Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 12/2016
Massimario
Abbandono di persone minori o incapaci
Nozione – Rapporto di specialità con il reato di omis-
sione di soccorso – Fattispecie in cui l’imputato rientrato
a casa e trovata la moglie in gravissime condizioni di sa-
lute, aveva omesso di prestarle assistenza e di chiedere
soccorso.
Il reato di abbandono di persone minori o incapaci è in rap-
porto di specialità rispetto a quello di omissione di soccorso,
in quanto, a differenza di quest’ultimo che punisce chiunque
si trovi occasionalmente a contatto diretto con una persona in
stato di pericolo, sanziona la violazione di uno specif‌ico dove-
re giuridico di cura o di custodia, che incombe su determinate
persone o categorie di persone, da cui derivi una situazione di
pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità
del soggetto passivo. (In applicazione del principio, la Corte ha
annullato con rinvio la sentenza impugnata con la quale i giudici
avevano qualif‌icato come "omissione di soccorso", anziché "ab-
bandono di persona incapace", la condotta dell’imputato che,
rientrato a casa e trovata la moglie in gravissime condizioni di
salute, aveva omesso di prestarle assistenza e di chiedere soc-
corso). F Cass. pen., sez. V, 25 marzo 2016, n. 12644 (ud. 14 gen-
naio 2016), P.G. in proc. F. (c.p., art. 15; c.p., art. 591; c.p., art.
593). [RV266874]
Abitualità e professionalità nel reato
Dichiarazione di abitualità – Condannato in espiazione
pena – Valutazione.
La declaratoria di abitualità nel delitto di cui all’art. 103 cod.
pen., da cui deriva l’applicazione o la prosecuzione di una misu-
ra di sicurezza, può intervenire anche nei confronti di soggetti
che si trovano in uno stato di espiazione di una pena detentiva,
essendo, peraltro, necessaria una rigorosa verif‌ica, da parte del
Magistrato di sorveglianza, della pericolosità sociale del sogget-
to detenuto, anche tenendo conto della lontananza nel tempo
della data di scadenza della pena detentiva. (In applicazione del
principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di
rigetto della richiesta di dichiarazione di delinquenza abituale,
rilevando che la notevole lontananza nel tempo della scadenza
del titolo esecutivo non consentiva - avuto riguardo alla perso-
nalità del condannato e alle emergenze concrete - di formulare
un giudizio di attualità della pericolosità sociale). F Cass. pen.,
sez. I, 16 giugno 2016, n. 25217 (c.c. 4 maggio 2016), P.G. in proc.
Gioia (c.p., art. 103; c.p., art. 204; c.p., art. 205). [RV266980]
Abusivo esercizio di una professione
Professione sanitaria – Attività di massaggiatore – Fi-
nalità terapeutiche.
Risponde del reato di esercizio abusivo della professione, pre-
visto dall’art. 348 cod. pen., colui che, senza aver conseguito la
laurea in medicina e la relativa abilitazione professionale, eser-
citi l’attività di massaggiatore a scopo curativo, posto che la
professione sanitaria di massaggiatore abilita solo a compiere
trattamenti f‌inalizzati a migliorare il benessere personale su un
soggetto sano e integro e non il compimento di attività che pre-
suppongono competenze mediche, teraupetiche o f‌isioterapi-
che. (Nella specie, i massaggi eseguiti dall’imputata - cui i malati
si rivolgevano ottenendone promessa di guarigione - erano pre-
ceduti da un colloquio con f‌inalità anamnestico-diagnostiche, e
seguiti da una benedizione con imposizione delle mani). F Cass.
pen., sez. VI, 1 aprile 2016, n. 13213 (ud. 15 marzo 2016), Giorgini
e altri (c.p., art. 348). [RV266776]
Abuso dei mezzi di correzione o di disci-
plina
Delitti contro l’assistenza familiare – Malattia – Nozio-
ne.
La nozione di malattia ai f‌ini del reato di abuso dei mezzi di cor-
rezione o di disciplina è più ampia di quelle concernenti l’im-
putabilità o il reato di lesione personale, comprendendo ogni
conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passi-
vo, dallo stato d’ansia, all’insonnia, dalla depressione, ai distur-
bi del carattere e del comportamento. F Cass. pen., sez. VI, 12
maggio 2016, n. 19850 (ud. 13 aprile 2016), S. (c.p., art. 571; c.p.,
art. 582). [RV267000]
Appropriazione indebita
Contratto di spedizione – Conferimento di denaro allo
spedizioniere per i diritti doganali – Utilizzazione del de-
naro per scopi diversi ed estranei agli interessi del clien-
te.
Commette il delitto di appropriazione indebita lo spedizioniere
che, ricevuto il denaro dal cliente per il pagamento dei diritti do-
ganali, potendo benef‌iciare per l’adempimento della dilazione di
180 giorni conseguente al sistema del c.d."differito doganale",
previsto per il territorio di Trieste, non provveda al pagamento
a causa della sopraggiunta insolvibilità dell’impresa nel cui pa-
trimonio aveva fatto conf‌luire le predette somme. F Cass. pen.,
sez. II, 17 giugno 2016, n. 25281 (ud. 31 maggio 2016), Orrù (c.p.,
art. 646). [RV267013]
Detenzione legittima e autonoma della cosa da parte di
soggetto diverso dal proprietario – Consegna al soggetto
attivo del reato – Querela sporta dal consegnante.
Il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita spet-
ta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo
legittimamente ed autonomamente la cosa, ne abbia fatto con-
segna a colui che se ne sia appropriato illegittimamente. (Nella
specie, relativa all’appropriazione indebita di un’autovettura in
leasing, la querela era stata sporta dalla società concedente). F
Cass. pen., sez. II, 19 maggio 2016, n. 20776 (ud. 8 aprile 2016),
Sabatino (c.p., art. 120; c.p., art. 646). [RV267037]
Associazione per delinquere
Concorso di persone nel reato – Concorso esterno –
Elemento psicologico. – Rilevanza.
In tema di concorso esterno in associazione di tipo maf‌ioso, ai
f‌ini della conf‌igurabilità del dolo diretto occorre che l’agente,
pur in assenza dell’"affectio societatis" e, cioè, della volontà di
far parte dell’associazione, sia consapevole dei metodi e dei
f‌ini della stessa nonchè dell’eff‌icacia causale della propria at-
tività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della
struttura organizzativa, essendo a tal f‌ine suff‌iciente che egli
abbia previsto ed accettato tale effetto come risultato non solo
possibile, bensì certo, o comunque altamente probabile, della
propria condotta. (In motivazione, la Corte ha affermato che, ai
predetti f‌ini valutativi, si deve tener conto anche delle massime
di esperienza desumibili, fra l’altro, dai rapporti intrattenuti con

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