Massimario
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2019
Massimario
Assicurazione obbligatoria
Certificato di assicurazione e contrassegno – Azione di-
retta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del
responsabile – Sussistenza di un valido rapporto assicu-
rativo – Necessità – Esclusione – Esistenza di un contras-
segno autentico – Sufficienza – Contrassegno falsificato o
contraffatto – Esonero di responsabilità dell’assicuratore
– Configurabilità – Limiti – Assenza di un comportamento
colposo dell’assicuratore ingenerante l’affidamento del
danneggiato – Necessità.
In forza del combinato disposto dell’art. 7 della n. 990 del 1969
(attuale art. 127 del D.L.vo n. 209 del 2005) e dell’art. 1901 c.c., il
rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore
della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla
circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non
sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia effi-
cace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai
fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’as-
sicuratore del responsabile è l’autenticità del contrassegno,
non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la
disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell’affidamento del
danneggiato - il quale, pertanto, non è tenuto ad effettuare ac-
certamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciato
solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole
affidamento sull’apparenza della situazione - per escludere la
responsabilità dell’assicuratore in ipotesi di contrassegno con-
traffatto o falsificato occorre che questi provi l’insussistenza di
un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’affida-
mento erroneo del danneggiato stesso. F Cass. civ., sez. III, 13
luglio 2018, n. 18519, G. c. P. (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
7; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 127; c.c., art. 2697;
c.p.c., art. 115; c.p.c., art. 116). [RV64972701]
Cassazione penale
Provvedimenti ricorribili – Applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti – Fattispecie di ricorso del P.M. ex art.
606, comma 2 c.p.p. in caso di omissione della sospensio-
ne della patente di guida.
In tema di reati commessi in violazione delle norme sulla cir-
colazione stradale, nel caso in cui il giudice, accogliendo la do-
manda di patteggiamento, abbia omesso di disporre la sospen-
sione della patente di guida prevista dall’art. 222 cod. strada, il
pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione secon-
do la disciplina generale dettata dall’art. 606, comma secondo,
cod. proc. pen. e non ai sensi dell’art. 448, 2-bis, cod. proc. pen.,
introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione
del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non ri-
conducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza
indicate nella richiamata norma. F Cass. pen., sez. IV, 25 giugno
2018, n. 29179 (c.c. 23 maggio 2018), P.G. in proc. S. (c.p.p., art.
448; c.p.p., art. 606). [RV273091]
Circostanze del reato
Attenuanti – Riparazione del danno – Applicabilità in
caso di lesioni conseguenti a guida in stato di ebbrezza –
Esclusione – Ragioni.
La circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno
non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso
di avvenuto risarcimento delle lesioni che ne sono conseguite,
in quanto la causazione di lesioni a terzi, pur essendo una possi-
bile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione,
non costituisce effetto normale di tale reato secondo il criterio
della c.d. regolarità causale. F Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2018,
n. 31634 (ud. 27 aprile 2018), G. (c.p., art. 62; nuovo c.s., art.
186). [RV273083]
Guida in stato di ebbrezza
Declaratoria di estinzione del reato – Sospensione o revo-
ca della patente – Competenza del prefetto – Fattispecie
relativa a revoca della patente di guida.
In tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia di estinzione
del reato, per causa diversa dalla morte del reo, comporta, nei
casi in cui alla violazione consegua la sanzione amministrativa
accessoria della revoca o della sospensione della patente di gui-
da, la competenza del Prefetto a provvedere in merito, previa
verifica delle condizioni di legge. (Nella fattispecie la Corte, con
riferimento alla statuizione, contenuta nella sentenza impugna-
ta, di trasmissione, ex art. 218 cod. strada, di copia della sen-
tenza al Prefetto per quanto di competenza con riguardo alla
revoca della patente di guida, ha precisato che spetta al Prefet-
to la verifica dei presupposti di legge per l’applicazione di una
sanzione amministrativa, senza vincoli, neppure in ordine all’in-
dividuazione della sanzione da applicare). F Cass. pen., sez. IV,
14 giugno 2018, n. 27405 (ud. 10 maggio 2018), Q. (nuovo c.s.,
art. 218; nuovo c.s., art. 219; nuovo c.s., art. 221; nuovo c.s.,
art. 222; nuovo c.s., art. 224). [RV273088]
Patente
Guida senza patente – Reato depenalizzato che sia anche
estinto per prescrizione – Trasmissione degli atti all’auto-
rità amministrativa – Esclusione.
In tema di depenalizzazione, il giudice non è tenuto a trasmette-
re gli atti all’autorità amministrativa qualora il reato depenaliz-
zato sia anche estinto per intervenuta prescrizione. (Fattispecie
relativa al reato di cui all’art. 116 C.d.S., depenalizzato dall’art.
3, D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8). F Cass. pen., sez. V, 16 maggio
2018, n. 21686 (ud. 28 febbraio 2018), I. (nuovo c.s., art. 116).
[RV273038]
Rilasciata da stato estero – Validità nel territorio dello
stato italiano – Falsificazione del documento – Sussisten-
za del reato previsto dagli artt. 477 e 482 c.p. – Condi-
zioni.
La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata
da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477
e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di
tale documento, fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada, ai fini
della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese; il con-
trollo giudiziale deve, tuttavia, limitarsi alla verifica della resi-
denza dello straniero in Italia da non oltre un anno senza esten-
dersi alle ulteriori condizioni richieste dal cod. strada - titolarità
del permesso internazionale di guida o traduzione ufficiale in
lingua italiana della patente - che non riguardano la validità ed
efficacia del predetto documento. F Cass. pen., sez. V, 17 maggio
2018, n. 21929 (ud. 17 aprile 2018), R. (c.p., art. 477; c.p., art.
482; nuovo c.s., art. 135; nuovo c.s., art. 136). [RV273022]
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