Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 5/2018
Massimario
Appello penale
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Diversa
qualif‌icazione giuridica del fatto.
In tema di rinnovazione del dibattimento, la diversa qualif‌icazio-
ne giuridica del fatto effettuata in grado di appello, in assenza
del ribaltamento di una precedente sentenza assolutoria e di un
diverso apprezzamento delle prove dichiarative, non impone
l’obbligo per il giudice di procedere alla rinnovazione di queste
ultime. F Cass. pen., sez. II, 9 giugno 2017, n. 28957 (ud. 3 aprile
2017), D’Urso e altri (c.p., art. 605; c.p., art. 630; c.p.p., art.
192; c.p.p., art. 533; l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6). [RV270109]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Diversa
valutazione delle prove dichiarative poste a base della de-
cisione di primo grado.
Il giudice d’appello, in caso di riforma in senso assolutorio della
sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa
valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbliga-
to alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma è tenuto
a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera
rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni as-
sunte. (Nella fattispecie, la S.C., accogliendo il ricorso proposto
dalle sole parti civili, ha annullato la sentenza di assoluzione di
secondo grado che, nel ribaltare la precedente decisione di con-
danna per il reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., aveva rite-
nuto inattendibili le dichiarazioni della persona offesa - all’epoca
dei fatti, minore - per le modalità frazionate nel tempo del rac-
conto e le amnesie transitorie, escludendo che le stesse fossero
dovute al trauma psicologico subito). F Cass. pen., sez. III, 13
giugno 2017, n. 29253 (ud. 5 maggio 2017), P.C. in proc. C. (c.p.p.,
art. 530; c.p.p., art. 533; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603; c.p.p.,
art. 605; l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6). [RV270149]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Riquali-
f‌icazione giuridica del fatto "contra reum".
L’obbligo del giudice di appello di rinnovazione della prova di-
chiarativa ai f‌ini della riforma "contra reum" della decisione di
primo grado, sussiste non soltanto nei casi di ribaltamento della
precedente sentenza di assoluzione, ma anche nel caso di riqua-
lif‌icazione giuridica dell’ipotesi delittuosa ritenuta dal giudice
di primo grado ed in relazione alla quale la sentenza riformata
aveva comunque espresso un giudizio di colpevolezza dell’impu-
tato. (Fattispecie relativa ad omicidio commesso con violazione
di disposizioni del codice della strada,in cui giudice di appello,
pronunciandosi sulle impugnazioni proposte dall’imputato e dal
pubblico ministero, in riforma della sentenza di condanna per il
reato di cui all’art. 589, commi 2 e 3, cod. pen., riteneva la respon-
sabilità dell’imputato per il reato di omicidio di cui all’art. 575
cod. pen., così come originariamente contestato ). F Cass. pen.,
sez. I, 12 giugno 2017, n. 29165 (ud. 18 maggio 2017), H. (c.p.p.,
art. 530; c.p.p., art. 533; c.p.p., art. 575; c.p.p., art. 589; c.p.p.,
art. 603; l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6). [RV270280]
Atti e provvedimenti del giudice penale
Atti abnormi – Giudice per l’udienza preliminare – Di-
chiarazione "de plano" della richiesta di rinvio a giudizio
notif‌icata presso il difensore priva di traduzione.
Non è abnorme l’ordinanza con la quale il Giudice per l’udienza
preliminare, rilevata la mancata traduzione dell’avviso ex art.
415-bis cod. proc. pen. all’imputato alloglotta che abbia eletto
domicilio presso il difensore, dichiari, fuori udienza e in assenza
di contraddittorio, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio
e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, trat-
tandosi di provvedimento che, pur provocando una regressione
del procedimento, rientra nell’ambito dei poteri riconosciuti al
giudice e che non determina una stasi processuale non altrimen-
ti rimovibile. F Cass. pen., sez. I, 11 maggio 2017, n. 23347 (c.c.
23 marzo 2017), P.M. in proc. Ebrima (c.p.p., art. 143; c.p.p.,
art. 161; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 415 bis;
c.p.p., art. 568). [RV270273]
Atti processuali penali
Lingua italiana – Traduzione degli atti – Imputato al-
loglotta.
In tema di notif‌ica dell’avviso di conclusioni delle indagini pre-
liminari, l’obbligo di traduzione dell’atto in favore dell’imputato
alloglotta sussiste - a pena di nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc.
pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il
difensore, avendo quest’ultimo solo l’obbligo di ricevere gli atti
destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere
alla loro traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che
l’elezione di domicilio presso un difensore attiene solo alle moda-
lità di notif‌icazione degli atti processuali e non comporta la rinun-
cia dell’indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria
lingua). F Cass. pen., sez. I, 11 maggio 2017, n. 23347 (c.c. 23 mar-
zo 2017), P.M. in proc. Ebrima (c.p.p., art. 143; c.p.p., art. 161;
c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 415 bis; c.p.p., art. 552). [RV270274]
Lingua italiana – Trentino Alto Adige – Lingua presun-
ta.
In tema di atti processuali e uso della lingua nella regione Tren-
tino-Alto Adige, la scelta ad opera dell’autorità procedente della
lingua che si presume essere utilizzata dall’imputato non com-
porta, ex art. 18 bis del d.P.R. n. 574 del 1988, come modif‌icato
dall’art. 8 del D.Lgs. n. 124 del 2005, alcuna nullità. Tuttavia, l’im-
putato, in tal caso, ha la facoltà, ex art. 15, comma secondo, del
d.P.R. n. 574 del 1988, di chiedere entro 15 giorni dalla ricezione
dell’atto che il procedimento prosegua nella propria e diversa
lingua materna, e solo nell’ipotesi in cui detta richiesta sia di-
sattesa si determina , ex art. 18 bis, comma primo, del succitato
d.P.R. n. 574 del 1988, una nullità assoluta che consegue esclu-
sivamente all’avvenuta scelta della lingua. (Nella specie la S.C.
ha rigettato il ricorso dell’imputato rilevando che il decreto di
citazione a giudizio era stato formato correttamente in lingua te-
desca, presunta lingua materna del ricorrente ai sensi degli artt.
15 e 18 d.P.R. n. 547 del 1988; l’opzione per la lingua italiana era
pervenuta solo in data successiva alla formazione del predetto
decreto, consentendo così di celebrare il dibattimento in lingua
italiana). F Cass. pen., sez. III, 2 maggio 2017, n. 20856 (ud. 17
gennaio 2017), Raich (c.p.p., art. 109; c.p.p., art. 179; d.p.r. 15
luglio 1988, n. 574, art. 15; d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574, art.
17; d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574, art. 18 bis). [RV270127]
Modalità di documentazione dell’interrogatorio della
persona in stato di detenzione – Omessa trascrizione
della registrazione – Inutilizzabilità.
In tema di documentazione dell’interrogatorio di persona in
stato di detenzione, la mancanza della trascrizione della ripro-
duzione fonograf‌ica o audiovisiva dell’atto non importa alcun

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