Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 6/2018
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in pe-
ius – Diminuzione di pena in misura proporzionalmente
inferiore rispetto a quella applicata dal giudice di primo
grado.
Nel giudizio di appello, non viola il divieto della "reformatio in pe-
ius" il giudice che, dopo aver riqualif‌icato il fatto contestato in un
reato meno grave, applica per le circostanze attenuanti generiche
una diminuzione di pena proporzionalmente inferiore rispetto a
quella praticata dal giudice della sentenza riformata, perché la
diversa qualif‌icazione giuridica del fatto (nella specie, da rapina
consumata a rapina tentata) comporta una diversa incidenza de-
gli elementi circostanziali. F Cass. pen., sez. II, 23 maggio 2017, n.
25739 (ud. 9 maggio 2017), P. (c.p.p., art. 597). [RV270667]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Giudizio di bilanciamento delle circostanze applicando
la recidiva esclusa in primo grado.
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello
che, nel riformare, a seguito di impugnazione del pubblico mi-
nistero, un capo della sentenza per il quale l’imputato era stato
assolto, ridetermini la pena effettuando un nuovo giudizio di
bilanciamento delle circostanze, comprendente la recidiva non
applicata in primo grado in relazione al diverso capo per il quale
era stata pronunciata condanna. F Cass. pen., sez. I, 28 giugno
2017, n. 31686 (ud. 20 giugno 2017), P. e altro (c.p.p., art. 597;
c.p., art. 69; c.p., art. 99). [RV270863]
Decisioni in camera di consiglio – Procedimento –
Omesso avvertimento all’imputato che non intervenendo
sarà giudicato in contumacia.
Non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di ap-
pello l’omesso avvertimento all’imputato che non comparendo
sarà giudicato in contumacia, atteso che il predetto avvertimen-
to non è qualif‌icabile come "uno dei requisiti" della citazione e,
pertanto, in applicazione del principio di tassatività delle nulli-
tà, l’omissione dello stesso non è sanzionata. F Cass. pen., sez.
IV, 1 giugno 2017, n. 27494 (ud. 14 febbraio 2017), F. (c.p.p., art.
177; c.p.p., art. 429; c.p.p., art. 601). [RV270706]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Diverso
apprezzamento di prove documentali.
La necessità per il giudice dell’appello di procedere, anche d’uf-
f‌icio, alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso di
riforma della sentenza di assoluzione concerne il solo caso in
cui al ribaltamento della decisione si giunga esclusivamente
sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una
dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l’ipotesi in cui si
pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalu-
tazione di un compendio probatorio di carattere documentale.
F Cass. pen., sez. III, 4 luglio 2017, n. 31949 (ud. 20 settembre
2016), F. (c.p.p., art. 530; c.p.p., art. 533; c.p.p., art. 593; c.p.p.,
art. 603). [RV270632]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Obbligo
di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sulla pro-
va dichiarativa.
In tema di valutazione della prova testimoniale da parte del
giudice d’appello, nell’ipotesi di riforma in senso assolutorio di
una sentenza di condanna, non sussiste l’obbligo di rinnovare
l’istruttoria dibattimentale e di escutere nuovamente i dichia-
ranti (obbligo sancito dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla
sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 5 luglio
2011, nel caso Dan c/ Moldavia), non venendo in rilievo, in tal
caso, il principio del superamento del "ragionevole dubbio". F
Cass. pen., sez. V, 18 luglio 2017, n. 35261 (ud. 6 aprile 2017), P.G.
in proc. L. e altro (c.p.p., art. 192; c.p.p., art. 530; c.p.p., art.
533; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603; l. 4 agosto 1955, n. 848,
art. 6). [RV270721]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Obbligo
di rinnovazione della prova dichiarativa.
L’obbligo, per il giudice di appello, di procedere anche d’uff‌i-
cio alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa
nel caso di riforma di una sentenza assolutoria di primo grado,
emessa all’esito di giudizio abbreviato, sulla base del diverso ap-
prezzamento di una dichiarazione ritenuta decisiva, ricorre an-
che nel caso in cui non si sia proceduto a valutare diversamente
l’attendibilità del dichiarante, quanto, piuttosto, a dare una dif-
ferente interpretazione del signif‌icato delle sue dichiarazioni. F
Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2017, n. 24306 (ud. 19 gennaio
2017), I. (c.p.p., art. 192; c.p.p., art. 442; c.p.p., art. 530; c.p.p.,
art. 593; c.p.p., art. 603; c.p.p., art. 606). [RV270630]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Prova
dichiarativa posta a base della decisione di primo grado.
In tema di rinnovazione del dibattimento, l’obbligo per il giudice
di appello, sancito dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo, di escutere nuovamente i
dichiaranti qualora valuti diversamente la loro attendibilità ri-
spetto a quanto ritenuto in primo grado, costituisce espressione
di un generale principio di immediatezza e trova pertanto ap-
plicazione, non solo nel caso di riforma della decisione assolu-
toria, ma anche quando il giudice d’appello intenda riformare
la sentenza di condanna emessa in primo grado. F Cass. pen.,
sez. II, 12 settembre 2017, n. 41571 (ud. 20 giugno 2017), P.G.,
in proc. M. e altro (c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603; c.p.p., art.
606). [RV270750]
Motivi – Genericità – Rilevabilità nel giudizio di cas-
sazione.
L’inammissibilità dell’appello per difetto di specif‌icità dei motivi
rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della
decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazio-
ne, a norma dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. F Cass. pen.,
sez. III, 3 agosto 2017, n. 38683 (ud. 26 aprile 2017), C. (c.p.p.,
art. 581; c.p.p., art. 591). [RV270799]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Presupposti – Capacità di intendere e di volere dell’im-
putato – Dovere del giudice di accertarla.
In tema di patteggiamento, il giudice è tenuto ad accertare
d’uff‌icio la capacità di intendere e di volere dell’imputato e la
sua capacità di stare in giudizio di talché è invalido l’accordo
negoziale qualora emerga, anche successivamente all’emis-
sione della sentenza, che l’imputato non aveva tali capacità al
momento in cui ha espresso la sua volontà. F Cass. pen., sez. VI,
1 agosto 2017, n. 38454 (c.c. 14 luglio 2017), A. (c.p., art. 70; c.p.,
art. 85; c.p., art. 88; c.p.p., art. 444). [RV270850]

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