Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2019
Massimario
Abbandono di minori o incapaci
Elemento oggettivo – Nozione – Fattispecie di genitore
che ha abbandonato la f‌iglia sul veicolo ermeticamente
chiuso.
L’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori
o incapaci, di cui all’art. 591 cod. pen., è integrato da qualsiasi
condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuri-
dico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da
cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale,
per la vita o l’incolumità del soggetto passivo. (Fattispecie nella
quale la Corte ha ritenuto sussistente il reato con riguardo alla
condotta del genitore che, recandosi a fare la spesa, aveva la-
sciato da sola la f‌iglia minore di 23 mesi all’interno della propria
automobile, ermeticamente chiusa ed esposta al sole nelle ore
più calde della giornata). F Cass. pen., sez. V, 15 giugno 2018, n.
27705 (ud. 29 maggio 2018), P. (c.p., art. 591). [RV273479]
Assicurazione obbligatoria
Risarcimento danni – Azione ex art. 144 D.L.vo n. 209/05
– Difesa dell’assicuratore in contrasto con la richiesta ri-
sarcitoria del proprio assicurato – Ammissibilità.
Nell’ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal
D.L.vo n. 209/05, è ben possibile che l’assicurazione del danneg-
giato si trovi a svolgere una difesa in contrasto con la richiesta
risarcitoria da quest’ultimo avanzata. (Nella specie, a fronte di
una richiesta proposta dal danneggiato ex art. 144 D.L.vo n.
209/05 nei confronti del veicolo antagonista e del suo assicu-
ratore, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva
ritenuto ammissibile la costituzione in giudizio dell’assicurazio-
ne del danneggiato, anche quale mandataria della compagnia
assicuratrice convenuta). F Cass. civ., sez. VI, 1 agosto 2018, n.
20383, P. c. G. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144; d.l.vo
7 settembre 2005, n. 209, art. 148; d.l.vo 7 settembre 2005, n.
209, art. 149). [RV65029501]
Risarcimento danni – Estensione ai fatti dolosi.
In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la ga-
ranzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provoca-
to dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale,
pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile
il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma
di cui all’art. 1917 c.c. - che non costituisce il paradigma tipico
della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile,
invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affer-
mano il principio di solidarietà verso il danneggiato - salva la
facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti
dell’assicurato-danneggiante, per il quale la copertura contrat-
tuale non opera. (Principio affermato con riferimento ad una
fattispecie in cui la autovettura era stata utilizzata come una
vera e propria arma, investendo più volte la vittima attraverso
reiterate manovre di retromarcia, nel deliberato intento di ferirla
o di ucciderla). F Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20786, N. c.
G. (c.c., art. 1917; c.c., art. 2054; l. 24 dicembre 1969, n. 990,
art. 1; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 122). [RV65040802]
Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative – Conte-
stazione – Verbale – Notif‌icazione – Violazioni del Codice
della strada – Notif‌ica a persona residente in altro Stato
membro dell’Unione europea – Modalità – Procedura ex
art. 14 del Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio – Disciplina – Applicabilità della
sola normativa dello stato di destinazione e non di quello
di spedizione – Estensione della procedura ad organi di-
versi dallo Stato – Ammissibilità.
In tema di notif‌ica di verbale di accertamento di violazione am-
ministrativa a persona residente in altro Stato membro dell’U-
nione europea, la validità della procedura di cui all’art. 14 del
Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che consente agli Stati membri, in virtù del criterio
del reciproco aff‌idamento, di avvalersi direttamente del servizio
postale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento o altro mezzo equivalente, non può essere condizionata
all’applicazione all’estero di ulteriori modalità stabilite dalle leg-
gi nazionali in materia di notif‌ica tramite posta, dovendosi os-
servare le sole disposizioni dello Stato membro di destinazione
che siano dettate in modo speciale per la concreta esecuzione
dei singoli atti previsti dalla sua legislazione. Tale procedura è
applicabile a tutti gli organi, ivi compresi i Comuni, che siano le-
gittimati nell’ordinamento interno di ogni Stato membro a porre
in essere le attività notif‌icatorie. (Fattispecie relativa a notif‌ica
di verbale di accertamento effettuata a mezzo posta dal Comune
di Firenze nei confronti di cittadino tedesco residente in Germa-
nia ai sensi dell’art. 201 del codice della strada). F Cass. civ., sez.
VI, 11 settembre 2018, n. 22000, P. c. Comune di Firenze (nuovo
c.s., art. 201; reg. nuovo c.s., art. 385; c.p.c., art. 149; l. 20
novembre 1982, n. 1982, art. 890; reg. 13 novembre 2007, n.
1393, art. 14). [RV65035501]
Applicazione delle sanzioni – Fermo amministrativo
conseguente a violazione del codice della strada – Oppo-
sizione – Competenza del giudice di pace – Sussistenza
– Fondamento.
Il giudizio di opposizione a fermo amministrativo conseguen-
te a violazioni del codice della strada rientra nella competenza
per materia del giudice di pace, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 205 del d.l.vo n. 285 del 1992 e 22-bis della l. n. 689
del 1981, attributivi allo stesso della cognizione, senza limiti di
valore, sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di
notif‌icazione di violazioni del codice della strada, giacché il fer-
mo, che consiste in una misura puramente aff‌littiva, volta ad
indurre il debitore all’adempimento, ha natura alternativa all’e-
secuzione e, dunque, la sua impugnativa si sostanzia in un’azio-
ne di accertamento negativo della pretesa creditoria, soggetta
alle regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di
riparto della competenza per materia e per valore. F Cass. civ.,
sez. VI, 12 settembre 2018, n. 22150, V.D. c. Equitalia sud S.p.a.
ed altro (nuovo c.s., art. 205; l. 24 novembre 1981, n. 689, art.
22 bis). [RV65035601]
Applicazione delle sanzioni – Opposizione – Violazioni
del Codice della strada – Impugnazione della comunica-
zione di preavviso di iscrizione ipotecaria – Denuncia
dell’omessa conoscenza dell’atto presupposto – Contesta-
zione del credito sanzionatorio – Natura – Opposizione
a verbale di accertamento – Conseguenze – Competenza
per materia del giudice di pace – Sussistenza.
L’impugnazione del preavviso d’iscrizione ipotecaria ai sensi
dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 emesso sulla base di cartel-

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