Massimario
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 6/2018
Massimario
Acque pubbliche e private
■ Acquedotti – Acquedotto comunale – Furto aggravato
di impossessamento mediante allaccio abusivo.
La condotta di impossessamento di acque pubbliche attraver-
so un allaccio abusivo all’acquedotto comunale integra il rea-
to di furto aggravato, in quanto commesso su cose destinate a
pubblico servizio, e non la semplice violazione amministrativa
prevista dall’art. 23 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, che si riferisce
alle acque sotterranee e superficiali non ancora artificialmente
convogliate in invasi o cisterne. F Cass. pen., sez. V, 30 novem-
bre 2017, n. 53984 (ud. 26 ottobre 2017), A. (c.p., art. 624; c.p.,
art. 625; d.l.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 23). [RV271888]
■ Acquedotti – Acquedotto comunale – Furto aggravato
di impossessamento mediante allaccio abusivo.
L’impossessamento abusivo di acqua già convogliata nelle con-
dutture dell’ente gestore, configura il reato di furto aggravato
ex art. 625, n. 7, cod. pen., e non la violazione amministrativa
prevista dall’art. 23 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, che si rife-
risce invece alle sole acque pubbliche non ancora convogliate in
invasi o cisterne. (Nella specie l’imputato aveva prelevato acqua
convogliata nell’acquedotto comunale in misura eccedente il li-
mite quantitativo autorizzato). F Cass. pen., sez. V, 12 gennaio
2018, n. 1010 (ud. 24 novembre 2017), S. (c.p., art. 624; c.p., art.
625; d.l.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 23; r.d. 11 dicembre
1933, n. 1775, art. 17). [RV271921]
■ Inquinamento – Scarico senza autorizzazione di reflui
provenienti dall’attività di ricovero e custodia animali
per conto terzi – Assimilabilità di tali scarichi a quelli
provenienti dall’allevamento del bestiame.
In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, integra il reato
previsto dall’art. 137 d.lgs. 4 marzo 2006, n. 152 lo scarico senza
autorizzazione di acque reflue provenienti da attività di ricove-
ro e custodia di animali per conto terzi, trattandosi di attività
diversa da quella di mero allevamento del bestiame i cui reflui,
invece, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazio-
ni, sono assimilati alle acque domestiche, ai sensi dell’art. 101,
2017, n. 38866 (ud. 30 maggio 2017), M. ed altro (d.l.vo 4 marzo
2006, n. 152, art. 133; d.l.vo 4 marzo 2006, n. 152, art. 137;
c.p., art. 2). [RV271801]
Appello penale
■ Cognizione del giudice di appello – Benefici – Circo-
stanze attenuanti generiche.
Il giudice d’appello, a fronte di una generica richiesta contenuta
nell’impugnazione, non è obbligato a riconoscere le attenuanti
generiche "ex officio", in quanto, l’articolo 581 lett. c) cod. proc.
pen.,anche nella versione novellata dalla legge n. 103 del 23 giugno
2017, richiede l’enunciazione specifica, a pena d’inammissibilità,
dei motivi e delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono ogni
richiesta. F Cass. pen., sez. III, 21 dicembre 2017, n. 57116 (ud. 29
settembre 2017), B. (c.p., art. 62; c.p.p., art. 597). [RV271869]
■ Cognizione del giudice di appello – Divieto di "refor-
matio in peius" – Erroneo calcolo della cd. continuazione
fallimentare ai sensi dell’art. 219, comma 2, legge fall.
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d’appel-
lo che, pur accogliendo il motivo di impugnazione riferito alla
mancata valutazione come circostanza aggravante della cd.
continuazione fallimentare, prevista dall’art. 219, comma 2, leg-
ge fall., e dando luogo al suo bilanciamento equivalente con le
ritenute attenuanti generiche, non diminuisca la quantificazione
della pena finale, confermando quella del primo giudice. F Cass.
pen., sez. V, 31 agosto 2017, n. 39765 (ud. 29 maggio 2017), R.
(l. fall. art. 219; c.p.p., art. 597; c.p., art. 62 bis). [RV271851]
■ Cognizione del giudice di appello – Divieto di "reforma-
tio in peius" – Irrogazione di pena pecuniaria in aggiunta
a pena detentiva di specie diversa.
Il giudice dell’impugnazione, in assenza del gravame del pubbli-
co ministero, non può irrogare una pena più grave per specie
e quantità rispetto a quella complessiva inflitta dal giudice di
primo grado; ne consegue che, nell’ipotesi di applicazione in
appello di una pena congiunta delle due specie (nel caso in esa-
me, arresto e ammenda), al posto della sola pena detentiva (nel
caso in esame, reclusione), non sussiste violazione del divieto
di "reformatio in peius" qualora, effettuato il ragguaglio tra pene
pecuniarie e detentive ai sensi dell’art. 135 cod. pen., la misura
della pena pecuniaria aggiunta non determini il superamento
del "quantum" della pena detentiva originariamente inflitta. F
Cass. pen., sez. III, 28 agosto 2017, n. 39475 (ud. 19 luglio 2017),
C. (c.p., art. 135; c.p.p., art. 597). [RV271633]
■ Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Contestazione dell’aggravante solo in fatto.
Non viola il divieto di "reformatio in peius", nel caso di impu-
gnazione del solo imputato, la sentenza d’appello che, ritenendo
compiutamente contestata in fatto l’aggravante di cui all’art.
476, comma secondo, cod. pen., pur non formalmente richia-
mata dal capo d’imputazione, ne riconosca in concreto la sussi-
stenza al solo fine di escludere la prescrizione del reato. F Cass.
pen., sez. V, 14 dicembre 2017, n. 55804 (ud. 20 settembre 2017),
V. ( c.p., art. 476; c.p., art. 479; c.p.p., art. 597). [RV271838]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
■ Ambito di applicazione – Pena applicata per più reati
in continuazione – Sopravvenuta abrogazione di uno dei
reati satellite essi.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più
reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per
uno dei reati satellite "l’abolitio criminis", la Corte di cassazione
deve procedere alla eliminazione della porzione di pena inflit-
ta per il reato abrogato nella misura determinata dall’accordo.
(Fattispecie in tema di depenalizzazione del reato satellite di
ingiuria). F Cass. pen., sez. V, 11 luglio 2017, n. 33888 (ud. 18
maggio 2017), P.G. in proc. F. (c.p., art. 2; c.p.p., art. 444; c.p.p.,
art. 620). [RV271631]
■ Sentenza – Motivazione – Giudizio di comparazione
delle circostanze.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giu-
dice è tenuto unicamente alla verifica, in negativo, della presen-
za delle cause di non punibilità che potrebbero condurre ad un
proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. ed ad un
controllo, in positivo, dei termini dell’accordo; ne consegue che,
per quanto attiene il giudizio di bilanciamento delle circostanze,
il medesimo può dirsi adeguatamente motivato anche quando,
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