Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 2/2018
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Divieto di "refor-
matio in peius" – Assoluzione per uno dei reati in conti-
nuazione – Cumulo di sanzioni amministrative accessorie
– Eliminazione dal cumulo della parte di sanzione acces-
soria relativa al reato oggetto di pronuncia assolutoria
– Necessità – Ragioni – Fattispecie in tema di sospensione
della patente per guida in stato di ebbrezza.
Qualora la misura della sanzione amministrativa accessoria di-
sposta con la sentenza di condanna di primo grado sia riferibile
ad una pluralità di reati, l’assoluzione in appello relativamente
a taluno di essi obbliga il giudice dell’impugnazione, oltre che a
ridurre la pena principale, anche ad eliminare dal cumulo delle
sanzioni accessorie la parte ad esso relativa. (Fattispecie in
tema di sospensione della patente di guida, nella quale la S.C.
ha precisato che il giudice di secondo grado, mentre può auto-
nomamente applicare la sanzione accessoria ove non disposta
in primo grado, in quanto conseguente di diritto alla condanna
come effetto penale della stessa, non può invece, in assenza di
impugnazione sul punto del Pubblico Ministero, mantenerne
invariata la durata complessiva quale determinata dal primo
giudice, apportando un aumento a quella conseguente al rea-
to superstite) . F Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2016, n. 46143
(ud. 9 febbraio 2016), Lambiase (c.p.p., art. 597; nuovo c.s., art.
186; c.p., art. 20; c.p., art. 81). [RV268056]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Mancata impugnazione del P.M.
È illegittima, poichè viola il divieto della "reformatio in peius",
la pronuncia del giudice di appello che, in assenza di impugna-
zione del Pubblico Ministero, su impugnazione della parte civile
della sentenza di primo grado che ha assolto l’imputato "per non
aver commesso il fatto", dichiari l’estinzione del reato per pre-
scrizione, condannando l’imputato al risarcimento del danno;
ne deriva che la Corte di cassazione adita dall’imputato, deve
annullare la sentenza anche quanto alle statuizioni civili (conse-
guenti all’illegittimo giudizio di colpevolezza che aveva fondato
la declaratoria di prescrizione), rinviando per nuovo esame al
giudice civile competente per valore in grado di appello. (In mo-
tivazione la Corte ha precisato che il rinvio al giudice civile ai
sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., opera tutte le volte che, venu-
ta meno la possibilità dell’accertamento del reato, non sia più
competente il giudice penale). F Cass. pen., sez. IV, 17 novembre
2016, n. 48781 (ud. 23 settembre 2016), Amato (c.p.p., art. 578;
c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 620; c.p.p., art. 622). [RV268344]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Reato continuato.
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello
che, nel riformare la sentenza di condanna per reati avvinti dalla
continuazione, pronunci - in accoglimento dell’impugnazione
proposta dal solo imputato - sentenza di assoluzione per il rea-
to più grave, rideterminando la pena in misura inferiore a quella
applicata in primo grado, nonostante il giudizio di bilanciamento
delle circostanze, riferite al reato per il quale viene confermata la
condanna, risulti meno favorevole rispetto al precedente giudizio,
effettuato in relazione alle circostanze del reato originariamente
ritenuto più grave. F Cass. pen., sez. V, 12 ottobre 2016, n. 42980
(ud. 28 giugno 2016), H. (c.p.p., art. 597; c.p., art. 69). [RV268208]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Reato continuato.
Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d’appello che,
senza mutare la struttura del reato continuato, riconosciute le
circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva conte-
stata (con corrispondente eliminazione della relativa porzione di
pena), pur mantenendo ferma la pena detentiva inf‌litta dal primo
giudice, aumenti la pena pecuniaria f‌inale, per effetto di una di-
versa commisurazione della frazione di pena riferita ai reati sa-
telliti. F Cass. pen., sez. II, 14 novembre 2016, n. 48031 (ud. 20 ot-
tobre 2016), Diomede (c.p.p., art. 597; c.p., art. 81). [RV268536]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Rideterminazione della pena.
Viola il divieto di "reformatio in peius" di cui all’art. 597, comma
quarto, cod. proc. pen., il giudice di appello che, su gravame del
solo imputato, nel rideterminare la pena a titolo di continua-
zione, pur diminuendola complessivamente, operi un diverso
computo tenendo conto della contestata recidiva, nonostante
la stessa fosse stata esclusa dal giudice di primo grado. F Cass.
pen., sez. II, 6 ottobre 2016, n. 42403 (ud. 22 settembre 2016),
Totaro (c.p., art. 81; c.p., art. 99; c.p.p., art. 597). [RV267970]
Decisioni in camera di consiglio – Decreto di citazione
– Termine per il giudizio.
In tema di impugnazioni nell’ipotesi in cui all’imputato sia sta-
to regolarmente notif‌icato il decreto di citazione per il giudizio
di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per
comparire di cui all’art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si
verif‌ica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad al-
tra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti
giorni, senza disporre la notif‌icazione dell’ordinanza di rinvio
all’imputato assente, in quanto l’avviso orale della successiva
udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione
all’interessato. F Cass. pen., sez. IV, 31 ottobre 2016, n. 45758
(ud. 15 aprile 2016), Sbarro (c.p.p., art. 184; c.p.p., art. 552;
c.p.p., art. 601). [RV268125]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Con-
danna in appello ai soli effetti civili sulla base di un di-
verso apprezzamento di prove orali decisive.
In caso di annullamento con rinvio della sentenza con cui il
giudice di appello, dopo la pronuncia assolutoria di primo gra-
do, abbia condannato l’imputato ai soli effetti civili -dichiarando
prescritti i reati contestati - sulla base di una differente valu-
tazione delle prove dichiarative decisive assunte, senza avere
proceduto a rinnovare l’istruzione dibattimentale, il giudice ci-
vile del rinvio è tenuto a valutare la sussistenza della responsa-
bilità dell’imputato secondo i parametri del diritto penale e non
facendo applicazione delle regole proprie del diritto civile. (In
motivazione la Corte ha aggiunto che il giudice civile, in con-
siderazione della assoluzione in primo grado, potrà esercitare,
ove lo ritenga opportuno, i poteri off‌iciosi di cui al combinato
disposto degli artt. 257 e 359 cod. proc. civ., in conformità ai
principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo in
tema di rivalutazione cartolare della attendibilità delle testimo-
nianze decisive). F Cass. pen., sez. IV, 31 ottobre 2016, n. 45786
(ud. 11 ottobre 2016), Assaiante (c.p.p., art. 603; c.p.p., art.
606; c.p.c., art. 257; c.p.c., art. 359; l. 4 agosto 1955, n. 848,
art. 6). [RV268517]
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2/2018 Arch. nuova proc. pen.
MASSIMARIO
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Diver-
so apprezzamento delle dichiarazioni spontanee rese
dall’imputato.
Il giudice di appello che, sulla base di una diversa valutazio-
ne delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato, riforma la
sentenza assolutoria di primo grado, non è obbligato a rinno-
varne l’audizione, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., in quan-
to, a differenza dell’esame, disciplinato dall’art. 210 cod. proc.
pen., che costituisce una prova dichiarativa caratterizzata dalla
formazione in contraddittorio, le dichiarazioni spontanee sono
rimesse alla libera scelta dell’imputato, non sono acquisite in
contraddittorio né sono acquisibili d’uff‌icio, determinandosi,
altrimenti, una violazione del diritto al silenzio e del diritto
di difesa. F Cass. pen., sez. II, 6 dicembre 2016, n. 51983 (ud.
6 ottobre 2016), Sall (c.p.p., art. 210; c.p.p., art. 503; c.p.p.,
art. 530; c.p.p., art. 533; c.p.p., art. 603; c.p.p., art. 605).
[RV268524]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Onere
del richiedente.
È inammissibile la richiesta di rinnovazione dell’istruzione di-
battimentale mediante assunzione di prove sopravvenute dopo
il giudizio di primo grado ove non vengano indicati o forniti
elementi concreti per consentire al giudice di valutare l’effet-
tiva sopravvenienza della prova. F Cass. pen., sez. III, 10 otto-
bre 2016, n. 42711 (ud. 23 giugno 2016), H. (c.p.p., art. 603).
[RV267973]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Prove
sopravvenute.
È inammissibile la richiesta di rinnovazione dell’istruzione di-
battimentale mediante assunzione di prove sopravvenute dopo
il giudizio di primo grado qualora non vengano indicati o forniti
elementi concreti per consentire al giudice di valutare l’effetti-
va sopravvenienza della prova. (Fattispecie in tema di giudizio
abbreviato c.d. "secco" in cui la Corte ha ritenuto corretta la
decisione di non riaprire l’istruzione dibattimentale al f‌ine di ac-
quisire la perizia trascrittiva delle intercettazioni effettuate nel
parallelo procedimento celebrato con il rito ordinario). F Cass.
pen., sez. III, 8 settembre 2016, n. 37233 (ud. 15 giugno 2016),
Barone e altri (c.p.p., art. 603). [RV268053]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Richie-
sta di carattere esplorativo.
Nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completez-
za del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di
primo grado rende inammissibile (sicchè non sussiste alcun ob-
bligo di risposta da parte del giudice del gravame) la richiesta di
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che si risolva in una
attività "esplorativa" di indagine, f‌inalizzata alla ricerca di prove
anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente. (Fattispecie
in cui la Corte ha ritenuto esplorativa la richiesta di rinnovazio-
ne f‌inalizzata a verif‌icare l’intenzione della vittima, attraverso
un nuovo esame, di ritrattare le accuse formulate nei confronti
dell’imputato). F Cass. pen., sez. III, 10 ottobre 2016, n. 42711
(ud. 23 giugno 2016), H. (c.p.p., art. 603). [RV267974]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Riforma
"in pejus" della sentenza assolutoria fondata in misura de-
terminante su elementi non considerati nella decisione di
primo grado.
Non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell’istrutto-
ria dibattimentale in appello qualora la riforma in "peius" della
sentenza assolutoria di primo grado sia fondata, non già su un
diverso apprezzamento in ordine all’attendibilità di una prova
orale ritenuta in primo grado non attendibile, bensì in misura
determinante su elementi esterni alle dichiarazioni della per-
sona offesa non considerati nella decisione di primo grado. F
Cass. pen., sez. V, 31 ottobre 2016, n. 45847 (ud. 28 giugno 2016),
Colombo (c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603). [RV268470]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Riforma
della sentenza di assoluzione agli effetti civili.
Il giudice di appello che riformi, ai soli f‌ini civili, la sentenza as-
solutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento
dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è
obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’uff‌icio.
F Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2016, n. 52544 (ud. 7 ottobre
2016), Morri (c.p.p., art. 530; c.p.p., art. 533; c.p.p., art. 576;
c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603; c.p.p., art. 605). [RV268579]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Senten-
za Corte Edu del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia.
In tema di valutazione della prova testimoniale da parte del
giudice d’appello, l’obbligo di rinnovare l’istruzione e di escute-
re nuovamente i dichiaranti, gravante su detto giudice qualora
apprezzi diversamente la loro attendibilità rispetto a quan-
to ritenuto in primo grado (obbligo sancito dall’art. 6 CEDU,
come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti
dell’uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia), non trova
applicazione nell’ipotesi di riforma, in senso assolutorio, di sen-
tenza di condanna, non venendo in rilievo - in tal caso - il prin-
cipio del superamento del "ragionevole dubbio". F Cass. pen.,
sez. III, 7 ottobre 2016, n. 42443 (ud. 7 giugno 2016), P.G. e altri
in proc. G. (c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603; c.p.p., art. 606; l. 4
agosto 1955, n. 848, art. 6). [RV267931]
Facoltà del giudice di appello – Rinnovazione del di-
battimento – Diritto alla controprova anche per la parte
civile.
In caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta
nel giudizio di appello, anche la parte civile ha diritto all’am-
missione della prova contraria, quale estrinsecazione del diritto
all’accertamento della responsabilità - e non solo dei fatti inerenti
la responsabilità civile da reato - emergente dall’interpretazione
sistematica della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, attuata dal D.L.vo 15 dicembre 2015, n. 212, che
riserva alla persona offesa ampi spazi di partecipazione al f‌ine di
implementare il compendio probatorio e controllare la legittimità
della progressione procedimentale. F Cass. pen., sez. II, 14 dicem-
bre 2016, n. 53003 (ud. 9 novembre 2016), P.C. in proc. Imbesi
(c.p.p., art. 76; c.p.p., art. 495; c.p.p., art. 603). [RV268542]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Continuazione tra più fatti-reato – Abrogazioni di uno
di essi nelle more del giudizio di legittimità – Conseguen-
ze in tema di poteri della corte di cassazione.
In tema di applicazione della pena, su richiesta delle parti, per
più reati unif‌icati dalla continuazione, qualora, nelle more del
giudizio di cassazione, sia sopravvenuta per uno di essi l’abo-
litio criminis, la Corte di cassazione deve procedere allo scom-
puto della pena prevista per il reato abrogato, trattandosi di
potere che spetta al giudice che dichiari l’abrogatio criminis e
che è, comunque, riconducibile alla previsione di cui all’art. 619,
comma terzo, cod. proc. pen., per la quale la S.C. ha il potere di
rettif‌icare la specie o la quantità della pena quando ciò derivi
dall’applicazione di legge più favorevole all’imputato, ancorché
sopravvenuta alla proposizione del ricorso, sempre che non si-
ano necessari nuovi accertamenti di fatto. (Fattispecie in cui la
pena per il delitto abrogato non era la pena base, ma costituiva
solo una frazione dell’aumento per la continuazione determina-
ta dalle parti). F Cass. pen., sez. V, 4 ottobre 2016, n. 41676 (c.c.
4 maggio 2016), Carletti ed altri (c.p., art. 2; c.p.p., art. 444;
c.p.p., art. 620). [RV268454]
Richiesta – Richiesta presentata oltre il termine del-
l’art. 458 c.p.p. – Analogo contenuto di precedente istan-
za tempestiva ma subordinata alla sospensione condizio-
nale della pena.
La richiesta di applicazione di pena su accordo delle parti, pre-
sentata dall’imputato oltre i termini previsti dall’art. 458 cod.

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