Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 9/2018
Massimario
Abusivo esercizio di una professione
Professione sanitaria – Laurea in odontoiatria e protesi
dentaria – Superamento dell’esame di abilitazione.
In tema di esercizio abusivo della professione, di cui all’art. 348
cod. pen., lo svolgimento dell’attività di odontoiatra, disciplina-
ta dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, in via ordinaria, è consentito
solo a colui che, dopo il conseguimento della laurea in odonto-
iatria e protesi dentaria, abbia superato l’esame di Stato e sia
iscritto al relativo albo, nonché, limitatamente al regime tran-
sitorio previsto dall’art. 20 della medesima legge, ai laureati in
medicina e chirurgia, iscritti all’albo degli odontoiatri, qualora
sussista una delle seguenti condizioni: a) immatricolazione al
relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980; b) immatri-
colazione negli anni compresi tra il 1980-81 ed il 1984-85 con
superamento delle prove attitudinali previste per l’iscrizione
all’Albo degli odontoiatri di cui al D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 386;
c) conseguimento della specializzazione in campo odontoiatri-
co da parte di un soggetto immatricolato negli anni compresi
tra il 1980-81 ed il 1984-85, esonerato dalle prove attitudinali.
F Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2018, n. 2691 (ud. 9 novembre
2017), D. (c.p., art. 348; l. 24 luglio 1985, n. 409, art. 1; l. 24
luglio 1985, n. 409, art. 4; l. 24 luglio 1985, n. 409, art. 20;
d.l.vo 13 ottobre 1998, n. 386; d.l.vo 8 luglio 2003, n. 277).
[RV272172]
Abuso d’ufcio
Elemento oggettivo – Reclutamento del personale da
parte dell’amministratore di una società "in house" senza
osservare la procedura ad evidenza pubblica – Conf‌igu-
rabilità.
In tema di abuso d’uff‌icio commesso anteriormente al D.P.R. 7
settembre 2010, n. 168, integra l’elemento oggettivo del reato il
reclutamento del personale da parte dell’amministratore di una
società "in house", senza il rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica previste per gli enti pubblici dall’art. 35, D.L.vo 30 mar-
zo 2001, n. 165, richiamato dall’art. 18, comma 1, d.l. 25 giugno
2008, n. 112, con riferimento alle società che gestiscono servizi
pubblici locali a totale partecipazione pubblica, nel cui ambito
sono comprese anche le società in house, a nulla rilevando il
più lungo termine previsto dall’art. 23-bis del medesimo decreto
per l’adozione dei regolamenti governativi relativi alla previsio-
ne della procedura ad evidenza pubblica per le società a totale
partecipazione pubblica che gestiscono servizi di rilevanza eco-
nomica. (Fattispecie relativa alla trasformazione di un preesi-
stente rapporto di lavoro a tempo determinato relativo ad un
dirigente di una società in house con la sua assunzione a tempo
indeterminato). F Cass. pen., sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 3046
(ud. 10 novembre 2017), A. e altro (c.p., art. 323; d.l. 25 giugno
2008, n. 112, art. 18; d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23 bis;
d.l.vo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35; d.l.vo 30 marzo 2001, n.
165, art. 36). [RV272251]
Elemento soggettivo – Dolo intenzionale – Prova.
In tema di abuso d’uff‌icio, la prova del dolo intenzionale, che
qualif‌ica la fattispecie di cui all’articolo 323 cod. pen., prescinde
dall’accertamento dell’accordo collusivo con la persona che si
intende favorire, potendo essere desunta anche dalla macro-
scopica illegittimità dell’atto, sempre che tale valutazione non
discenda in modo apodittico e parziale dal comportamento "non
iure" dell’agente, ma risulti anche da elementi ulteriori concor-
demente dimostrativi dell’intento di conseguire un vantaggio
patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto. F Cass. pen., sez.
III, 29 dicembre 2017, n. 57914 (ud. 28 settembre 2017), Di P. e
altri (c.p., art. 323). [RV272331]
Adulterazione e contraffazione di so-
stanze alimentari
Adulterazione di acque destinate all’alimentazione –
Avvelenamento di acque o sostanze alimentari – Criteri
distintivi.
La condotta di avvelenamento di acque o sostanze destinate
all’alimentazione di cui all’art. 439 cod. pen., a differenza di quel-
la di corrompimento di cui all’art. 440 cod. pen., ha connaturato
in sé un intrinseco coeff‌iciente di offensività, caratterizzandosi
per l’immissione di sostanze estranee di natura e in quantità tale
che, seppur senza avere necessariamente una potenzialità leta-
le, producono ordinariamente, in caso di assunzione, effetti tos-
sici secondo un meccanismo di regolarità causale che desta un
notevole allarme sanitario da valutarsi anche in relazione alla
tipologia delle possibili malattie conseguenti. (Nella fattispecie
la Corte ha ritenuto conf‌igurabile il reato di cui all’art. 440 cod.
pen. a carico del dirigente e del responsabile di settore di una
società gestrice di un acquedotto, in ragione della concentrazio-
ne non elevata degli agenti patogeni veicolati nell’acqua e del
loro ruolo eziologico nella diffusione di una malattia infettiva
- la gastroenterite - che, nelle sue concrete modalità di manife-
stazione non era risultata particolarmente invasiva per la salute,
tenuto conto anche dei contenuti tempi di guarigione delle per-
sone offese). F Cass. pen., sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 9133 (ud.
12 dicembre 2017), G. (c.p., art. 439; c.p., art. 440). [RV272262]
Realizzazione di evento dannoso – Pericolo concreto
per la salute pubblica – Accertamento.
In tema di reati contro l’incolumità pubblica, ai f‌ini della conf‌i-
gurabilità dei delitti di adulterazione e contraffazione di sostan-
ze alimentari (art. 440 cod. pen.) e di commercio di sostanze ali-
mentari nocive (art. 444 cod. pen.), è necessario che gli alimenti
abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute,
che deve costituire oggetto di specif‌ica dimostrazione mediante
indagine tecnica od altro mezzo di prova. F Cass. pen., sez. I, 30
novembre 2017, n. 54083 (ud. 21 luglio 2017), P.M. in proc. B. e
altri (c.p., art. 440; c.p., art. 444). [RV272177]
Alterazione di stato
Falsità nella formazione di un atto di nascita – Elemen-
to materiale – Maternità surrogata.
Non integra il reato di alterazione di stato, previsto dall’art.
567, comma secondo, cod. pen., la trascrizione in Italia di un
atto di nascita legittimamente formato all’estero, non potendosi
considerare ideologicamente falso il certif‌icato conforme alla
legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso
in cui la procreazione sia avvenuta con modalità non consentite
in Italia. (Fattispecie relativa a minore nato in Ucraina, nazione
che ammette la maternità surrogata eterologa nel caso in cui il
patrimonio biologico del minore appartenga almeno per metà
ad uno dei due genitori). F Cass. pen., sez. VI, 17 novembre 2016,
n. 48696 (ud. 11 ottobre 2016), P.G. in proc. M. e altro (c.p., art.
567). [RV272242]

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