Massimario
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 2/2018
Massimario
Abbandono di persone minori o incapaci
■ Nozione – Rapporto con il reato di abbandono di una
nave in pericolo – Concorso di reati.
Il reato di abbandono di persone minori o incapaci concorre
con quello di abbandono di una nave in pericolo (art. 1097 cod.
nav.) in quanto, a differenza di quest’ultimo che punisce la con-
dotta del comandante che non scenda per ultimo dalla nave che
versi già in condizioni di pericolo, richiede che la situazione di
pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità
del soggetto passivo sia diretta conseguenza della violazione di
uno specifico dovere giuridico di cura o di custodia, che incom-
be su determinate persone o categorie di persone e presenta
una differente oggettività giuridica, costituita dal valore etico-
sociale della sicurezza della singola persona fisica abbandonata
contro determinate situazioni di pericolo, a fronte della incolu-
mità collettiva delle persone a bordo e della salvezza della nave
tutelate dalla seconda fattispecie. F Cass. pen., sez. IV, 19 luglio
2017, n. 35585 (ud. 12 maggio 2017), Schettino. P.G., P.C. in proc.
Schettino (c.p., art. 591; c.n., art. 1097). [RV270783]
Abusivo esercizio di una professione
■ Professione forense – Occasionalità della prestazione –
Insussistenza del reato.
Non commette il reato di abusivo esercizio della professione di
avvocato il soggetto che si limiti alla occasionale redazione di
una denuncia, ancorchè scritta su carta intestata, non potendo
una prestazione isolata essere sintomatica di un’attività svolta
in forma professionale, in modo continuativo, sistematico ed
organizzato. F Cass. pen., sez. VI, 6 luglio 2017, n. 32952 (ud. 25
maggio 2017), Favata (c.p., art. 348; l. 31 dicembre 2012, n.
247, art. 2). [RV270853]
Armi e munizioni
■ Detenzione abusiva – Arma impropria – Sfollagente.
Non configura il reato previsto dall’art. 697 cod. pen. la deten-
zione di uno sfollagente, trattandosi di strumento da classifica-
re come arma impropria, in quanto non destinato naturalmente
all’offesa, ma utilizzabile per finalità diverse, come l’allontana-
mento o la separazione di persone senza alcuna offesa alla loro
incolumità. F Cass. pen., sez. I, 3 luglio 2017, n. 31933 (ud. 20 gen-
naio 2017), Moretto (c.p., art. 697; c.p., art. 704). [RV270830]
Associazione per delinquere
■ Associazione di tipo mafioso – Costituzione di una
nuova struttura – Configurabilità della fattispecie di cui
all’art. 416 bis c.p.
In tema di associazione di tipo mafioso, la costituzione di una
nuova organizzazione, alternativa ed autonoma rispetto ai grup-
pi storici, può essere desunta da indicatori fattuali come le mo-
dalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di
armi e il conflitto con le tradizionali associazioni operanti sul
territorio, purché detti indici denotino la sussistenza delle carat-
teristiche di stabilità e di organizzazione che dimostrano la reale
capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione
di omertà e di assoggettamento che ne deriva. (Fattispecie nella
quale la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che ha esclu-
so l’esistenza della gravità indiziaria del reato di cui all’art. 416-
bis cod. pen. con riferimento ad una nuova formazione delin-
quenziale in difetto dell’accertamento che essa si sia proposta
sul territorio ingenerando il clima di generale soggezione che
ne giustifica la qualificazione mafiosa). F Cass. pen., sez. VI, 30
maggio 2017, n. 27094 (c.c. 1 marzo 2017), Milite (c.p., art. 416
bis). [RV270736]
■ Associazione di tipo mafioso – Partecipazione – Sogget-
to con funzioni di "alter ego" del capo del sodalizio ma-
fioso.
È configurabile il delitto di partecipazione ad associazione ma-
fiosa nell’ipotesi in cui l’autore della condotta svolga il ruolo di
"alter ego" del soggetto di vertice di un gruppo mafioso, ponendo
in essere attività di ausilio ed intermediazione nei suoi riguardi,
con carattere continuativo e fiduciario, tali da risolversi in un
contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del soda-
lizio, nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest’ul-
timo. F Cass. pen., sez. V, 18 luglio 2017, n. 35277 (c.c. 16 giugno
2017), Panebianco (c.p., art. 378; c.p., art. 416 bis). [RV270654]
■ Reato specifico attuativo del programma delinquenzia-
le – Profitto – Individuazione.
Il delitto di associazione per delinquere é idoneo a generare
un profitto autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine,
il quale è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente
conseguenti dall’insieme di questi ultimi. (In motivazione la
Corte ha precisato che questa interpretazione trova conferma
indiretta nell’art. 24-ter del D.L.vo n. 23 del 2001, che, seppure
con riferimento alla responsabilità degli enti, prevede la confi-
gurabilità di un profitto conseguente alla commissione del reato
di associazione per delinquere commesso nell’interesse o van-
taggio dell’ente stesso). F Cass. pen., sez. II, 16 giugno 2017, n.
30255 (ud. 3 marzo 2017), Lauricella (c.p., art. 240; c.p., art.
416; d.l.vo 8 giugno 2001, n. 231, art. 24 ter). [RV270705]
Atti e provvedimenti del giudice penale
■ Correzione di errori materiali – Distinzione da vizi
della sentenza rimediabili con impugnazioni – Fattispecie
in tema di confisca obbligatoria.
La procedura di correzione degli errori materiali è applicabile
nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie
per legge e di natura accessoria. (Fattispecie in tema di senten-
za di patteggiamento per reati tributari in cui il giudice aveva
omesso di disporre la confisca obbligatoria per equivalente ai
sensi dell’art. 322-ter cod. pen.). F Cass. pen., sez. III, 10 ago-
sto 2017, n. 39081 (c.c. 17 maggio 2017), De Giudice (c.p.p., art.
130; c.p.p., art. 444; c.p., art. 322 ter). [RV270793]
Atti persecutori
■ Stalking – Estremi – Determinatezza dell’imputazione.
Ai fini della rituale contestazione del delitto di "stalking" non si
richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione
del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia
concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficien-
te a consentire un’adeguata difesa la descrizione in sequenza dei
comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massi-
ma e le conseguenze per la persona offesa. F Cass. pen., sez. V,
8 giugno 2017, n. 28623 (ud. 27 aprile 2017), C e altri (c.p., art.
612 bis). [RV270875]
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