Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. cond. e imm. 4/2016
Massimario
Assemblea dei condomini
Deliberazioni.
È legittima la deliberazione dell’assemblea condominiale che
addebiti integralmente al condomino moroso le spese legali
liquidate a suo carico nel decreto ingiuntivo emesso in favore
del condominio, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., trattandosi
di atto ricognitivo di un provvedimento giudiziale provvisoria-
mente esecutivo. F Cass. civ., sez. VI, 18 gennaio 2016, n. 751,
Bertoglio c. Condominio Via Barletta 94 Torino (att. c.c., art.
63). [RV638362]
Azioni giudiziarie
Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condo-
miniali.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso
per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabi-
lità d’uff‌icio dell’invalidità delle sottostanti delibere non opera
allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi
dell’applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento
costitutivo della domanda. F Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 2016,
n. 305, Bertoni ed altro c. Condominio Via Eraldo Fico 97 Sestri
Levante ed altri (c.c., art. 1137; c.c., art. 1421; c.p.c., art. 645;
att. c.c., art. 63). [RV638022]
Comodato
Estinzione – Richiesta del comodante – Sopravvenuto
bisogno della cosa comodata.
Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di du-
rata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato
alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto
a consentire la continuazione del godimento anche oltre l’e-
ventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un
urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’art. 1809, comma 2,
c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con
massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatez-
za nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e
il contrapposto bisogno del comodante. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva
ritenuto risolto per mutuo consenso un contratto di comodato
sulla sola base della volontà espressa da uno dei coniugi como-
datari, senza considerare la situazione di separazione personale
e il vincolo di destinazione dell’immobile, nonché omettendo
di verif‌icare la sussistenza dell’urgente ed imprevisto bisogno
della parte comodante). F Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2015,
n. 24618, Ramponi c. Da Campo Nerina ed altri (c.c., art. 1803;
c.c., art. 1809). [RV638000]
Contratti in genere
Requisiti (elementi del contratto) – Forma – Scritta
– Ad substantiam – Trasferimenti immobiliari – Accordo
traslativo tra condòmini – Sottoscrizione del progetto di
ristrutturazione dello stabile – Equipollenza – Esclusione
– Fondamento – Fattispecie.
L’accordo traslativo tra condòmini di diritti immobiliari su por-
zioni in proprietà esclusiva (nella specie, la volumetria deri-
vante dall’abbassamento dell’altezza del soff‌itto) e in proprietà
comune (nella specie, l’esclusiva proprietà su un disimpegno
ed un’area di accesso comuni) deve rivestire la forma scritta
"ad substantiam" ex art. 1350 c.c. e non può essere sostituito da
comportamenti concludenti, quali la sottoscrizione del progetto
di ristrutturazione dello stabile, atto diretto esclusivamente ad
ottenere la concessione edilizia e privo di volontà negoziale. F
Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2015, n. 25140, Graci ed altro c.
Vecchio ed altro (c.c., art. 1350). [RV638191]
Contratto di locazione
Risoluzione – Finita locazione e rilascio dell’immobile –
Pendenza di causa di risoluzione per inadempimento del
conduttore – Interesse del locatore a proseguire il giudi-
zio – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie.
Nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento instaurato dal
locatore per ottenere la risoluzione del contratto di locazione
per inadempimento del conduttore, intervenga la restituzione
dell’immobile per f‌inita locazione, non vengono meno l’interes-
se ed il diritto del locatore ad ottenere l’accertamento dell’ope-
ratività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per
grave inadempimento del conduttore, potendo da tale accerta-
mento derivare effetti a lui favorevoli. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva
dichiarato cessata la materia del contendere, sul presupposto
dell’avvenuta cessazione del contratto di locazione ad uso non
abitativo nelle more tra il giudizio di primo e secondo grado, rile-
vando, per contro, la persistenza dell’interesse all’accertamento
dell’avvenuta risoluzione del contratto, in forza dell’operatività
di una clausola risolutiva espressa, giacché essa avrebbe com-
portato, ai sensi dell’art. 1458 c.c., la condanna alla restituzione
delle prestazioni adempiute). F Cass. civ., sez. III, 22 dicembre
2015, n. 25740, Donati c. Caffè Torre s.n.c. in liquidazione (c.c.,
art. 1453; c.c., art. 1456; c.c., art. 1458; c.c., art. 1571; c.c.,
art. 1586; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27). [RV638296]
Demanio
Facoltà di godimento dei beni demaniali – Occupazione
"sine titulo" – Regolarizzazione – Canone agevolato – Ope-
ratività – Condizioni – Fattispecie.
In tema di occupazione "sine titulo" di immobili demaniali, la
sua regolarizzazione, con il conseguente pagamento di un cano-
ne agevolato nella misura del 10 per cento del valore di mercato
del cespite, postula, ai sensi degli artt. 11 e 13 del d.P.R. n. 296
del 2005, da un lato, che sia almeno in corso una procedura di
"perfezionamento" di un provvedimento di concessione o di un
contratto di locazione, e, dall’altro, che il benef‌iciario del cano-
ne agevolato sia un ente, non avente f‌ine di lucro, che garantisca
una fruizione ottimale alla collettività dell’immobile demaniale.
(In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha confermato
la sentenza impugnata che aveva imposto alla odierna ricorren-
te il pagamento di un canone corrispondente all’intero valore
di mercato dell’immobile dalla stessa occupato "sine titulo" ed
adibito ad attività di bar-tabaccheria). F Cass. civ., sez. I, 18
dicembre 2015, n. 25519, Cassa Mutua di Assis.e Previd. per il
Personale Dipend. del Min. Inter c. Ministero Economia Finan-
ze ed altri (d.p.r. 13 settembre 2005, n. 296, art. 11; d.p.r. 13
settembre 2005, n. 296, art. 13). [RV637991]

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