Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 6/2017
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Benef‌ici – Devolu-
zione del punto concernente il trattamento sanzionato-
rio.
In tema di cognizione del giudice di appello, una volta devolu-
to il punto relativo al trattamento sanzionatorio, il giudice di
appello ha il potere di intervenire sulla pena e, quindi, di conce-
dere anche sanzioni sostitutive, pur in assenza di una esplicita
richiesta da parte dell’imputato. F Cass. pen., sez. IV, 1 agosto
2016, n. 33586 (ud. 22 marzo 2016), Magini (c.p.p., art. 597).
[RV267441]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Reato da consumato a tentato.
In caso di riforma in appello della sentenza di primo grado, qua-
lora sia ritenuto integrato il delitto tentato e non consumato, il
giudice dell’impugnazione non è tenuto ad operare la diminuzio-
ne sulla pena stabilita dal primo giudice per la corrispondente
ipotesi di delitto consumato, dovendo, invece, determinare la
pena "ex novo" nell’ambito della diversa e minore forbice edit-
tale prevista per il reato tentato, ferma la necessità di applicare
comunque una riduzione rispetto alla pena originaria. F Cass.
pen., sez. VI, 6 luglio 2016, n. 27942 (ud. 31 maggio 2016), Perro-
ne (c.p.p., art. 597; c.p., art. 56). [RV267391]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in pe-
ius – Sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73,
comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 30.
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di ap-
pello che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato,
nell’applicare la norma più favorevole, sopravvenuta dopo la
sentenza di primo grado, in relazione alla fattispecie prevista
dall’art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, operi,
nella rideterminazione della pena, l’aumento per la recidiva, ri-
tenuta dal primo giudice soccombente rispetto alla circostanza
attenuante del fatto di lieve entità, divenuta ipotesi autonoma di
reato. F Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2016, n. 23882 (ud. 23 feb-
braio 2016), Lamine (c.p., art. 2; c.p.p., art. 597; d.p.r. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 73). [RV267064]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Esame
dell’imputato contumace richiesto dal difensore.
La mancata presenza dell’imputato alla prima udienza del giu-
dizio di appello, con conseguente dichiarazione di contumacia,
non può essere interpretata come rinuncia a sottoporsi all’esa-
me, richiesto dal difensore, posto che una volontà, espressa o
meno, in tal senso è concepibile solo quando il predetto mezzo
di prova sia già stato disposto e solo nell’udienza in cui doveva
essere assunto. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato il riget-
to, da parte del giudice di appello, dell’istanza di ammissione
dell’esame dell’imputato previa rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale ex art. 603, comma quarto cod. proc. pen., sulla
base della mera assenza dello stesso alla prima udienza). F Cass.
pen., sez. VI, 24 marzo 2016, n. 12544 (ud. 16 febbraio 2016),
Taormina ed altro (c.p.p., art. 603). [RV267417]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Riforma
della sentenza di assoluzione agli effetti civili.
Il giudice di appello che riformi, ai soli f‌ini civili, la sentenza as-
solutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento
dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è
obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’uff‌icio.
F Cass. pen., sez. un., 6 luglio 2016, n. 27620 (ud. 28 aprile 2016),
Dasgupta (c.p.p., art. 530; c.p.p., art. 576; c.p.p., art. 593;
c.p.p., art. 603; c.p.p., art. 605; c.p.p., art. 606). [RV267489]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Riforma
sentenza di assoluzione.
La previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett. d) della Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di
esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la
convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come def‌inito
dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costitu-
isce parametro interpretativo delle norme processuali interne
- implica che il giudice di appello, investito della impugnazio-
ne del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di
primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato,
con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichia-
rative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando
la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto,
anche d’uff‌icio, ai sensi dell’art. 603, comma terzo, cod. proc.
pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame
dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del proces-
so, ritenute decisive ai f‌ini del giudizio assolutorio di primo gra-
do. F Cass. pen., sez. un., 6 luglio 2016, n. 27620 (ud. 28 aprile
2016), Dasgupta (l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6; c.p.p., art.
192; c.p.p., art. 438; c.p.p., art. 442; c.p.p., art. 533; c.p.p., art.
603). [RV267487]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Riforma
sentenza di assoluzione.
La necessità per il giudice dell’appello di procedere, anche d’uf-
f‌icio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa
nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un
diverso apprezzamento dell’attendibilità di una dichiarazione ri-
tenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità
soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone "puro"; b)
per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento
connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fer-
mo restando che, in questi ultimi due casi, l’eventuale rif‌iuto di
sottoporsi all’esame non potrà comportare conseguenze pregiu-
dizievoli per l’imputato); e) per il soggetto "vulnerabile" (salva
la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sotto-
porre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un
ulteriore stress); f) per l’imputato che abbia reso dichiarazioni
"in causa propria" (dal cui rif‌iuto non potrebbe, tuttavia, conse-
guire alcuna preclusione all’accoglimento della impugnazione).
F Cass. pen., sez. un., 6 luglio 2016, n. 27620 (ud. 28 aprile 2016),
Dasgupta (c.p.p., art. 197; c.p.p., art. 197 bis; c.p.p., art. 210;
c.p.p., art. 503; c.p.p., art. 530; c.p.p., art. 593). [RV267488]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Riforma
sentenza di assoluzione.
Nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo
grado, fondata su una diversa valutazione della concludenza
delle dichiarazioni ritenute decisive, l’impossibilità di proce-
dere alla necessaria rinnovazione dibattimentale della prova
dichiarativa - ad esempio per irreperibilità, infermità o decesso
del soggetto da esaminare - preclude il ribaltamento del giudizio
assolutorio "ex actis", fermo restando il dovere del giudice di
accertare sia la effettiva sussistenza della causa preclusiva alla
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6/2017 Arch. nuova proc. pen.
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nuova audizione, sia che la sottrazione all’esame non dipenda
nè dalla volontà di favorire l’imputato nè da condotte illecite di
terzi, essendo in tali casi legittimo fondare il proprio convinci-
mento sulle precedenti dichiarazioni assunte F Cass. pen., sez.
un., 6 luglio 2016, n. 27620 (ud. 28 aprile 2016), Dasgupta (c.p.p.,
art. 512; c.p.p., art. 512 bis; c.p.p., art. 526; c.p.p., art. 593;
c.p.p., art. 603). [RV267490]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Riforma
sentenza di assoluzione.
Costituiscono prove decisive al f‌ine della valutazione della ne-
cessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibatti-
mentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello
del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa
concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della
sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto
contribuito a determinare, l’assoluzione e che, pur in presenza
di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal com-
plesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee
ad incidere sull’esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenu-
te dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella
prospettiva dell’appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri
elementi di prova - ai f‌ini dell’esito della condanna. F Cass. pen.,
sez. un., 6 luglio 2016, n. 27620 (ud. 28 aprile 2016), Dasgupta
(c.p.p., art. 192; c.p.p., art. 530; c.p.p., art. 533; c.p.p., art.
593; c.p.p., art. 606). [RV267491]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Riforma
sentenza di assoluzione.
È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett.
e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio
"al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all’art. 533, comma
primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugna-
zione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’im-
putato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una
diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle
quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell’art.
603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei
casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia
impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la
contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con
riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisi-
ve, pur senza fare specif‌ico riferimento al principio contenuto
nell’art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la
Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impu-
gnata. F Cass. pen., sez. un., 6 luglio 2016, n. 27620 (ud. 28 aprile
2016), Dasgupta (c.p.p. art. 192; c.p.p. art. 530; c.p.p. art. 533;
c.p.p. art. 593; c.p.p. art. 603; l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6).
[RV267492]
Facoltà del giudice di appello – Annullamento – Tassa-
tività dei casi.
In tema di poteri del giudice di appello, l’illegittimo diniego di
accesso al rito abbreviato non rientra tra i casi tassativi di atti
affetti da nullità assolute ed insanabili che, ai sensi dell’art. 604
cod. proc. pen., legittimano l’annullamento della sentenza, de-
terminando, invece, solo l’effetto di inf‌iciare la legalità del pro-
cedimento di quantif‌icazione della pena da inf‌liggere qualora si
pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna.
(In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice di appello
deve procedere alla celebrazione del giudizio di secondo grado,
valutando, all’esito, l’eventuale applicabilità della diminuente
prevista dall’art. 442 cod. proc. pen. in caso di ritenuta infon-
datezza del rigetto della richiesta, sempre che l’imputato abbia
coltivato l’istanza di rito speciale nel corso del giudizio di primo
grado, immutata nel suo contenuto ed abbia formulato specif‌ica
censura al riguardo nell’atto di appello). F Cass. pen., sez. I, 26
maggio 2016, n. 22136 (c.c. 15 gennaio 2016), Conf‌l. comp. in
proc. Chirico (c.p.p., art. 438; c.p.p., art. 597; c.p.p., art. 604).
[RV267305]
Incidentale – Appello incidentale proposto dal re-
sponsabile civile per contestare la proponibilità della
domanda di risarcimento nei suoi confronti – Assenza di
appello principale dell’imputato sul medesimo capo.
È inammissibile l’appello incidentale proposto dal responsabile
civile al f‌ine di contestare la proponibilità della domanda di ri-
sarcimento del danno nei suoi confronti nel caso in cui l’imputa-
to, limitandosi ad impugnare la pronuncia di colpevolezza, non
abbia appellato anche i capi della sentenza riguardanti l’azione
civile, posto che l’appello incidentale deve limitarsi ai capi e ai
punti della decisione oggetto dell’appello principale e a quel-
li che hanno connessione essenziale con essi, mentre, invece,
il rapporto processuale che si innesta a seguito dell’esercizio
dell’azione civile nel processo penale è indipendente ed autono-
mo rispetto a quello di natura pubblicistica, che si instaura tra
accusa e difesa in ordine alla pretesa punitiva. F Cass. pen., sez.
IV, 13 maggio 2016, n. 20066 (ud. 10 marzo 2016), Casa Di Cura
Villa Giose Srl e altro (c.p.p., art. 75; c.p.p., art. 538; c.p.p., art.
595). [RV267063]
Incidentale – Appello principale dell’imputato attinen-
te ai prof‌ili di responsabilità – Appello incidentale della
parte civile contro il capo della sentenza che riguarda l’a-
zione civile.
È legittimo l’appello incidentale proposto dalla parte civile
contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l’azio-
ne civile e l’entità del danno risarcibile, in quanto la parte della
sentenza investita dell’appello incidentale risulta logicamente
collegata ai capi ed ai punti relativi all’affermazione della penale
responsabilità dell’imputato, oggetto dell’impugnazione princi-
pale, dalla eventuale modif‌ica dei quali, pertanto, la parte civile
acquiescente ben potrebbe subire una diretta ed immediata in-
f‌luenza negativa. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta
la decisione del giudice di appello che, nel rigettare l’appello
degli imputati che contestavano l’affermazione di responsabi-
lità, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado
riconoscendo una provvisionale alla parte civile, in accoglimen-
to parziale dell’appello incidentale della stessa). F Cass. pen.,
sez. IV, 23 giugno 2016, n. 26166 (ud. 19 maggio 2016), Monter-
mini e altri (c.p.p., art. 574; c.p.p., art. 595; c.p.p., art. 597).
[RV267376]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Richiesta – Udienza prevista dall’art. 447 c.p.p. – Man-
cato avviso alla persona offesa.
In tema di patteggiamento, il mancato avviso alla persona offesa
dell’udienza prevista dall’art. 447 cod. proc. pen. non determi-
na alcuna nullità dell’udienza o della sentenza emessa ex art.
448 cod. proc. pen., neppure dopo l’entrata in vigore del d. lgs.
15 dicembre 2015, n. 212, di attuazione della direttiva 2012/29/
UE sulla tutela delle vittime di reato, in quanto la valutazione in
tale udienza della sola congruità della pena esula dai poteri di
intervento previsti per la vittima, alla quale è attribuito soltanto
il diritto ad essere informata dell’eventuale, conseguente, scar-
cerazione. F Cass. pen., sez. V, 19 luglio 2016, n. 30941 (c.c. 8
giugno 2016), P.O. in proc. V e altro (c.p.p., art. 444; c.p.p., art.
447; c.p.p., art. 448). [RV267426]
Sentenza – Motivazione – Sussistenza del medesimo di-
segno criminoso.
Il giudice del patteggiamento deve, nei limiti della motivazione
semplif‌icata della sentenza, indicare le ragioni dell’accoglimen-
to dell’accordo, dando conto della sussistenza della continua-
zione e del criterio seguito per l’individuazione del reato più gra-
ve rispetto al quale opera l’aumento di pena. F Cass. pen., sez.
IV, 30 maggio 2016, n. 22721 (c.c. 4 febbraio 2016), P.M. in proc.
Galvagno (c.p., art. 81; c.p.p., art. 444). [RV267173]

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