Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. loc. cond. e imm. 1/2016
Massimario
Amministratore
Attribuzioni – Contratto concluso da un amministrato-
re di condominio con un professionista – Disciplina di tu-
tela del consumatore – Applicabilità – Fondamento.
Al contratto concluso con un professionista da un amministra-
tore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giu-
ridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disci-
plina di tutela del consumatore, agendo l’amministratore stesso
come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i
quali devono essere considerati consumatori in quanto persone
f‌isiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o
professionale. F Cass. civ., sez. VI, 22 maggio 2015, n. 10679,
Arcade Costruzioni Srl c. Condominio Via Chieti 24 Napoli ed
altro (c.c., art. 1117; c.c., art. 1130; d.l.vo 6 settembre 2005, n.
206). [RV635415]
Assemblea dei condomini
Deliberazioni
Il verbale dell’assemblea condominiale offre una prova presun-
tiva dei fatti che afferma essersi in essa verif‌icati, per modo che
spetta al condomino che impugna la deliberazione assembleare
contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relati-
vo verbale provare il suo assunto. F Cass. civ., sez. VI, 12 agosto
2015, n. 16774, Bertoglio c. Condominio Via Barletta 94 Torino
ed altro (c.c., art. 1136; c.c., art. 2727). [RV636401]
Deliberazioni – Impugnazioni – Deliberazioni nulle o
inesistenti – Delibera assembleare di individuazione a
maggioranza dei beni comuni e di proprietà esclusiva –
Nullità – Fondamento – Conseguenze.
In tema di condominio, non rientra nei poteri dell’assemblea la
deliberazione che determini a maggioranza l’ambito dei beni co-
muni e delle proprietà esclusive, potendo ciascun condomino
interessato far valere la conseguente nullità senza essere tenuto
all’osservanza del termine di decadenza di cui all’art. 1137 c.c. F
Cass. civ., sez. II, 20 marzo 2015, n. 5657, Imbrighi c. Condomi-
nio di via S. Vincent, n. 11 - Roma ed altri (c.c., art. 1117; c.c.,
art. 1136; c.c., art. 1137; c.c., art. 1138). [RV634637]
Deliberazioni – Verbale – Contenuto – Elenco dei con-
domini intervenuti di persona o per delega, assenzienti o
dissenzienti – Correzione del verbale effettuata dopo la
chiusura dell’assemblea – Ammissibilità – Limiti.
Il verbale dell’assemblea di condominio, ai f‌ini della verif‌ica dei
"quorum" prescritti dall’art. 1136 cod. civ., deve contenere l’elen-
co dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando
i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori
millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando
l’indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che ab-
biano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro
che hanno votato a favore, e senza che neppur inf‌ici l’adottata
delibera la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusio-
ne dell’assemblea, allo scopo di eliminare gli errori relativi al
computo dei millesimi ed ai condomini effettivamente presenti
all’adunanza. F Cass. civ., sez. II, 31 marzo 2015, n. 6552, Avita-
bile ed altro c. Cond Via Cordero di Pamparato Torino ed altro
(c.c., art. 1136; att. c.c., art. 67). [RV634746]
Deliberazioni.
In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approva-
re le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge
in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell’intero edif‌i-
cio, sia ai f‌ini del "quorum" costitutivo sia di quello deliberativo,
compresi i condomini in potenziale conf‌litto di interesse con il
condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall’e-
sercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun par-
tecipante di ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di mancato
raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità
di funzionamento del collegio. F Cass. civ., sez. II, 28 settembre
2015, n. 19131, Sisto ed altri c. Supercondominio Alatri Via Tor
De’ Schiavi 355 363 ed altri (c.c., art. 1105; c.c., art. 1135; c.c.,
art. 1136; c.c., art. 2373). [RV636473]
Impugnazioni.
Alle deliberazioni prese dall’assemblea condominiale si applica
il principio dettato in materia di contratti dall’art. 1421 cod. civ.,
secondo cui è attribuito al giudice il potere di rilevarne d’uff‌icio
la nullità. F Cass. civ., sez. II, 17 giugno 2015, n. 12582, Monta-
gnoli Hotel Srl c. Pasotti ed altri (c.c., art. 1136; c.c., art. 1137;
c.c., art. 1421). [RV635891]
Trasformazione in tutto o in parte di un bene comune
in bene esclusivo.
Nell’ambito di un condominio, la trasformazione, in tutto o in
parte, di un bene comune in bene esclusivo di una sola parte
dei condomini, mediante esclusione di alcuni di essi dalla per-
cezione dei frutti, può essere validamente deliberata soltanto
all’unanimità, ossia mediante una decisione che abbia valore
contrattuale, dovendosi, in difetto, dichiarare la nullità della de-
liberazione assunta a maggioranza. (Nella specie, l’assemblea
aveva deliberato, a maggioranza, che il canone relativo all’al-
loggio ex portineria, bene di proprietà comune "pro-indiviso" di
tutti i condomini, fosse accreditato al solo gruppo di condomi-
ni cui era originariamente destinato il servizio di portineria). F
Cass. civ., sez. II, 14 aprile 2015, n. 7459, Cond Via Borromini Via
Meda 13 Milano c. Boltrocchi ed altri (c.c., art. 1102; c.c., art.
1117; c.c., art. 1136). [RV635191]
Avviamento commerciale
Indennità per la perdita dell’avviamento – Ulteriore in-
dennità ex art. 34, secondo comma, L. n. 392/1978.
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso
da quello di abitazione, allorché lo svolgimento dell’attività
commerciale da parte del conduttore uscente prosegua per un
certo periodo di tempo anche successivamente alla scadenza
contrattuale, il termine annuale di riferimento relativo all’ulte-
riore indennità di cui all’art. 34, secondo comma, della legge 27
luglio 1978, n. 392, deve avere riguardo non alla data di scadenza
del contratto, ma a quella di effettiva cessazione dell’attività me-
diante rilascio dell’immobile, in quanto solo in tale momento si
origina quel pregiudizio economico, oggetto di riparazione "ex
lege", costituito dalla perdita dell’avviamento, inteso quale ele-
mento connaturato all’operatività dell’azienda ed alla sua loca-
lizzazione mediante contatto diretto con il pubblico degli utenti
e dei consumatori. F Cass. civ., sez. III, 16 aprile 2015, n. 7715,
La Numero Uno di Malattia Andrea Malattia Luca Sas c. Aspiag
Service Srl (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; l. 27 luglio 1978,
n. 392, art. 35). [RV635118]

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