglio 2018, n. 29667 (c.c. 8
marzo 2018), M. (c.p., art. 348; l. 10 agosto 2000, n. 251, art.
2). [RV273440]
Abuso d’ufcio
Elemento oggettivo – Erogazione di ulteriori somme
di denaro a dirigente pubblico rispetto alla retribuzione
concordata – Violazione del principio di onnicomprensivi-
tà della retribuzione.
In tema di abuso d’uff‌icio, integra l’elemento oggettivo del reato
la condotta (nella specie, il conferimento da parte di un sindaco
di incarichi di rappresentanza e difesa davanti alle Commissioni
tributarie al dirigente dell’uff‌icio comunale "f‌inanze e tributi")
che determina l’attribuzione al dirigente pubblico di somme di
denaro ulteriori rispetto alla retribuzione concordata nei contrat-
ti collettivi, sussistendo, in tal caso, la violazione del principio di
onnicomprensività della retribuzione stabilito dall’art. 24, d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165 e di matrice costituzionale. F Cass. pen.,
sez. V, 19 luglio 2018, n. 33843 (ud. 4 aprile 2018), S. e altri (c.p.,
art. 323; d.l.vo 30 marzo 2001, n. 165, art. 24). [RV273623]
Estremi – Violazione dei doveri funzionali indicati dal-
l’art. 13, D.p.r. n. 3 del 1957 – Conf‌igurabilità del reato.
In tema di abuso di uff‌icio, il requisito della violazione di legge
può essere integrato anche dalla inosservanza dei doveri funzio-
nali del pubblico dipendente che traggono fondamento dall’art.
13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, norma ancora in vigore con
riguardo ai docenti universitari, per i quali la contrattazione
collettiva non ha mai disciplinato diversamente il rapporto di
impiego. (Fattispecie relativa a docenti universitari accusati del
reato di cui all’art. 323 cod. pen. per aver favorito illecitamente
alcuni candidati, preventivamente individuati, nell’assegnazio-
ne di borse di studio). F Cass. pen., sez. VI, 13 agosto 2018, n.
38546 (ud. 5 giugno 2018), E. e altri (c.p., art. 323; l. 10 gennaio
1957, n. 3, art. 13). [RV273794]
Abuso di autorità contro detenuti o ar-
restati
Elemento oggettivo – Individuazione – Concorso con il
reato di percosse.
Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 608 cod. pen.
non è suff‌iciente l’impiego della violenza nei confronti della
persona in custodia, pur potendo atti di violenza f‌isica (quali
percosse, lesioni e simili) riconducibili ad altre ipotesi di rea-
to, integrare anche il reato in questione, laddove incidano sulla
sfera di libertà personale del soggetto passivo, determinandone
una limitazione aggiuntiva rispetto a quella consentita. (In moti-
vazione, la Corte ha precisato che, in tal caso, il delitto previsto
dall’art. 608 cod. pen. concorre con quelli di percosse, lesioni e
simili). F Cass. pen., sez. V, 7 giugno 2018, n. 26022 (c.c. 19 aprile
2018), P.C. in proc. Di B. e altro (c.p., art. 608). [RV273340]
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mas
1/2019 Rivista penale
MASSIMARIO
Associazione per delinquere
Associazione di tipo maf‌ioso – Concorso esterno – Ele-
mento psicologico.
In tema di concorso esterno in associazione di tipo maf‌ioso, ai
f‌ini della conf‌igurabilità del dolo, occorre che l’agente, pur in
assenza dell’"affectio societatis" e, cioè, della volontà di far par-
te dell’associazione, sia consapevole dell’esistenza della stessa
e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua
conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà
di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del
programma criminoso del sodalizio, dovendo escludersi la
suff‌icienza del dolo eventuale inteso come mera accettazione
da parte del concorrente del rischio del verif‌icarsi, insieme ad
altri risultati intenzionalmente perseguiti, dell’evento, ritenuto
invece solamente probabile o possibile. F Cass. pen., sez. V, 11
giugno 2018, n. 26589 (ud. 23 febbraio 2018), V. e altro (c.p., art.
43; c.p., art. 110; c.p., art. 416 bis). [RV273356]
Associazione di tipo maf‌ioso – Concorso esterno – Sen-
tenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, contrada con-
tro Italia.
La decisione della Corte EDU del 14 aprile 2015 nel procedi-
mento Contrada contro Italia non può essere estesa a casi di-
versi da quello che ne forma direttamente oggetto, in relazione
al quale soltanto vigono gli obblighi di conformazione imposti
dall’art. 46 CEDU, in quanto l’assunto per il quale il concorso
esterno in associazione di tipo maf‌ioso costituirebbe reato
di "creazione giurisprudenziale" non corrisponde alla realtà
dell’ordinamento penale nazionale che si ispira al modello della
legalità formale. (In motivazione la Corte ha affermato che le
Sezioni unite penali, nelle decisioni che affermano la conf‌igu-
rabilità del reato in parola, osservano i principi di legalità e tas-
satività delle fattispecie incriminatrici e delle relative sanzioni,
fondandosi sulla combinazione tra la norma incriminatrice spe-
ciale e l’art. 110 cod. pen.). F Cass. pen., sez. I, 30 luglio 2018, n.
36509 (c.c. 12 giugno 2018), M. (l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 7;
l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 19; l. 4 agosto 1955, n. 848, art.
46; c.p.p., art. 670; c.p., art. 110; c.p., art. 416 bis). [RV273615]
Associazione di tipo maf‌ioso – Concorso esterno nel re-
ato – Nozione di imprenditore "colluso".
Integra il reato di di concorso esterno in associazione di tipo
maf‌ioso, la condotta dell’imprenditore "colluso" che, pur senza
essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio crimi-
nale, instauri con la cosca, su un piano di sostanziale parità e
per propria libera scelta, un rapporto volto a conseguire reci-
proci vantaggi, consistenti, per l’imprenditore, nell’imporsi sul
territorio in posizione dominante e, per l’organizzazione maf‌io-
sa, nell’ottenere risorse, servizi od utilità. (Fattispecie in cui un
imprenditore, che si occupava del trasporto dei rif‌iuti presso
un termovalizzatore, poneva in essere una sistematica sovrafat-
turazione mediante la quale veniva occultato il "pizzo" pagato
dalla società che gestiva il termovalizzatore e che era succes-
sivamente riversato all’associazione criminosa, ottenendone in
cambio il monopolio del servizio di trasporto). F Cass. pen., sez.
VI, 5 giugno 2018, n. 25261 (c.c. 19 aprile 2018), La V. (c.p., art.
110; c.p., art. 416 bis). [RV273390]
Associazione di tipo maf‌ioso – Concorso esterno nel re-
ato – Nozione di imprenditore "colluso".
Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo ma-
f‌ioso la condotta dell’imprenditore "colluso" che, senza essere
inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e
privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rappor-
to di reciproci vantaggi, consistenti, per l’imprenditore, nell’im-
porsi sul territorio in posizione dominante e, per l’organizzazio-
ne maf‌iosa, nell’ottenere risorse, servizi o utilità. (Fattispecie
relativa ad un imprenditore che si era accordato con i vertici
di Cosa Nostra al f‌ine di ottenere il monopolio, nei quartieri di
rispettivo controllo, nelle attività di gestione dei videopoker e
degli apparati di intrattenimento elettronici, in cambio del ver-
samento di corrispettivi f‌issi o a percentuale sulle entrate). F
Cass. pen., sez. V, 4 luglio 2018, n. 30133 (c.c. 5 giugno 2018), B.
(c.p., art. 110; c.p., art. 416 bis; c.p., art. 513 bis). [RV273683]
Associazione di tipo maf‌ioso – Forza di intimidazione
– Esternazione.
In tema di associazione di tipo maf‌ioso, la forza di intimidazione
che caratterizza il vincolo associativo non deve necessariamen-
te essere esternata attraverso specif‌ici atti di minaccia e violen-
za da parte dell’associazione o dei singoli soggetti che ad essa
fanno riferimento, potendosi desumere anche dal compimento
di atti che, sebbene non violenti, siano evocativi dell’esistenza
attuale, della fama negativa e del prestigio criminale dell’asso-
ciazione, ovvero da altre circostanze obiettive idonee a dimo-
strare la capacita attuale del sodalizio, o di coloro che ad essa si
richiamano, di incutere timore ovvero dalla generale percezio-
ne che la collettività abbia dell’eff‌icienza del gruppo criminale
nell’esercizio della coercizione f‌isica. (In motivazione la Corte
ha aggiunto che la violenza e la minaccia rivestono natura stru-
mentale rispetto alla forza di intimidazione e ne costituiscono
un accessorio eventuale, sotteso, diffuso e percepibile). F Cass.
pen., sez. VI, 19 giugno 2018, n. 28212 (ud. 12 ottobre 2017), B.
ed altri (c.p., art. 416 bis). [RV273537]
Associazione di tipo maf‌ioso – Partecipazione – Contri-
buto episodico alla trasmissione di messaggi.
Ai f‌ini della conf‌igurabilità della condotta di partecipazione ad
associazione maf‌iosa non è suff‌iciente la collaborazione epi-
sodica alla trasmissione di messaggi scritti (c.d. pizzini) tra il
capo cosca e soggetti aff‌iliati alla stessa, richiedendosi, invece,
un’attività di carattere continuativo e f‌iduciario di "veicolato-
re abituale di notizie", idonea a fornire un contributo causale
e volontario alla realizzazione dei f‌ini del sodalizio criminale,
nonché alla sua conservazione e rafforzamento. (Fattispecie
relativa alla consegna di messaggi in due sole occasioni, in cui
la Corte ha annullato con rinvio per difetto di motivazione l’or-
dinanza cautelare che non spiegava come aveva tratto da tale
dato di fatto il convincimento della stabilità del contributo del
ricorrente). F Cass. pen., sez. V, 8 giugno 2018, n. 26306 (c.c. 16
marzo 2018), D’A. (c.p., art. 416 bis). [RV273336]
Associazione di tipo maf‌ioso – Partecipazione – Inve-
stitura formale.
Ai f‌ini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad
un’associazione di tipo maf‌ioso, l’investitura formale o la com-
missione di reati-f‌ine funzionali agli interessi dalla stessa perse-
guiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica
compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo
del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomi-
stica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dina-
mico all’interno dello stesso che emergono emergere anche da
signif‌icativi "facta concludentia". F Cass. pen., sez. V, 12 luglio
2018, n. 32020 (ud. 16 marzo 2018), C. e altri (c.p., art. 416 bis;
c.p.p., art. 192). [RV273571]
Atti persecutori
Stalking – Estremi – Atti persecutori commessi dopo la
presentazione della querela.
Il carattere del delitto di atti persecutori quale reato abituale
improprio rileva anche ai f‌ini della procedibilità, con la conse-
guenza che nell’ipotesi in cui la reiterazione concerna anche
condotte poste in essere dopo la proposizione della querela, la
condizione di procedibilità si estende a queste ultime, le quali,
unitariamente considerate con le precedenti, integrano l’ele-
mento oggettivo del reato. F Cass. pen., sez. V, 12 luglio 2018,
n. 31996 (ud. 5 marzo 2018), S. (c.p., art. 612 bis). [RV273640]
Stalking – Estremi – Reiterazione delle condotte.
Integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod.
pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur
se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la
"reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo

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