Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 4/2018
Massimario
Abuso d’ufcio
Estremi – Abuso d’uff‌icio commesso mediante falso in
atto pubblico – Concorso formale.
Non sussiste il concorso formale tra il delitto di abuso d’uff‌icio
e quello più grave di falso materiale in atto pubblico quando la
condotta addebitata all’imputato si esaurisca nella mera com-
missione della falsità, stante la clausola di riserva di cui all’art.
323 cod. pen. - preordinata ad evitare la doppia incriminazione
- la quale, con riguardo ad un unico fatto, impone di applicare
esclusivamente la sanzione prevista per la fattispecie più gra-
ve, ancorché quest’ultima abbia ad oggetto la tutela di un bene
giuridico diverso da quello tutelato dalla disposizione con pena
meno severa. (Fattispecie in cui la condotta addebitata all’im-
putato, funzionario della Camera di commercio, è consistita
nell’attestare falsamente la positiva conclusione delle pratiche
di cancellazione dei protesti). F Cass. pen., sez. VI, 21 marzo
2017, n. 13849 (ud. 28 febbraio 2017), P.G. in proc. Trombatore e
altro (c.p., art. 15; c.p.p., art. 323; c.p.p., art. 476). [RV269482]
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Circostanze – Ag-
gravanti ritenute in primo grado.
Il giudice di appello è legittimato ad escludere d’uff‌icio le cir-
costanze aggravanti ritenute dal giudice di primo grado allor-
quando, sulla scorta della ricostruzione fattuale contenuta nella
sentenza appellata, ne risultino insussistenti i requisiti. (In mo-
tivazione, la Corte ha precisato che il principio devolutivo vale
a def‌inire l’ambito della cognizione del giudice con riguardo al
capo della sentenza impugnata, ma non può limitare il potere
del giudice di dare la corretta qualif‌icazione giuridica al fatto).
F Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2017, n. 4124 (ud. 14 dicembre
2016), Nicola (c.p.p., art. 597). [RV269441]
Cognizione del giudice di appello – Sospensione condi-
zionale della pena – Revoca obbligatoria (art. 168, comma
primo, c.p.p.)
Al giudice d’appello, cui sia richiesto dalla parte pubblica, an-
che se non impugnante, la revoca, ex art. 168, comma primo,
cod. pen., della sospensione condizionale dell’esecuzione della
pena, non è consentito di omettere di prendere in esame l’istan-
za, rimettendo la decisione al giudice dell’esecuzione, quando
sussistano i presupposti per adottare il provvedimento e la re-
lativa dimostrazione emerga dagli atti processuali acquisiti. (In
applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la
sentenza impugnata limitatamente alla omessa decisione in or-
dine alla revoca della sospensione condizionale dell’esecuzione
della pena, di cui l’imputato aveva usufruito più di due volte). F
Cass. pen., sez. I, 16 marzo 2017, n. 12817 (ud. 31 gennaio 2017),
P.G. in proc. Oliveri (c.p., art. 163; c.p., art. 165; c.p., art. 168;
c.p.p., art. 568; c.p.p., art. 591; c.p.p., art. 674). [RV269516]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Diverso
apprezzamento di prova dichiarativa decisiva.
In caso di riforma in appello della sentenza di assoluzione, non
sussiste l’obbligo per il giudice di procedere alla rinnovazione
dibattimentale della dichiarazione resa dal perito o dal consu-
lente tecnico, non trattandosi di una prova dichiarativa decisi-
va assimilabile a quella del testimone. F Cass. pen., sez. V, 13
gennaio 2017, n. 1691 (ud. 14 settembre 2016), Abbruzzo e altri
(c.p.p., art. 192; c.p.p., art. 220; c.p.p., art. 530; c.p.p., art.
533; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603). [RV269529]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Rivaluta-
zione organica e complessiva degli indizi a carico, esterni
alla prova dichiarativa.
Non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell’istrutto-
ria dibattimentale in appello qualora la riforma in "peius" della
sentenza assolutoria di primo grado sia fondata, non già su un
diverso apprezzamento in ordine all’attendibilità di una prova
dichiarativa diveramente valutata in primo grado, ovvero su una
diversa valutazione del suo contenuto e della sua portata, bensì
su una valutazione organica, globale ed unitaria degli ulteriori
elementi indiziari a carico (esterni alle dichiarazioni), errone-
amente considerati in maniera atomistica dalla decisione del
primo giudice. F Cass. pen., sez. II, 27 gennaio 2017, n. 3917 (ud.
13 settembre 2016), Fazi (c.p.p., art. 192; c.p.p., art. 530; c.p.p.,
art. 533; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603). [RV269592]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Senten-
za di condanna in appello che riforma la decisione assolu-
toria del giudice di primo grado.
Il principio di necessaria riassunzione in appello della prova
dichiarativa, la cui diversa e positiva valutazione di attendibi-
lità abbia determinato la riforma della decisione assolutoria di
primo grado e la pronuncia di una sentenza di condanna, non si
applica nell’ipotesi di motivazione generica della sentenza del
primo giudice, che non contenga valutazioni specif‌iche sull’at-
tendibilità delle dichiarazioni utilizzate, ma si limiti a riportarne
il contenuto, dovendo ritenersi, in tal caso, che difetti il presup-
posto applicativo del principio, e cioè l’esistenza di una effettiva
valutazione negativa sull’attendibilità della prova dichiarativa
da parte del giudice di primo grado. F Cass. pen., sez. V, 16 mar-
zo 2017, n. 12783 (ud. 24 gennaio 2017), Caterino e altri (c.p.p.,
art. 192; c.p.p., art. 530; c.p.p., art. 533; c.p.p., art. 603; c.p.p.,
art. 605; l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6). [RV269596]
Provvedimenti appellabili e inappellabili – Condanna
da parte del Giudice di pace a pena pecuniaria con risar-
cimento del danno – Appello contro la sola affermazione
di responsabilità.
E ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sen-
tenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, an-
corché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna
al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto
l’art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la
disposizione di cui all’art. 574, comma quarto, cod. proc. pen.,
per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sen-
tenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi
effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono
ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha
il necessario presupposto nell’affermazione della responsabilità
penale. F Cass. pen., sez. II, 27 aprile 2017, n. 20190 (ud. 14 aprile
2017), Santaluce (c.p.p., art. 574; d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274,
art. 2; d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 37). [RV269677]
Provvedimenti appellabili e inappellabili – Deduzione
di questione di legittimità costituzionale – Condizioni.
È ammissibile l’atto di appello che si sostanzi nella formula-
zione di una questione di legittimità costituzionale della disposi-
zione applicata dal giudice di primo grado, sempre che sussista
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4/2018 Arch. nuova proc. pen.
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la rilevanza della questione per il caso in esame, in quanto essa
comporta comunque una censura di violazione di legge riferita
alla sentenza impugnata, pienamente deducibile con l’atto di ap-
pello attesa la natura piena di "revisio prioris istantiae" propria
di detta specif‌ica impugnazione. F Cass. pen., sez. VI, 13 marzo
2017, n. 11955 (ud. 15 febbraio 2017), Ben Romdhane (c.p.p.,
art. 591; c.p.p., art. 593). [RV269647]
Provvedimenti appellabili e inappellabili – Erronea
pronuncia su impugnazione di sentenza inappellabile –
Qualif‌icazione dell’originario gravame quale ricorso per
cassazione.
Va annullata senza rinvio la sentenza del giudice d’appello che si
sia erroneamente pronunciato sul gravame contro una senten-
za inappellabile, con conseguente necessità di una pronuncia
della Corte di cassazione sull’originario gravame, da qualif‌icarsi
come ricorso. (Nel caso di specie, la Corte ha riqualif‌icato in
ricorso per cassazione l’appello dell’imputato avverso la sen-
tenza del giudice di pace, annullandola in parte senza rinvio
e dichiarando l’inammissibilità nel resto). F Cass. pen., sez. V,
22 marzo 2017, n. 13905 (ud. 8 febbraio 2017), B. (c.p.p., art.
569; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 606; c.p.p., art.
620). [RV269597]
Provvedimenti appellabili e inappellabili – Sentenza di
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. emessa all’esi-
to dell’esame di richiesta di patteggiamento – Esclusione.
La sentenza di proscioglimento emessa, ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen., all’esito dell’esame della concorde istanza delle parti
di applicazione della pena, è impugnabile esclusivamente con ri-
corso per cassazione, atteso che, in tal caso, l’esito del proscio-
glimento è strettamente correlato alla f‌isionomia tipica del rito,
e deve ritenersi ricompreso negli "altri casi" di inappellabilità
indicati dall’art. 448 comma secondo cod.proc.pen. F Cass. pen.,
sez. VI, 24 marzo 2017, n. 14580 (c.c. 2 febbraio 2017), P.G., P.M.
in proc. Narduzzi (c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 444; c.p.p., art.
448; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 606). [RV269535]
Sentenza – Correzione di un errore di diritto in cui sia
incorso il giudice di primo grado – Obbligo di motivazione
rafforzata.
In tema di motivazione della sentenza, il giudice d’appello, che
riformi la decisione assolutoria di primo grado assolve corret-
tamente all’obbligo di motivazione rafforzata, senza violare il
principio del ragionevole dubbio, nel caso in cui la condanna sia
la conseguenza della correzione di un errore di diritto, decisivo
ai f‌ini dell’assoluzione, nel quale sia incorso il primo giudice. F
Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 2017, n. 19036 (ud. 14 marzo 2017),
Russo e altro (c.p., art. 530; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 606).
[RV269610]
Sentenza – Riforma integrale della sentenza di con-
danna di primo grado – Motivazione "rafforzata".
Il giudice di appello che, riformando integralmente la sentenza
di condanna di primo grado, assolve l’imputato per contrad-
dittorietà del quadro probatorio, ha un dovere di motivazione
"rafforzata", consistente nell’obbligo di offrire un autonomo ra-
gionamento che non si limiti ad una valutazione soltanto nume-
rica degli elementi di prova contrapposti, ma consideri anche
il peso, inteso come capacità dimostrativa, degli stessi. F Cass.
pen., sez. III, 14 febbraio 2017, n. 6880 (ud. 26 ottobre 2016), P.G.
in proc. D L. (c.p.p., art. 533; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 605;
c.p.p., art. 606). [RV269523]
Sentenza – Sentenza di appello che riforma la decisione
di assoluzione del giudice di primo grado – Obbligo del
giudice d’appello di motivazione rafforzata.
In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che
riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado,
pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l’obbligo di
fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedi-
mento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico
e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è nep-
pure la concreta possibilità di confutare argomenti e considera-
zioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio
d’appello l’unico realmente argomentato. F Cass. pen., sez. V,
16 marzo 2017, n. 12783 (ud. 24 gennaio 2017), Caterino e altri
(c.p.p., art. 530; c.p.p., art. 533; c.p.p., art. 546; c.p.p., art.
605). [RV269595]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Pena – Interdizione dai pubblici uff‌ici – Reato continua-
to.
In tema di patteggiamento, ai f‌ini dell’irrogazione della pena
accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uff‌ici deve
farsi riferimento, in caso di riconosciuta continuazione tra più
reati, alla determinazione in concreto della pena, quale indivi-
duata per il reato più grave, e non a quella globale, comprensiva
anche degli aumenti per la continuazione. F Cass. pen., sez. VI,
24 gennaio 2017, n. 3633 (c.c. 20 dicembre 2016), Cagnazzo e
altro (c.p.p., art. 444; c.p., art. 29; c.p., art. 31; c.p., art. 37).
[RV269425]
Presupposti – Condizione di ammissibilità al patteg-
giamento contenuta nell’art. 444, comma primo ter, c.p.p.
– Applicazione anche ai fatti antecedenti all’entrata in
vigore della norma.
La previsione contenuta nell’art. 444, comma primo ter, cod.
proc. pen., che subordina, per alcuni delitti ivi indicati, l’am-
missibilità della richiesta di patteggiamento alla restituzione
integrale del prezzo o del prof‌itto del reato, ha natura esclusi-
vamente procedimentale quale condizione per accedere al rito
speciale, con la conseguenza che la norma, introdotta con la
legge 27 maggio 2015, n. 69, trova applicazione anche ai fatti
antecedenti alla sua entrata in vigore. F Cass. pen., sez. VI, 28
febbraio 2017, n. 9990 (c.c. 25 gennaio 2017), P.G. in proc. Mirelli
(l. 27 maggio 2015, n. 69, art. 32; c.p.p., art. 444). [RV269645]
Sentenza – Mancata conf‌isca o restituzione del bene –
Richiesta al giudice dell’esecuzione.
In tema di patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non
dispone nè la conf‌isca nè la restituzione del bene sottoposto a
sequestro probatorio non può essere impugnata con ricorso per
cassazione, dovendo, invece, l’interessato rivolgersi al giudice
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 263, comma sesto, cod.proc.
pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il ricorso per
cassazione è ammissibile esclusivamente avverso l’ordinanza
con la quale, ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc.
pen., è rigettata l’opposizione al diniego di restituzione pronun-
ciata dal giudice dell’esecuzione). F Cass. pen., sez. VI, 3 mar-
zo 2017, n. 10542 (c.c. 18 gennaio 2017), Tenuzzo (c.p.p., art.
263; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 666; c.p.p., art. 667; c.p.p., art.
676). [RV269542]
Atti processuali penali
Traduzione degli atti – Conoscenza, da parte dell’impu-
tato, della lingua italiana – Accertamento da compiersi
direttamente dall’autorità giudiziaria alla presenza del
difensore.
In tema di traduzione degli atti, l’accertamento di cui all’art. 143
cod. proc. pen., come modif‌icato dal D.Lgs. n. 32 del 2014, circa
la conoscenza, da parte dell’imputato, della lingua italiana, non
esige che ad effettuarlo sia direttamente l’autorità giudiziaria,
né che vi partecipi il difensore, in quanto trattasi di una sem-
plice verif‌ica di qualità e circostanze e non di un atto a valenza
difensiva. (Fattispecie in cui l’imputato, nella fase delle inda-
gini, aveva sottoscritto i verbali di arresto e di sequestro e, in
dibattimento, dinanzi al giudice di primo grado, aveva dichia-
rato di comprendere la lingua italiana). F Cass. pen., sez. II, 17
febbraio 2017, n. 7913 (ud. 31 gennaio 2017), Mejri (c.p.p., art.
143). [RV269505]

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