Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Massimario
Amministratore
Notif‌icazione eseguita non a mani dell’amministratore
ma nella portineria dello stabile condominiale.
La notif‌ica al condominio di edif‌ici, in quanto semplice "ente di
gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le
regole stabilite per le persone f‌isiche, all’amministratore, quale
elemento che unif‌ica, all’esterno, la compagine dei proprietari
delle singole porzioni immobiliari, sicchè, oltre che ovunque, "in
mani proprie", l’atto può essere consegnato ai soggetti abilitati
a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui
ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può esse-
re compreso, in quanto "uff‌icio" dell’amministratore, anche lo
stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano lo-
cali, come può essere la portineria, specif‌icamente destinati e
concretamente utilizzati per l’organizzazione e lo svolgimento
della gestione delle cose e dei servizi comuni. (Nella specie, la
S.C. ha disposto la rinnovazione della notif‌ica del ricorso per
cassazione al condominio, siccome nulla, giacché effettuata a
mezzo posta con consegna al portiere, senza che dall’avviso di
ricevimento della relativa raccomandata risultasse l’esistenza,
nello stabile, di locali a servizio dell’amministrazione). F Cass.
civ., sez. II, 29 dicembre 2016, n. 27352, F. c. R. (c.c., art. 46; c.c.,
art. 1130; c.c., art. 1131; c.p.c., art. 139). [RV64217601]
Revoca giudiziale dell’amministratore.
Il provvedimento camerale di revoca dell’amministratore del
condominio ha eff‌icacia, ex art. 741 c.p.c., dalla data dell’inutile
spirare del termine per il reclamo avverso di esso, sì che gli atti
compiuti dall’amministratore anteriormente al momento in cui
tale revoca diviene eff‌icace non sono viziati da alcuna automa-
tica invalidità, continuando a produrre effetti e ad essere giuri-
dicamente vincolanti nei confronti del condominio. F Cass. civ.,
sez. II, 11 gennaio 2017, n. 454, F. c. R. (c.c., art. 1129; c.c., art.
1130; c.c., art. 1131; c.p.c., art. 741). [RV64221001]
Assemblea dei condomini
Comunicazione del verbale al condomino assente a
mezzo servizio postale.
Ai f‌ini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137
c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente
all’adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento
del destinatario da parte dell’agente postale, decorsi dieci giorni
dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza ovvero, se anteriore,
da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell’art. 8,
comma 4, della l. n. 890 del 1982, onde garantire il bilanciamento
tra l’interesse del notif‌icante e quello del destinatario in assen-
za di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di
cui all’art. 1335 c.c. operare relativamente ad un avviso - quale
quello di giacenza - di tentativo di consegna, che non pone il
destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell’atto
indirizzatogli. F Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2016, n. 25791, F.
c. R. (c.c., art. 1137; c.c., art. 1335; d.m. 1 ottobre 2008 art. 24;
l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8). [RV64215801]
Convocazione.
Per ritenere sussistente, ex art. 1335 c.c., la presunzione di co-
noscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo
diretta, occorre la prova, il cui onere incombe sul dichiarante,
che la dichiarazione stessa sia pervenuta all’indirizzo del desti-
natario, e tale momento, ove la prima sia stata inviata mediante
lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del secondo
(o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio
del relativo avviso di giacenza del plico presso l’uff‌icio postale,
e non già con il momento in cui la lettera sia arrivata al recapito
in cui non fu consegnata. F Cass. civ., sez. II, 3 novembre 2016,
n. 22311, Condominio Secondo Palazzo Iodice Caserta c. Barec-
chia Filomena (c.c., art. 1335; att. c.c., art. 66). [RV641678]
Convocazione.
In tema di condominio negli edif‌ici, la convocazione dell’assem-
blea, ove non eseguita dai singoli condomini, può essere effet-
tuata dall’amministratore, titolare del relativo potere, ex art. 66
disp. att. c.c., ovvero da un terzo che operi quale suo delegato,
secondo il meccanismo della rappresentanza volontaria. (Nel-
la specie, la S.C. ha cassato l’impugnata sentenza, che aveva
escluso la validità della convocazione dell’assemblea ad opera
del socio accomandante della società amministratrice dello sta-
bile, senza tuttavia verif‌icare se detta convocazione, eseguita
mediante l’utilizzo di carta intestata di detta società ed appo-
sizione, ad opera dell’accomandante, della propria sigla sulla
relativa ragione sociale, fosse o meno imputabile alla società
amministratrice). F Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 2017, n. 335, F.
c. R. (c.c., art. 1117; c.c., art. 1136; att. c.c., art. 66; c.c., art.
1388; c.c., art. 2320). [RV64220701]
Omessa comunicazione dell’avviso di convocazione
dell’assemblea.
L’annullamento della delibera assunta dall’assemblea dei con-
domini, derivante dall’omessa convocazione di uno di essi, può
ottenersi solo con il tempestivo esperimento di un’azione "ad
hoc", non potendo tale doglianza formare oggetto di eccezione
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per il
pagamento delle spese deliberate dall’assemblea medesima. F
Cass. civ., sez. II, 7 novembre 2016, n. 22573, Brasili Antonio c.
Consorzio Via Stame 135 Roma (c.p.c., art. 645; att. c.p.p., art.
63; c.c., art. 1137). [RV641638]
Avviamento commerciale
Indennità – Immobili interni o complementari a centri
commerciali.
L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale deve es-
sere riconosciuta, laddove ricorrano le condizioni di cui all’art.
34 della l. n. 392 del 1978, anche in relazione alla locazione di im-
mobili interni o complementari a centri commerciali, non essen-
do applicabile in via analogica l’art. 35 della legge citata,ma do-
vendo piuttosto verif‌icarsi la idoneità degli stessi a produrre un
avviamento "proprio", tenendo altresì conto che la funzione at-
trattiva della clientela esercitata dai centri commerciali non ren-
de possibile distinguere, in genere, tra avviamento "proprio" del
centro e quello di ciascuna attività in esso svolta, in ragione della
reciproca sinergia esercitata dalle singole attività. F Cass. civ.,
sez. III, 23 settembre 2016, n. 18748, F. c. R. (l. 27 luglio 1978,
n. 392, art. 34; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 35). [RV64210201]
Azioni giudiziarie
Consorzi volontari tra proprietari di immobili.
La delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spe-
se, sulla cui base l’amministratore può ottenere ingiunzione di
Arch. loc. cond. e imm. 3/2017

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