Massimario

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Arch. loc. e cond. 5/2015
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Massimario
Amministratore
Giudiziario – Natura – Ausiliario del giudice – Esclu-
sione – Mandatario dei condomini – Conf‌igurabilità –
Conseguenze – Determinazione del compenso ai sensi
dell’art. 1709 c.c. – Fattispecie.
In tema di condominio negli edif‌ici, il decreto emesso ai sensi
dell’art. 1129, primo comma, c. c. ha ad oggetto esclusivamente
la nomina dell’amministratore da parte del tribunale, in sostitu-
zione dell’assemblea che non vi provvede, senza che però muti la
posizione dell’amministratore stesso, il quale, benché designato
dall’autorità giudiziaria, instaura con i condomini un rapporto
di mandato e non riveste la qualità di ausiliario del giudice. Ne
consegue che l’amministratore nominato dal tribunale deve ren-
dere conto del suo operato soltanto all’assemblea, e la determi-
nazione del suo compenso rimane regolata dall’art. 1709 cod. civ.
(Fattispecie anteriore alle modif‌iche dell’art. 1129 c. c., operate
con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, inapplicabile "ratione tem-
poris"). F Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2014, n. 16698, D’Incecco c.
Cosentino (c.c., art. 1129; c.c., art. 1709). [RV632063]
Revoca giudiziale – Statuizione sulle spese – Legittimi-
tà – Fondamento – Ripetizione del condomino vittorioso
nei confronti del condominio – Disciplina antecedente
alla modif‌ica dell’art. 1129 c.c. conseguente alla legge n.
220 del 2012 – Esclusione – Fondamento.
Il procedimento diretto alla revoca dell’amministratore di con-
dominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 cod.
proc. civ., dovendosi escludere, nella disciplina antecedente
all’entrata in vigore dell’art. 1129, undicesimo comma, cod. civ.,
come introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, che queste
possano essere ripetibili nel rapporto interno tra il condomino
vittorioso che le ha anticipate e il condominio, nei cui confronti
pure si producono gli effetti della decisione, in quanto è nel rap-
porto processuale tra le parti del giudizio che le spese trovano la
loro esclusiva regola di riparto. F Cass. civ., sez. II, 1 settembre
2014, n. 18487, Rocchi c. Rocchi ed altri (c.p.c., art. 91; c.c., art.
1129; c.c., art. 1131). [RV632037]
Canone
Aggiornamento – Locazione di immobili destinati ad
uso non abitativo – Determinazione convenzionale del ca-
none in misura differenziata e crescente per successive
frazioni di tempo – Ammissibilità – Limiti.
La libera determinazione del canone locativo per gli immobili
destinati ad uso non abitativo consente di concordare il cano-
ne in misura differenziata e crescente per frazioni successive di
tempo nell’arco del rapporto, purché la misura, ex art. 32 della
legge sull’equo canone, sia ancorata ad elementi predeterminati
nel contratto, idonei a regolamentare l’equilibrio economico del
rapporto senza incidere sulla disciplina delle variazioni annue
del potere di acquisto della moneta, mentre è "contra legem",
e come tale nulla per violazione di norma imperativa, se costi-
tuisce un espediente per neutralizzare gli effetti della svaluta-
zione monetaria, in violazione dei limiti quantitativi previsti dal
sistema normativo. L’interpretazione di tale clausola, pertanto,
deve tener conto dell’intero contesto delle clausole del contrat-
to e del comportamento contrattuale ed extracontrattuale delle
parti contraenti. F Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n. 17061,
Canevello c. Mura ed altri (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32; l.
27 luglio 1978, n. 392, art. 79; c.c. art. 1322; c.c. art. 1362; c.c.
art. 1418). [RV632144]
Contratto di locazione
Patti in deroga – Validità – Condizioni – Mera clausola
di rinnovo automatico – Insuff‌icienza – Espressa rinuncia
alla disdetta alla prima scadenza – Necessità.
La pattuizione di un canone libero ex art. 11 del d.l. 11 luglio 1992,
n. 333, convertito con modif‌icazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359,
in deroga alla disciplina sull’equo canone di cui alla legge 7 luglio
1978, n. 392, è valida solo a condizione che il locatore rinunci,
espressamente e contestualmente alla conclusione del contrat-
to, alla facoltà di disdire la locazione alla prima scadenza, obbli-
gandosi per l’effetto a rinnovare il contratto per ulteriori quat-
tro anni. Ne discende che, pur quando vi sia espresso richiamo
all’art. 11 della legge 359 del 1992, non risulta conclusa un valida
pattuizione in deroga ove le parti si siano limitate a prevedere una
clausola di rinnovo automatico della locazione per un secondo
quadriennio nell’ipotesi di mancata comunicazione della disdetta
al conduttore. F Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n. 17034, Cassa
Nazionale Previdenza Assistenza Ragionieri c. Pavan (l. 7 luglio
1978, n. 392, art. 11; l. 8 agosto 1992, n. 359). [RV632081]
Rinnovazione – Diniego alla prima scadenza – Accerta-
mento giudiziale del suo carattere immotivato – Passag-
gio in giudicato – Preclusione al successivo esercizio di
legittimo diniego – Sussistenza.
In tema di locazione di immobile ad uso abitativo, nell’ipotesi in
cui il locatore, alla prima scadenza quadriennale del contratto,
abbia comunicato al conduttore il proprio diniego immotivato
alla rinnovazione del contratto e sia sopravvenuta cosa giudi-
cata sull’accertamento dell’ineff‌icacia di quel diniego, sull’au-
tomatico rinnovo del contratto e sulla sua scadenza allo spirare
del secondo quadriennio, è precluso al locatore stesso l’esperi-
mento di una nuova azione tendente a far accertare il mancato
rinnovo del contratto alla prima scadenza, sulla base di una di-
versa (benché tempestiva) comunicazione al conduttore dell’e-
sercizio della facoltà di diniego del rinnovo del contratto sulla
base dei motivi di cui al comma 1 dell’art. 3 della legge 9 dicem-
bre 1998, n. 431. F Cass. civ., sez. III, 11 luglio 2014, n. 15898, Bo-
nizzi c. Foglieni (l. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 3). [RV632055]
Fallimento ed altre procedure concor-
suali
Fallimento – Effetti – Sugli atti pregiudizievoli ai credi-
tori – Azione revocatoria fallimentare – In genere – Revo-
catoria di contratto di locazione stipulato anteriormente
al fallimento – Vendita forzata dell’immobile locato – In-
tervento dell’aggiudicatario – Inammissibilità – Fonda-
mento – Interesse del curatore alla prosecuzione del giu-
dizio – Sussistenza – Ragioni.
Il trasferimento dell’immobile oggetto di contratto di locazione
stipulato in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, e
per la cui revoca il curatore abbia agito nei confronti del condut-
tore, non determina una successione ex art. 111 cod. proc. civ.
dell’aggiudicatario, atteso che con la vendita forzata dell’immo-
bile si trasferisce la locazione (nei limiti di opponibilità previsti
dall’art. 2932 cod. civ.), ma non anche il diritto di farne dichiarare
l’ineff‌icacia. Ne consegue l’inammissibilità dell’intervento dell’ag-

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