Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. cond. e imm. 5/2016
Massimario
Amministratore
Nomina.
La nomina dell’amministratore del condominio è soggetta all’ap-
plicazione dell’art. 1392 c.c., sicché, salvo siano prescritte forme
particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve
concludere, la procura di conferimento del potere di rappresen-
tanza può essere verbale o tacita, e può risultare, indipendente-
mente dalla formale investitura assembleare e dall’annotazione
nello speciale registro di cui all’art. 1129 c.c., dal comportamento
concludente dei condomini, che abbiano considerato l’ammini-
stratore tale a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in
detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di
rappresentanza del condominio. (Fattispecie relativa a nomina an-
teriore all’entrata in vigore della legge n. 220 del 2012). F Cass. civ.,
sez. II, 4 febbraio 2016, n. 2242, Petrucchi c. Condominio Via Forte
Braschi 92 Roma (c.c., art. 1129; c.c., art. 1392). [RV638829]
Avviamento commerciale
Indennità – Omesso pagamento – Rif‌iuto del condutto-
re di restituire l’immobile – Obbligo di pagare il canone
– Persistenza – Liberazione – Modalità – Offerta reale
dell’immobile condizionata al versamento dell’indennità
– Idoneità.
Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commer-
ciali, disciplinate dagli artt. 27 e 34, della L. n. 392 del 1978 (e,
in regime transitorio, dagli artt. 68, 71 e 73 della stessa legge),
il conduttore che, alla scadenza del contratto, rif‌iuti la restitu-
zione dell’immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la
dovuta indennità di avviamento, è esonerato solo dal risarci-
mento del maggior danno ex art. 1591 c.c., restando comunque
obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto per la lo-
cazione, salvo che offra al locatore, con le modalità dell’offerta
reale formale ex artt. 1216, comma 2, e 1209 c.c., la riconsegna
del bene condizionandola al pagamento dell’indennità di avvia-
mento medesima, atteso il forte legame strumentale che lega le
due prestazioni. F Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2016, n. 890, La
Posada Di Pisu Maria Luisa Snc c. Esseci Srl (c.c., art. 1209;
c.c., art. 1216; c.c., art. 1591; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27;
l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34). [RV638651]
Comproprietà indivisa
Amministrazione da parte della collettività dei parteci-
panti – Locazione della cosa comune – Pari poteri gestori
in capo a tutti i comproprietari – Sussistenza – Fonda-
mento – Mancanza di poteri o di autorizzazione – Rile-
vanza – Nei rapporti interni – Opponibilità al conduttore
– Esclusione – Condizioni.
Qualora il contratto di locazione abbia ad oggetto un immobile
in comproprietà indivisa, ciascuno dei comunisti ha, in difetto
di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo a regole di
comune esperienza che uno o alcuni di essi gestiscano, con
il consenso degli altri, gli interessi di tutti, sicché l’eventuale
mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti
interni fra i comproprietari e non può essere eccepita alla parte
conduttrice che ha fatto aff‌idamento sulle dichiarazioni o sui
comportamenti di chi appariva agire per tutti. F Cass. civ., sez.
II, 2 febbraio 2016, n. 1986, Vedovati G.B. c. Vedovati A (c.c., art.
1100; c.c., art. 1105; c.c., art. 1571; c.c., art. 2697). [RV638785]
Contratto di locazione
Rinnovazione – Diniego alla prima scadenza – Mancata
destinazione dell’immobile all’uso indicato per ottener-
ne la restituzione – Sanzioni previste dall’art. 31, L. n.
392/1978, e dall’art. 3, L. n. 431/1998 – Presupposti – Fat-
tispecie.
Le sanzioni del ripristino della locazione o del risarcimento del
danno, previste a carico del locatore che abbia esercitato il di-
ritto di diniego del rinnovo del contratto di locazione per una
f‌inalità non più realizzata (art. 31 della L. n. 392 del 1978 e art.
3, commi 3 e 5, della L. n. 431 del 1998), non sono applicabili
qualora la tardiva o mancata destinazione dell’immobile all’u-
so dichiarato siano giustif‌icate da esigenze, ragioni o situazioni
non riconducibili al comportamento doloso o colposo del lo-
catore stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rite-
nuto non imputabile al locatore, e quindi non sanzionabile, la
mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione, per i quali era
stata esercitata la facoltà di diniego del rinnovo, perchè la causa
di tale omissione era addebitabile alla conduttrice, che aveva
instaurato un infondato giudizio di opposizione al rilascio, con-
clusosi solo dopo la scadenza del termine per l’inizio dei lavori
stessi, previsto nel permesso di costruire) . F Cass. civ., sez. III,
21 gennaio 2016, n. 1050, Rossi c. Rolando (l. 27 luglio 1978,
n. 392, art. 31; l. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 3). [RV638655]
Edilizia popolare ed economica
Assegnazione – Disposizione dell’alloggio – Locazione –
Locale con destinazione non abitativa – Applicabilità del
canone sociale – Esclusione – Fondamento.
In tema di edilizia residenziale pubblica, la normativa speciale
in materia di determinazione del canone sociale concerne solo
gli alloggi destinati a soddisfare le primarie esigenze abitative
dei non abbienti e non anche i locali aventi destinazione diversa
(nella specie, autorimesse), rispetto ai quali non sussiste alcu-
na esigenza pubblicistica né f‌inalità di carattere sociale, tale da
giustif‌icare un trattamento speciale e privilegiato; né rileva che
le autorimesse siano state locate unitamente all’assegnazione
dell’alloggio con un unico contratto e con la previsione di un
canone unitario. F Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 2016, n. 2237,
Onlus Movimento Per La Giustizia Robin Hood ed altri c. Aler
Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano ed altri (l. 8
agosto 1977, n. 513, art. 22; l. 8 agosto 1977, n. 513, art. 23; l.
27 luglio 1978, n. 392, art. 26). [RV638824]
Esecuzione forzata
Pignoramento – Beni impignorabili o relativamente im-
pignorabili – Canoni di locazione e corrispettivi di aliena-
zione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
L’art. 2, comma 85, della legge n. 662 del 1996 - nel disporre che
le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dall’a-
lienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettan-
za degli istituti autonomi case popolari, in quanto destinati a
servizi e f‌inalità di istituto, non possono essere sottratti alla loro
destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguarda-
no, ai sensi dell’art 828 c.c. - impone direttamente un vincolo
di impignorabilità di tali somme e crediti, come tale integrante
un caso di limitazione della responsabilità patrimoniale di detti
enti, ai sensi dell’art. 2740, comma 2, c.c., occorrendo al f‌ine

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