Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 2/2019
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Benef‌ici – Applica-
zione di una o più circostanze attenuanti.
Il giudice d’appello deve, seppur sinteticamente, rendere ragio-
ne del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere
attribuitogli dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. di applicare
una o più circostanze attenuanti, con la conseguenza che sus-
siste la legittimazione dell’imputato a ricorrere per cassazione,
pur in assenza di specif‌ica richiesta nel giudizio d’appello, nel
caso in cui il giudice dell’impugnazione, nell’espletare l’inter-
vento off‌icioso, sia incorso in violazione di legge, ovvero nell’i-
potesi di mancato esercizio di tale potere-dovere, a condizione,
tuttavia, che dal ricorrente siano indicati gli elementi di fatto in
base ai quali il giudice avrebbe potuto ragionevolmente eser-
citarlo. F Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 2017, n. 47828 (ud. 12
luglio 2017), E. (c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 606). [RV271815]
Cognizione del giudice di appello – Benef‌ici – Circo-
stanze attenuanti generiche.
Il giudice d’appello, a fronte di una generica richiesta contenuta
nell’impugnazione, non è obbligato a riconoscere le attenuanti
generiche "ex off‌icio", in quanto, l’articolo 581 lett. c) cod. proc.
pen.,anche nella versione novellata dalla legge n. 103 del 23 giugno
2017, richiede l’enunciazione specif‌ica, a pena d’inammissibilità,
dei motivi e delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono ogni
richiesta. F Cass. pen., sez. III, 21 dicembre 2017, n. 57116 (ud. 29
settembre 2017), B. (c.p., art. 62; c.p.p., art. 597). [RV271869]
Cognizione del giudice di appello – Divieto di "refor-
matio in peius" – Erroneo calcolo della cd. continuazione
fallimentare ai sensi dell’art. 219, comma 2, legge fall.
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d’appel-
lo che, pur accogliendo il motivo di impugnazione riferito alla
mancata valutazione come circostanza aggravante della cd.
continuazione fallimentare, prevista dall’art. 219, comma 2, leg-
ge fall., e dando luogo al suo bilanciamento equivalente con le
ritenute attenuanti generiche, non diminuisca la quantif‌icazione
della pena f‌inale, confermando quella del primo giudice. F Cass.
pen., sez. V, 31 agosto 2017, n. 39765 (ud. 29 maggio 2017), R.
(l. fall. art. 219; c.p.p., art. 597; c.p., art. 62 bis). [RV271851]
Cognizione del giudice di appello – Divieto di "reforma-
tio in peius" – Esclusione del concorso di colpa del dan-
neggiato.
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appel-
lo che, confermando il giudizio di responsabilità dell’imputato,
abbia escluso, sulla base del medesimo compendio probatorio,
il concorso di colpa del danneggiato, riguardando, in tal caso, la
riforma della sentenza di primo grado la sola estensione delle
pretesa alle restituzioni e al risarcimento correlati al reato. F
Cass. pen., sez. IV, 21 dicembre 2017, n. 57192 (ud. 7 novembre
2017), B. e altro (c.p.p., art. 192; c.p.p., art. 593; c.p.p., art.
597; c.p.p., art. 603). [RV271720]
Cognizione del giudice di appello – Divieto di "reforma-
tio in peius" – Irrogazione di pena pecuniaria in aggiunta
a pena detentiva di specie diversa.
Il giudice dell’impugnazione, in assenza del gravame del pubbli-
co ministero, non può irrogare una pena più grave per specie
e quantità rispetto a quella complessiva inf‌litta dal giudice di
primo grado; ne consegue che, nell’ipotesi di applicazione in
appello di una pena congiunta delle due specie (nel caso in esa-
me, arresto e ammenda), al posto della sola pena detentiva (nel
caso in esame, reclusione), non sussiste violazione del divieto
di "reformatio in peius" qualora, effettuato il ragguaglio tra pene
pecuniarie e detentive ai sensi dell’art. 135 cod. pen., la misura
della pena pecuniaria aggiunta non determini il superamento
del "quantum" della pena detentiva originariamente inf‌litta. F
Cass. pen., sez. III, 28 agosto 2017, n. 39475 (ud. 19 luglio 2017),
C. (c.p., art. 135; c.p.p., art. 597). [RV271633]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Contestazione dell’aggravante solo in fatto.
Non viola il divieto di "reformatio in peius", nel caso di impu-
gnazione del solo imputato, la sentenza d’appello che, ritenendo
compiutamente contestata in fatto l’aggravante di cui all’art.
476, comma secondo, cod. pen., pur non formalmente richia-
mata dal capo d’imputazione, ne riconosca in concreto la sussi-
stenza al solo f‌ine di escludere la prescrizione del reato. F Cass.
pen., sez. V, 14 dicembre 2017, n. 55804 (ud. 20 settembre 2017),
V. ( c.p., art. 476; c.p., art. 479; c.p.p., art. 597). [RV271838]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Impugnazione del solo imputato.
Nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della
sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità
complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che
concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l’aumento
conseguente al riconoscimento della continuazione. (Fattispe-
cie in cui la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di
appello, pur dichiarando l’estinzione per prescrizione di uno dei
reati integranti la pluralità dei fatti di bancarotta, ex art. 219,
comma 2, n. 1 legge fall., ha quantif‌icato l’aumento per la c.d.
continuazione fallimentare in misura maggiore rispetto a quella
determinata in primo grado, diminuendo complessivamente la
pena). F Cass. pen., sez. V, 2 novembre 2017, n. 50083 (ud. 29
settembre 2017), D. (c.p.p., art. 597). [RV271626]
Dibattimento – Decreto di citazione privo della menzio-
ne del ricorso proposto dal pubblico ministero – Nullità.
In tema di appello, il decreto di citazione a giudizio dell’im-
putato, privo della menzione dell’impugnazione proposta dal
pubblico ministero è affetto da nullità, che non può essere sa-
nata dall’informazione di detta impugnazione data oralmente
in udienza all’imputato medesimo ed al suo difensore con con-
testuale differimento della trattazione. F Cass. pen., sez. I, 29
dicembre 2017, n. 58029 (ud. 18 ottobre 2017), De C. (c.p.p., art.
141; c.p.p., art. 185; c.p.p., art. 601). [RV271917]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – "travisa-
mento per omissione" di prova decisiva non dichiarativa.
La necessitàper il giudice dell’appello di procedere, anche d’uf-
f‌icio, alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso di
riforma della sentenza di assoluzione concerne il solo caso in
cui al ribaltamento della decisione si giunga esclusivamente
sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilià di una
dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l’ipotesi in cui si
pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivaluta-
zione di un compendio probatorio di carattere documentale. F
Cass. pen., sez. II, 27 novembre 2017, n. 53594 (ud. 16 novembre
2017), P. (c.p.p., art. 192; c.p.p., art. 530; c.p.p., art. 533; c.p.p.,
art. 593; c.p.p., art. 603; c.p.p., art. 606). [RV271694]
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2/2019 Arch. nuova proc. pen.
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Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Consen-
so dell’imputato all’acquisizione degli atti delle indagini
preliminari al fascicolo per il dibattimento.
È affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che, su
impugnazione del pubblico ministero ed in riforma di una sen-
tenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio ordinario duran-
te il quale l’imputato ha prestato il consenso all’acquisizione de-
gli atti delle indagini preliminari al fascicolo per il dibattimento,
ai sensi dell’art. 493, comma 3, cod. proc. pen., affermi la respon-
sabilità dell’imputato operando una diversa valutazione di prove
dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio si sia proce-
duto all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni.
F Cass. pen., sez. VI, 23 novembre 2017, n. 53336 (ud. 24 ottobre
2017), G. (c.p.p., art. 493; c.p.p., art. 530; c.p.p., art. 533; c.p.p.,
art. 593; c.p.p., art. 603; c.p.p., art. 606). [RV271716]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Diverso
apprezzamento di prova dichiarativa decisiva.
In caso di riforma in appello della sentenza di assoluzione, non
sussiste l’obbligo per il giudice di procedere alla rinnovazione
dibattimentale della dichiarazione resa dal perito o dal consu-
lente tecnico, non trattandosi di una prova dichiarativa decisiva
assimilabile a quella del testimone. F Cass. pen., sez. III, 28 di-
cembre 2017, n. 57863 (ud. 18 ottobre 2017), C. (c.p.p., art. 220;
c.p.p., art. 501; c.p.p., art. 530; c.p.p., art. 533; c.p.p., art. 593;
c.p.p., art. 603). [RV271812]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Riquali-
f‌icazione giuridica del fatto contra reum.
In tema di rinnovazione del dibattimento, l’obbligo per il giudice
di appello, sancito dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Cor-
te europea dei diritti dell’uomo, di escutere nuovamente i dichia-
ranti qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a
quanto ritenuto in primo grado, trova applicazione non soltanto
nei casi di ribaltamento della precedente sentenza di assoluzio-
ne, ma anche nel caso di riqualif‌icazione giuridica dell’ipotesi
delittuosa ritenuta dal giudice di primo grado, in relazione alla
quale la sentenza riformata aveva comunque espresso un giudi-
zio di colpevolezza dell’imputato. (Fattispecie nella quale l’im-
putato era stato rinviato a giudizio per i reati di rapina, di violen-
za privata e di violazione di domicilio, aggravati ai sensi dell’art.
7 del d.l. n. 152 del 1991; la sentenza di primo grado lo aveva
condannato solo per i primi due delitti, riqualif‌icando il reato di
rapina in furto aggravato ed escludendo la sussistenza della sud-
detta aggravante per entrambi gli illeciti; la sentenza d’appello,
pronunciata a seguito di appello del pubblico ministero, riquali-
f‌icava nuovamente il primo reato in quello di rapina, ritenendo
sussistente la circostanza aggravante per entrambi i delitti). F
Cass. pen., sez. I, 27 novembre 2017, n. 53601 (ud. 2 marzo 2017),
D. e altri (c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603; c.p.p., art. 606; l. 4
agosto 1955, n. 848, art. 6). [RV271638]
Motivi – Rinuncia a tutti i motivi con esclusione di quel-
li riguardanti la determinazione della pena – Ambito di
applicazione.
La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di
quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensi-
va anche del motivo attraverso il quale l’appellante abbia richiesto
l’esclusione di elementi circostanziali che condizionano il tratta-
mento sanzionatorio. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto estesa
la rinuncia al motivo con cui era richiesta l’esclusione dell’aggra-
vante di cui all’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in
legge 12 luglio 1991, n. 203). F Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 2018,
n. 827 (ud. 21 novembre 2017), S. e altri (c.p.p., art. 589; c.p.p.,
art. 597; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7). [RV271750]
Nullità (questione di) – Difetto di motivazione – Potere
del giudice di appello di integrazione della motivazione.
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra
tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen.,
per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della
sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo
grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di
piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche inte-
gralmente, la motivazione mancante. (Fattispecie in cui la Corte
ha annullato con rinvio la sentenza della corte d’appello che,
anziché decidere nel merito, si era limitata ad annullare con rin-
vio la sentenza resa dal tribunale, sul presupposto che errone-
amente il giudice di primo grado avesse provveduto, mediante
la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 547 cod.
proc.pen., ad integrare l’omessa motivazione su alcuni capi di
imputazione). F Cass. pen., sez. VI, 29 dicembre 2017, n. 58094
(ud. 30 novembre 2017), P.G. in proc. A. e altri (c.p.p., art. 125;
c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 547; c.p.p., art. 604). [RV271735]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Ambito di applicazione – Pena applicata per più reati
in continuazione – Sopravvenuta abrogazione di uno dei
reati satellite essi.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più
reati unif‌icati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per
uno dei reati satellite "l’abolitio criminis", la Corte di cassazione
deve procedere alla eliminazione della porzione di pena inf‌litta per
il reato abrogato nella misura determinata dall’accordo. (Fattispe-
cie in tema di depenalizzazione del reato satellite di ingiuria). F
Cass. pen., sez. V, 11 luglio 2017, n. 33888 (ud. 18 maggio 2017), P.G.
in proc. F. (c.p., art. 2; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 620). [RV271631]
Richiesta – Procedimento a citazione diretta – Dissenso
ingiustif‌icato del pubblico ministero.
Nel procedimento a citazione diretta, il tribunale, qualora all’e-
sito del dibattimento ritenga ingiustif‌icato il precedente dissen-
so del pubblico ministero sulla richiesta di patteggiamento pre-
sentata dall’imputato ai sensi dell’art. 555, comma 2, cod. proc.
pen., può applicare la pena richiesta anche se il difensore, nel
formulare le conclusioni, non abbia rinnovato l’istanza. F Cass.
pen., sez. II, 18 dicembre 2017, n. 56397 (ud. 23 novembre 2017),
C. (c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 448; c.p.p., art. 555). [RV271687]
Sentenza – Erronea qualif‌icazione giuridica del fatto –
Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione.
In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassa-
zione ovvero di richiedere al giudice dell’esecuzione la revoca ex
art. 673 cod. proc. pen. della sentenza nel caso di fatto non pre-
visto dalla legge come reato, deducendo l’erronea qualif‌icazione
del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata, quanto al
ricorso per cassazione, ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in
cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in
un accordo sui reati, mentre la revoca in sede esecutiva deve es-
sere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualif‌icazione presenti
margini di opinabilità, ossia richieda una indagine valutativa in
ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la pro-
duzione dell’effetto abrogativo. F Cass. pen., sez. III, 9 ottobre
2017, n. 46373 (c.c. 26 gennaio 2017), K. e altro (c.p.p., art. 129;
c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 666; c.p.p., art. 673). [RV271789]
Sentenza – Motivazione – Giudizio di comparazione
delle circostanze.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giu-
dice è tenuto unicamente alla verif‌ica, in negativo, della presen-
za delle cause di non punibilità che potrebbero condurre ad un
proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. ed ad un
controllo, in positivo, dei termini dell’accordo; ne consegue che,
per quanto attiene il giudizio di bilanciamento delle circostanze,
il medesimo può dirsi adeguatamente motivato anche quando, in
assenza di elementi macroscopicamente rivelatori di inadeguatez-
za, il giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione positiva,
richiamando, anche non in modo espresso, quegli elementi che,
nella singola fattispecie, possono assumere rilevanza determinan-
te, sempre che essi siano comunque ricavabili dal contesto della
decisione. F Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2017, n. 56976 (c.c.
11 settembre 2017), S. (c.p., art. 69; c.p.p., art. 444). [RV271671]

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