Massimario
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. cond. e imm. 1/2017
Massimario
Avviamento commerciale
■ Indennità – Adibizione dell’immobile locato a più usi.
In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello
abitativo, quando il locale, strutturalmente unitario e oggetto di
un rapporto unico e indistinto, sia adibito a più usi commerciali,
in parte come deposito e in parte destinato al contatto diretto
con il pubblico, il diritto all’indennità per la perdita di avviamen-
to, prevista dall’art. 34 della l. n. 392 del 1978, sorge e va com-
misurato all’intero canone di locazione solo se risulti prevalente
l’attività di contatto diretto con il pubblico. F Cass. civ., sez. III,
7 luglio 2016, n. 13936, Venezia Palumar Srl c. Treviglio Auto Srl
(l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; l. 27 luglio 1978, n. 392, art.
79; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 80). [RV640550]
■ Indennità – Destinazione dell’immobile entro un anno
alla stessa attività esercitata dal conduttore.
In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello
abitativo, il diritto all’ulteriore indennità per la perdita di avvia-
mento, prevista dall’art. 34, comma 2, della l. n. 392 del 1978,
spetta qualora il locale sia utilizzato per la medesima (o affi-
ne) attività commerciale esercitata dal conduttore entro l’anno
dalla cessazione del precedente rapporto, termine che decorre
non dalla data di cessazione del contratto decisa giudizialmen-
te, ma da quella in cui effettivamente l’immobile è stato rilascia-
to. F Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2016, n. 13934, Cifa Srl c. Service
Express Di Favazzo Silvana Figli Snc ed altro (l. 27 luglio 1978,
n. 392, art. 34). [RV640549]
Canone
■ Morte del locatore – Pagamento in buona fede dei cano-
ni all’erede apparente.
Il conduttore che, alla morte del locatore, continui in buona
fede a versare i canoni nelle mani dell’erede legittimo e legit-
timario, che si trovi nel possesso dei beni ereditari, è liberato
dalla propria obbligazione, senza che rilevi né che esista contro-
versia tra i coeredi sull’attribuzione dell’eredità, né che alcuno
degli eredi abbia fatto pervenire copia del testamento al condut-
tore, rimanendo a carico del creditore, legittimato a conseguire
il pagamento, l’onere di dimostrare il colpevole affidamento del
conduttore. F Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2016, n. 14445, Bottone
c. Finella (c.c., art. 534; c.c., art. 1182; c.c., art. 1189; c.c., art.
1375; c.c., art. 1571; c.c., art. 1587). [RV640524]
Comunione dei diritti reali
■ Assemblea dei condomini – Deliberazioni.
La produzione delle delibere assembleari condominiali a corredo
di una domanda monitoria avverso un condomino non è idonea a
soddisfare l’onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c.,
né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art.
1335 c.c., che postula il recapito all’indirizzo del condomino del
verbale contenente le decisioni dell’assemblea, né, comunque,
obbliga quest’ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il te-
sto delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non
è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo ma,
eventualmente, a quella di proposizione dell’opposizione, doven-
do la documentazione restare depositata fino alla scadenza di cui
all’art. 641 c.p.c. F Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2016, n. 16081, Giuf-
frida Elio c. Condominio Via Dei Tigli 28 Arese (c.c., art. 1137;
c.c., art. 1335; c.p.c., art. 638; c.p.c., art. 641). [RV640789]
■ Azioni giudiziarie – Rappresentanza giudiziale del con-
dominio.
L’amministratore di condominio, senza necessità di autoriz-
zazione o ratifica dell’assemblea, può proporre opposizione a
decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice
di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell’am-
bito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi
ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio
dal terzo creditore in adempimento di un’obbligazione assunta
dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovve-
ro per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese
occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l’eser-
cizio dei servizi condominiali. F Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2016,
n. 16260, Salvati Domenico c. Condominio Via B. Cristofori 14
Roma (c.c., art. 1130; c.c., art. 1131). [RV641005]
■ Sopraelevazione – Limiti.
In materia di condominio negli edifici, le nozioni di aspetto ar-
chitettonico ex art. 1127 c.c. e di decoro architettonico ex art.
1120 c.c., pur differenti, sono strettamente complementari e
non possono prescindere l’una dall’altra, sicché anche l’inter-
vento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del
fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso
preesistente, sì da pregiudicarne l’originaria fisionomia ed alte-
rarne le linee impresse dal progettista. F Cass. civ., sez. VI, 25
agosto 2016, n. 17350, Brancaleoni c. Turrisi ed altro (c.c., art.
1120; c.c., art. 1127). [RV640894]
Contratto di locazione
■ Art. 1598 c.c. – Applicabilità alla mora nella restituzio-
ne della cosa locata.
In tema di locazione, l’inestensibilità delle garanzie prestate
da terzi alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata
del contratto, prevista dall’art. 1598 c.c., si riferisce alle ipo-
tesi fisiologiche di rinnovazione o prosecuzione del rapporto,
intendendo tale norma tutelare il garante affinché non rimanga
astretto nella propria obbligazione anche quando abbia prestato
la garanzia in riferimento a rapporti obbligatori la cui durata
sia stata "ab initio" temporalmente delimitata o risulti delimi-
tabile "ex lege", mentre la norma non è applicabile nel caso in
cui il conduttore, dopo la scadenza del contratto, sia rimasto in
mora nel restituire la cosa locata e sia pertanto tenuto a pagare
il corrispettivo sino alla riconsegna, poiché tale obbligazione,
derivando dall’inadempimento del rapporto originario, vive
in stretto collegamento con quest’ultimo e prescinde del tutto
dall’attuazione fisiologica del rapporto locatizio, sicché non è
dato al garante giovarsi del concetto di "proroga del contratto".
F Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2016, n. 15781, Cantiere Nautico Lo
Squero Srl ed altro c. Seeman (c.c., art. 1591; c.c., art. 1598).
[RV641147]
Edilizia popolare ed economica
■ Assegnazione – Con promessa di vendita – Trasferimen-
to dell’immobile.
L’assegnazione di alloggi economici e popolari con patto di fu-
tura vendita ha lo scopo di soddisfare le esigenze abitative degli
aventi diritto, consentendo l’accesso alla casa a prezzi di favore
a soggetti comunque bisognevoli di sostegno, sicché il trasferi-
mento dell’immobile è subordinato al requisito della persistente
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