Massimario
Pagine | 85-101 |
77
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 1/2018
Massimario
Abusivo esercizio di una professione
■ Persona offesa dal reato – Individuazione – Stato.
Il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall’art.
348 cod. pen., tutela l’interesse generale a che determinate pro-
fessioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di
una speciale autorizzazione amministrativa; ne consegue che il
privato danneggiato dal reato non assume la qualità di persona
offesa, che spetta solo allo Stato, e non è, pertanto, legittimato
a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. F Cass.
pen., sez. V, 6 luglio 2017, n. 32987 (c.c. 14 marzo 2017), P.O. in
proc. Leto (c.p., art. 348; c.p.p., art. 410). [RV270470]
Abuso d’ufcio
■ Elemento psicologico – Dolo intenzionale – Prova rica-
vabile dalla macroscopica illegittimità degli atti posti in
essere dal p.u.
Nel reato di abuso d’ufficio, la prova del dolo intenzionale che
qualifica la fattispecie non richiede l’accertamento dell’accordo
collusivo con la persona che si intende favorire, ben potendo
essere desunta anche da altri elementi quali, ad esempio, la ma-
croscopica illegittimità dell’atto. F Cass. pen., sez. VI, 27 giugno
2017, n. 31594 (ud. 19 aprile 2017), Pazzaglia (c.p., art. 323;
c.p.p., art. 192). [RV270460]
Animali
■ Delitti contro il sentimento per gli animali e contrav-
venzione prevista dall’art. 727 c.p. – Enti di protezione
degli animali non riconosciute – Qualità di persona offesa
– Esclusione – Ragioni – Conseguenze.
In tema di reati contro il sentimento per gli animali, possono
esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa solo
gli enti e le associazioni ai quali, anteriormente alla commissio-
ne del fatto per cui si procede, siano state riconosciute, secon-
do la procedura stabilita dal Decreto del Ministero della Salute
del 2 novembre 2006, le finalità di tutela degli interessi lesi dal
reato. (Fattispecie relativa a decreto di archiviazione per i reati
di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727
cod. pen., nella quale, in applicazione del principio, la S.C. ha
dichiarato inammissibile il ricorso, fondato sul mancato avviso
della richiesta di archiviazione, interposto da associazione non
riconosciuta secondo lo specifico iter individuato dal citato de-
creto ministeriale). F Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2017, n. 28071
(c.c. 20 gennaio 2017), P.O. in proc. Quaglia (c.p., art. 544 bis;
c.p., art. 544 ter; c.p., art. 544 quater; c.p., art. 544 quinquies;
c.p., art. 727; c.p.p., art. 91). [RV270332]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
■ Pena – Determinazione – Preclusione al patteggiamento
"allargato".
Ai fini della preclusione al patteggiamento a pena detentiva
superiore a due anni (cosiddetto "patteggiamento allargato"),
è sufficiente che la recidiva, contestata ai sensi dell’art. 99,
comma quarto, cod. pen., sia stata riconosciuta dal giudice,
anche se in concreto non applicata per effetto del giudizio di
equivalenza con circostanze attenuanti. F Cass. pen., sez. VI, 11
maggio 2017, n. 23052 (c.c. 4 aprile 2017), P.G. in proc. Nahi e
altro (c.p., art. 69; c.p., art. 99; c.p.p., art. 444). [RV270489]
Associazione per delinquere
■ Associazione di tipo mafioso – Aggravanti – Disponibi-
lità di armi.
Sussiste la circostanza aggravante prevista dall’art. 416 bis,
comma quarto, cod. pen., là dove il singolo partecipe sia con-
sapevole del possesso di armi da parte di anche solo uno tra
associati ovvero non conosca tale circostanza per colpa, essen-
do fatto notorio non ignorabile che la camorra sia un’associa-
zione criminale armata. F Cass. pen., sez. II, 26 giugno 2017, n.
31541 (ud. 30 maggio 2017), Abbamundo e altri (c.p., art. 416).
[RV270467]
■ Associazione di tipo mafioso – Associazioni di stampo
camorristico – Varo di nuove alleanze.
Nel delitto di associazione mafiosa, la federazione tra gruppi
criminali può dar luogo ad una struttura del tutto nuova ed au-
tonoma solo se vi è prova che sia scaturita da un diverso patto
criminale oppure che quella originaria abbia cessato di esistere.
(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso la configurabi-
lità del cd " gruppo misto" nella alleanza insorta tra le famiglie
criminali Bidognetti, Mallardo e Licciardi per il carattere tem-
poraneo di tale alleanza). F Cass. pen., sez. II, 26 giugno 2017, n.
31541 (ud. 30 maggio 2017), Abbamundo e altri (c.p., art. 416).
[RV270466]
■ Associazione di tipo mafioso – Attenuante per la disso-
ciazione – Ambito di applicabilità.
Ai fini della applicabilità della speciale attenuante della disso-
ciazione di cui all’art. 8 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in
legge n. 203 del 1991) è necessario che il soggetto che ne bene-
fici sia ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione
mafiosa ovvero di un delitto commesso avvalendosi delle con-
dizioni previste dall’art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di age-
volare le attività mafiose, ai sensi dell’art. 7 del medesimo D.L.
n. 152 del 1991; la predetta attenuante non può, invece, trovare
applicazione qualora la formale contestazione dell’aggravante
di cui al citato art. 7 non trovi positivo riscontro in sentenza. F
Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2017, n. 31874 (ud. 9 maggio 2017),
Ferrante e altri (d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7; d.l. 13
maggio 1991, n. 152, art. 8; c.p., art. 416 bis). [RV270589]
■ Associazione di tipo mafioso – Autonomia del reato
associativo dai reati-fine – Prova dell’esistenza del reato
associativo.
In tema di associazione a delinquere, la prova dell’esistenza
dell’associazione non può essere desunta dalla sola molteplicità
dei reati-fine, lì dove a questi abbiano partecipato esclusivamen-
te alcuni dei presunti associati, senza che tali reati siano rappre-
sentativi di un programma delittuoso comune e che vi sia quanto
meno la consapevole connivenza degli altri sodali. (Fattispecie
in cui plurimi reati di induzione indebita, commessi nell’ambi-
to della gestione della sanità regionale, erano stati commessi
esclusivamente da due dei presunti vertici dell’associazione,
senza che risultasse in alcun modo il coinvolgimento del restan-
te associato con ruolo apicale, né dei meri partecipi al sodalizio
criminoso). F Cass. pen., sez. VI, 21 marzo 2017, n. 13844 (ud. 2
dicembre 2016), Aracu e altri (c.p., art. 416). [RV270370]
78
mas
1/2018 Rivista penale
MASSIMARIO
■ Associazione di tipo mafioso – Configurabilità in assen-
za di reati fine e di esteriorizzazione del c.d. metodo ma-
fioso – Condizioni.
Il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferi-
mento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un
sodalizio mafioso radicato nell’area tradizionale di competenza
- anche in difetto della commissione di reati-fine e della esterio-
rizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collega-
mento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del
sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione
di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole inter-
ne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi
del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una
già attuale pericolosità per l’ordine pubblico. (In motivazione
la Corte ha osservato come diverso sia invece il caso di una ne-
oformazione che si presenta quale struttura autonoma ed origi-
nale, ancorché caratterizzata dal proposito di utilizzare la stessa
metodica delinquenziale delle mafie storiche, giacché, rispetto
ad essa, è imprescindibile la verifica, in concreto, dei presuppo-
sti costitutivi della fattispecie ex art. 416-bis cod. pen., tra cui
la manifestazione all’esterno del metodo mafioso, quale fatto-
re di produzione della tipica condizione di assoggettamento ed
omertà nell’ambiente circostante). F Cass. pen., sez. II, 18 mag-
gio 2017, n. 24850 (ud. 28 marzo 2017), Cataldo e altri (c.p.p.,
art. 311; c.p.p., art. 581; c.p.p., art. 585; c.p.p., art. 611; c.p.,
art. 416 bis). [RV270290]
■ Associazione di tipo mafioso – Organizzazioni deloca-
lizzate e "mafie atipiche" – Prova di un’effettiva penetra-
zione nel tessuto economico e sociale del territorio di
operatività.
Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art.
416 bis cod. pen., in ipotesi di strutture delocalizzate e di
mafie"atipiche", non è necessaria la prova che l’impiego della
forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in
modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio
di elezione, essendo sufficiente la prova di tale impiego muni-
to della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta norma
incriminatrice. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato
che per le organizzazioni diverse dalle c.d. mafie storiche, la
valutazione della sussistenza del requisito dell’esternazione del
metodo mafioso, non deve essere necessariamente parametrata
all’impatto ambientale determinato dal radicamento territoriale
dell’organizzazione, giacchè la condizione di assoggettamento e
di omertà - variabile dipendente dalla permeabilità del contesto
sociale all’uso strumentale dell’intimidazione mafiosa - costitui-
sce il riflesso sociologico della metodologia associativa ma non
è, rispetto ad essa, causalmente obbligato). F Cass. pen., sez. II,
18 maggio 2017, n. 24851 (ud. 4 aprile 2017), P.G. in proc. Garcea
e altri (c.p., art. 416 bis). [RV270442]
■ Associazione di tipo mafioso – Partecipazione – Diffe-
renza dal concorso esterno.
Il reato di partecipazione mafiosa si distingue dal concorso
esterno in quanto nel primo caso il soggetto vuole fornire il suo
contributo all’interno dell’associazione, mentre nel concorso
esterno il soggetto intende prestare il suo apporto senza far par-
te della compagine associativa. F Cass. pen., sez. II, 26 giugno
2017, n. 31541 (ud. 30 maggio 2017), Abbamundo e altri (c.p.,
art. 43; c.p., art. 110; c.p., art. 416). [RV270465]
■ Associazione di tipo mafioso – Presenza e partecipazio-
ne a cerimonia di affiliazione – Partecipazione all’asso-
ciazione.
In tema di associazione di tipo mafioso, va considerato com-
portamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire
indizio di intraneità al sodalizio criminale la presenza e la par-
tecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, essendo il-
logico ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un
grado gerarchico all’interno di un’organizzazione mafiosa possa
essere officiato da soggetti estranei. (Fattispecie in cui la Corte
ha giudicato immune da censure l’ordinanza impugnata, la quale
aveva ritenuto che l’appartenenza dell’imputato alla ‘ndranghe-
ta fosse dimostrata, in particolare, dalla sua presenza al pranzo
di affiliazione di altri sodali). F Cass. pen., sez. II, 1 giugno 2017,
n. 27428 (c.c. 3 marzo 2017), P.M. in proc. Serratore (c.p., art.
416 bis). [RV270315]
Azione penale
■ Querela – Curatore speciale – Querela proposta da un
genitore contro l’altro, autore del reato nei confronti del
figlio minorenne.
In tema di nomina di un curatore speciale per l’esercizio del di-
ritto di querela, la norma di cui all’art. 121 cod. pen. tende, per
quel che riguarda il rapporto tra genitore e figlio, ad evitare che
il diritto di querela per fatti offensivi nei confronti del figlio non
venga esercitato perché vi è un interesse contrastante del geni-
tore, ma non può valere a rendere invalida una querela propo-
sta dal genitore solo perché il figlio potrebbe avere un interesse
personale ad evitare la punizione del colpevole. (Fattispecie in
cui la Corte ha ritenuto legittima la querela proposta da un pa-
dre nell’interesse del figlio minore per il reato di lesioni aggra-
vate nei confronti della madre). F Cass. pen., sez. V, 24 maggio
2017, n. 25936 (ud. 13 febbraio 2017), S. (c.p., art. 120; c.p., art.
121; c.p., art. 582; c.p., art. 585). [RV270344]
Cassazione penale
■ Declaratoria immediata di cause di non punibilità –
Particolare tenuità del fatto – Ammissibilità in caso di
reato continuato.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere dichiarata an-
che in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazio-
ne, giacché quest’ultima non si identifica automaticamente con
l’abitualità nel reato, ostativa al riconoscimento del beneficio,
non individuando comportamenti di per se stessi espressivi del
carattere seriale dell’attività criminosa e dell’abitudine del sog-
getto a violare la legge. (In motivazione, la Corte ha specificato
che il giudice, in presenza di un reato continuato, per decidere
sulla meritevolezza o meno del beneficio da parte dell’imputato,
è chiamato a soppesare - in relazione alla modalità della con-
dotta ed all’esiguità del danno o del pericolo - l’incidenza della
continuazione in tutti i suoi aspetti, tra cui la gravità del reato, la
capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata
temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge
violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e
susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero perseguiti dal reo e
le motivazioni a delinquere). F Cass. pen., sez. II, 26 aprile 2017,
n. 19932 (ud. 29 marzo 2017), Di Bello (c.p., art. 81; c.p., art.
131 bis). [RV270320]
■ Declaratoria immediata di cause di non punibilità –
Particolare tenuità del fatto – Coltivazione di sostanze
stupefacenti.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., può essere applicata al reato
di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti
o psicotrope quando, sulla base di una valutazione in concreto
dei quantitativi da esse ricavabili, delle caratteristiche della col-
tivazione, della destinazione del prodotto e, più in generale, dei
parametri soggettivi ed oggettivi previsti dall’art. 133 cod. pen.,
la condotta illecita sia sussumibile nel paradigma della partico-
lare tenuità dell’offesa. F Cass. pen., sez. IV, 1 giugno 2017, n.
9 ottobre 1990, n. 309, art. 26; c.p., art. 131 bis). [RV270493]
■ Poteri della Cassazione – Mutamento della qualificazio-
ne giuridica del fatto – Abolitio criminis.
Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta "abolitio criminis"
non è rilevabile d’ufficio in presenza di un ricorso inammissi-
bile perché presentato fuori termine, in quanto l’intempestivi-
tà dell’impugnazione non consente la valida instaurazione del
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA