Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 1/2017
Massimario
Abbandono di persone minori o incapaci
Nozione – Struttura oggettiva – Differenza dal dovere
di cura.
In tema di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 cod.
pen.), il dovere di custodia implica una relazione tra l’agente e
la persona offesa che può sorgere non solo da obblighi giuridici
formali, ma anche da una sua spontanea assunzione da parte del
soggetto attivo nonché dall’esistenza di una mera situazione di
fatto, tale per cui il soggetto passivo sia entrato nella sfera di di-
sponibilità e di controllo dell’agente, in ciò differenziandosi dal
dovere di cura, che ha invece unicamente ad oggetto relazioni
scaturenti da valide fonti giuridiche formali. (Fattispecie in cui
la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era
stata affermata la responsabilità di due agenti di P.S. che, dopo
averne temporaneamente assunto la custodia, avevano abban-
donato presso una stazione di servizio una donna in evidente
stato confusionale, mesi dopo rinvenuta morta). F Cass. pen.,
sez. V, 10 maggio 2016, n. 19448 (ud. 12 gennaio 2016), Corba-
scio (c.p., art. 591). [RV267126]
Abuso d’ufcio
Elemento oggettivo – Ingiustizia del vantaggio patrimo-
niale – Fattispecie relativa ad aff‌idamento, da parte del
Direttore Generale, di incarichi e consulenze a persone
f‌isiche e giuridiche estranee ad una ASL, in violazione
delle norme di riferimento.
Il delitto di abuso d’uff‌icio è integrato dalla doppia e autono-
ma ingiustizia, sia della condotta (che deve essere connotata da
violazione di norme di legge o di regolamento), che dell’evento
di vantaggio patrimoniale (che deve risultare non spettante in
base al diritto oggettivo); ne deriva che il reato non è conf‌igura-
bile qualora l’accrescimento "contra ius" della sfera patrimonia-
le di un privato non derivi dalla deliberata strumentalizzazione
della funzione da parte del pubblico agente che, abusando della
sua funzione per f‌inalità di carattere privatistico, abbia violato
specif‌ici parametri normativi al f‌ine di favorire o danneggiare
qualcuno. (Fattispecie relativa ad aff‌idamento, da parte del Di-
rettore Generale, di incarichi e consulenze a persone f‌isiche e
giuridiche estranee ad una ASL, in violazione delle norme di ri-
ferimento, in cui la S.C. ha annullato la sentenza di condanna,
non essendo stata accertata l’effettiva necessità degli incarichi
esterni, né la sussistenza di professionalità interne adeguate alle
esigenze da fronteggiare). F Cass. pen., sez. VI, 28 aprile 2016, n.
17676 (ud. 18 marzo 2016), Florio (c.p., art. 323). [RV267171]
Elemento oggettivo – Ingiustizia del vantaggio patrimo-
niale – Ingiustizia del prof‌itto derivante da violazione di-
versa da quella concernente l’ingiustizia della condotta.
L’integrazione del reato di abuso d’uff‌icio richiede una duplice
distinta valutazione di ingiustizia, sia della condotta (che deve
essere connotata da violazione di norme di legge o di regola-
mento), sia dell’evento di vantaggio patrimoniale (che deve ri-
sultare non spettante in base al diritto oggettivo); non è peraltro
necessario, ai f‌ini predetti, che l’ingiustizia del vantaggio patri-
moniale derivi da una violazione di norme diversa ed autono-
ma da quella che ha caratterizzato l’illegittimità della condotta,
qualora - all’esito della predetta distinta valutazione - l’accresci-
mento della sfera patrimoniale del privato debba considerarsi
"contra ius". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto conf‌igurabile
il delitto di abuso di uff‌icio nella condotta del dirigente comuna-
le che, in assenza di deliberazione autorizzativa e di copertura
economica, aveva disposto la prosecuzione di un progetto in
convenzione, aff‌idando incarichi di collaborazione e prorogando
incarichi in scadenza, in violazione delle disposizioni di legge del
testo unico sugli enti locali in tema di ripartizione di competenze
tra gli organi comunali). F Cass. pen., sez. VI, 4 aprile 2016, n.
13426 (ud. 10 marzo 2016), Lubelli (c.p., art. 323). [RV267271]
Estremi – Uso del fax di servizio per f‌inalità privata –
Elementi differenziali dal peculato.
Integra il delitto di abuso d’uff‌icio, e non quello di peculato,
la condotta dell’agente della Polizia di Stato che, utilizzando il
"fax" in dotazione dell’uff‌icio (nella specie il posto f‌isso presso
un ospedale), riceva e trasmetta alla società privata con la quale
collabora gli atti relativi alle pratiche infortunistiche dei pro-
pri clienti, destinando, di fatto, l’uff‌icio a succursale di detta
società. F Cass. pen., sez. VI, 30 maggio 2016, n. 22800 (ud. 26
aprile 2016), Mancuso (c.p., art. 314; c.p., art. 323). [RV267070]
Appropriazione indebita
Bene detenuto in leasing – Consumazione del reato –
Fattispecie in tema di avviso di risoluzione del contratto
e conseguente intimazione a restituire il veicolo oggetto
della locazione f‌inanziaria.
Il reato di appropriazione indebita di un bene in "leasing" è in-
tegrato dalla mera interversione del possesso, che si manifesta
quando l’autore si comporta "uti dominus" non restituendolo
senza giustif‌icazione, così da evidenziare in maniera incontro-
vertibile anche l’elemento soggettivo del reato, e non da quando
il contratto deve intendersi risolto a causa dell’inadempimen-
to nel pagamento dei canoni. (In applicazione del principio, la
S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna
dell’imputato, al quale era stato notif‌icato l’avviso di risoluzione
del contratto e la conseguente intimazione a restituire il veico-
lo oggetto della locazione f‌inanziaria) . F Cass. pen., sez. II, 17
giugno 2016, n. 25288 (ud. 31 maggio 2016), Trovato (c.p., art.
646). [RV267114]
Mandato – Mandatario che utilizza per altri scopi il de-
naro aff‌idatogli – Fattispecie in materia del c.d. "differito
doganale".
Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario
che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si ap-
propri del denaro ricevuto utilizzandolo per propri f‌ini e, quindi,
per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante. (Fatti-
specie in cui uno spedizioniere aveva utilizzato, per il pagamen-
to di diritti doganali dovuti da un cliente, le somme ricevute al
medesimo scopo da altro cliente, facendo aff‌idamento nel si-
stema del c.d. "differito doganale", che consentiva di pagare in
ritardo i diritti doganali in seguito all’autorizzazione dell’Agen-
zia delle Entrate. Nell’affermare il principio, la S.C. ha annullato
la sentenza di assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo,
osservando che il "differito doganale" costituiva solo un sistema
di agevolazione contabile che consentiva allo spedizioniere di
adempiere ai mandati senza anticipare denaro, ma non lo le-
gittimava alla distrazione delle somme per f‌ini diversi da quelli
concordati). F Cass. pen., sez. II, 6 giugno 2016, n. 23347 (ud. 3
maggio 2016), P.C. in proc. Danielis e altro (c.p., art. 61; c.p.,
art. 646). [RV267086]
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1/2017 Rivista penale
MASSIMARIO
Momento consumativo del reato – Contratto di leasing
– Inadempimento dei canoni.
In tema di appropriazione indebita, se la detenzione del bene sia
qualif‌icata in forza di un contratto di leasing, il mero inadempi-
mento dei canoni, cui consegue la risoluzione di diritto del con-
tratto, non integra, di per sé, il reato di cui all’art. 646 cod. pen.
che, invece, si perfeziona solo nel momento in cui il detentore
manifesta la sua volontà di detenere il bene "uti dominus", non
restituendo, senza alcuna giustif‌icazione, il bene che gli viene
richiesto e sul quale non ha più alcun diritto. F Cass. pen., sez.
II, 17 giugno 2016, n. 25282 (ud. 31 maggio 2016), Nunzella (c.p.,
art. 646). [RV267072]
Armi e munizioni
Porto abusivo – Armi denunciate – Conf‌isca.
La conf‌isca prevista dall’art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152, è ob-
bligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le
armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per
oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel
merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato
medesimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, ai f‌ini
della applicabilità della predetta conf‌isca, non rilevano i princi-
pi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 29 ottobre 2013,
Varvara c. Italia, trattandosi di ablazione obbligatoria avente
f‌inalità essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto
che la circolazione non autorizzata delle armi è, in sè, vietata
in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità della
cosa). F Cass. pen., sez. I, 2 agosto 2016, n. 33982 (c.c. 6 aprile
2016), Berlich (c.p., art. 240; c.p., art. 697; l. 18 aprile 1975, n.
110, art. 20; l. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6; l. 4 agosto 1955,
n. 848, art. 7). [RV267458]
Porto abusivo – Bomboletta contenente "spray" urtican-
te a base di peperoncino – Contravvenzione di cui all’art.
699 c.p.
Il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray"
urticante a base di "oleoresin capsicum", principio estratto dalle
piante di peperoncino, integra gli estremi della contravvenzione
di porto abusivo di armi di cui all’art. 699 cod. pen., e non, inve-
ce, del delitto previsto dall’art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n.
895, e succ. modif., trattandosi di oggetto non ricompreso nè tra
le armi da guerra o tipo guerra, nè tra le armi comuni da sparo.
F Cass. pen., sez. I, 11 aprile 2016, n. 14807 (ud. 7 gennaio 2016),
Delmastro (c.p., art. 699). [RV267284]
Associazione per delinquere
Associati – Capi e promotori – Nozione di capo dell’or-
ganizzazione.
Nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il ver-
tice dell’organizzazione, quando questo esista, ma anche colui
che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo cri-
minale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi
delinquenziali realizzati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto
esente da censure la decisione impugnata che aveva riconosciu-
to l’aggravante nei confronti dell’imputato che, pur in presenza
di altri soggetti al vertice dell’associazione, era risultato essere
uno dei maggiorenti del gruppo criminale, sempre al corrente
dei prof‌ili organizzativi delle singole operazioni illecite e tale
da suscitare timore nei compartecipi). F Cass. pen., sez. IV, 13
luglio 2016, n. 29628 (ud. 21 giugno 2016), Pugliese e altri (c.p.,
art. 416). [RV267464]
Associazione di tipo maf‌ioso – Condotte materiali –
Partecipe.
In tema di associazione di tipo maf‌ioso, la condotta di partecipa-
zione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e orga-
nica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio,
tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo
dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato
"prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizio-
ne dell’ente per il perseguimento dei comuni f‌ini criminosi. (In
applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insuff‌iciente, al
f‌ine di dimostrare l’adesione dell’indagato al sodalizio criminale
e, quindi, la sua permanente e stabile messa a disposizione per il
perseguimento dello scopo sociale, l’esistenza di un’unica con-
versazione oggetto di intercettazione ambientale, rimasta priva
di riscontri, nel corso della quale l’indagato si era impegnato,
nei confronti di uno dei promotori ed organizzatori del sodalizio
criminale, a sollecitare l’intervento di un ex parlamentare, con
cui lo stesso indagato era in rapporti di affari, allo scopo di inf‌lu-
ire sui giudici di appello per ottenere il ridimensionamento della
pena inf‌litta in primo grado ad un esponente di spicco dell’orga-
nizzazione). F Cass. pen., sez. VI, 24 marzo 2016, n. 12554 (c.c. 1
marzo 2016), Archinà (c.p., art. 416 bis). [RV267418]
Associazione di tipo maf‌ioso – Utilizzo del metodo ma-
f‌ioso – Aggravante di cui all’art. 7 D.l. n. 152 del 1991.
In relazione al reato di associazione per delinquere "comune" di
cui all’art. 416 cod. pen., l’aggravante di cui all’art. 7 del D.L. 13
maggio 1991, n. 159 è ipotizzabile esclusivamente sotto lo speci-
f‌ico prof‌ilo della f‌inalità di agevolare l’attività di un’associazione
maf‌iosa e non dell’utilizzo del metodo maf‌ioso, dovendosi ne-
cessariamente conf‌igurare, nella seconda ipotesi, il diverso rea-
to di cui all’art. 416 bis cod. pen. F Cass. pen., sez. II, 15 giugno
2016, n. 24802 (c.c. 19 maggio 2016), Ciaff‌i (c.p., art. 416; c.p.,
art. 416 bis; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7). [RV267235]
Atti persecutori
Stalking – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni –
Concorso di reati.
Il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso,
può concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, in cui restano assorbiti solo quei fatti che, pur costi-
tuendo astrattamente di per sè reato, rappresentino elementi
costitutivi o circostanze aggravanti di esso e non anche quelli
che eccedano tali limiti, dando vita a responsabilità autonoma
e concorrente. F Cass. pen., sez. V, 18 maggio 2016, n. 20696
(ud. 29 gennaio 2016), R. (c.p., art. 393; c.p., art. 612 bis).
[RV267148]
Atti preliminari al dibattimento
Proscioglimento prima del dibattimento – Particolare
tenuità del fatto – Sentenza di non doversi procedere ex
art. 469, comma 1 bis, c.p.p.
La non punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto
può essere pronunciata con sentenza di proscioglimento predi-
battimentale ai sensi dell’art. 469, comma primo bis, cod. proc.
pen., purchè l’imputato medesimo ed il pubblico ministero sia-
no messi in condizione di esprimere le loro osservazioni e non si
oppongano. (Nella specie, la Corte ha dichiarato la nullità della
sentenza che, ritenendo erroneamente applicabile l’art. 129 cod.
proc. pen., aveva pronunciato il proscioglimento in presenza
dell’opposizione del pubblico ministero). F Cass. pen., sez. V, 8
luglio 2016, n. 28660 (c.c. 4 febbraio 2016), P.M. in proc. Mano-
le e altro (c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 469; c.p., art. 131 bis).
[RV267360]
Azione penale
Querela – Dichiarazione e forma – Espressa volontà di
punizione dichiarata nell’atto di sporgere formale que-
rela.
Ai f‌ini della validità della querela, la manifestazione della vo-
lontà di punizione è desumibile dall’espressione, utilizzata dalla
persona offesa dopo l’esposizione dei fatti, "sporgo formale
querela" non potendosi, peraltro, considerare elemento in senso
contrario la riserva di costituirsi parte civile nel procedimento
penale non ancora aperto, che invece esprime proprio la vo-
lontà che quel procedimento sia instaurato. (In motivazione la
S.C. ha affermato che sussiste in materia il principio del "favor
querelae", in base al quale qualsiasi situazione di incertezza va

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