Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. ass. e resp. 12/2018
Massimario
Assicurazione obbligatoria
Risarcimento danni – Azione diretta del danneggiato con-
tro l’assicuratore del responsabile – Spettanza – Condi-
zioni – Luogo del sinistro – "Aree equiparate alle strade
di uso pubblico" di cui all’art. 1 L. n. 990/1969 – Nozione
– Fattispecie relativa a cantiere di lavoro.
Ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 (applicabili
"ratione temporis"), l’azione diretta nei confronti dell’assicura-
tore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro
sia avvenuto in un’area che, sebbene privata, possa equipararsi
alla strada di uso pubblico, in quanto aperta ad un numero in-
determinato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente
lecito, pur se appartenenti ad una o più categorie specif‌iche e
pur se l’accesso avvenga per f‌inalità peculiari e in particolari
condizioni. (Principio affermato in fattispecie relativa ad un
cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi
aveva rapporti commerciali con l’impresa). F Cass. civ., sez. III,
28 giugno 2018, n. 17017, C. ed altri c. Compagnia Assic. A. ed
altra (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 18). [RV64951201]
Risarcimento danni – Ritardo colpevole nell’ademoimen-
to – Svalutazione monetaria.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione
dell’assicuratore ex art. 1917 c.c. costituisce debito di valuta e
non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esi-
gibile il debito dell’assicurato nei confronti del danneggiato; tut-
tavia l’assicurato, che a causa del ritardo nella liquidazione del
danno debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore
di quella che avrebbe corrisposto all’epoca del sinistro, va inden-
nizzato del pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria,
causato dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del mas-
simale. È però necessario, a tale f‌ine, che l’assicurato ne faccia
esplicita tempestiva richiesta, non potendo la relativa domanda
ritenersi implicita nella chiamata in causa dell’assicuratore da
parte dell’assicurato stesso nel corso del giudizio instaurato dal
terzo danneggiato, né potendo tale domanda essere proposta per
la prima volta in appello. F Cass. civ., sez. III, 15 giugno 2018, n.
15752, G. c. P. (c.c., art. 1917; c.c., art. 1224). [RV64941501]
Comunione dei diritti reali
Condominio negli edif‌ici – Parti comuni dell’edif‌icio – Au-
tovettura di un condomino lasciata in sosta per oltre un
anno davanti alla rampa di accesso a garage condominia-
le.
In tema di condominio negli edif‌ici, ove l’uso della cosa comune
da parte di uno dei condomini avvenga in modo da impedire
quello, anche solo potenziale, degli altri partecipanti, mentre il
danno patrimoniale per il lucro interrotto è da ritenere "in re
ipsa", non altrettanto è da dirsi in relazione al danno non pa-
trimoniale, quale disagio psico-f‌isico conseguente alla mancata
utilizzazione di un’area comune condominiale, potendosi am-
mettere il ristoro di tale ultima posta risarcitoria solo in con-
seguenza della lesione di interessi della persona di rango costi-
tuzionale o nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi
dell’art. 2059 c.c., e sempre che si tratti di una lesione grave e di
un pregiudizio non futile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
decisione di merito, che aveva escluso il risarcimento del danno
non patrimoniale in un caso di occupazione stabile, mediante
un’autovettura lasciata in sosta per l’intero giorno e da oltre un
anno, dello spazio antistante la rampa di accesso al garage con-
dominiale). F Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2018, n. 17460, L. c. P.
(c.c., art. 1102; c.c., art. 1223; c.c., art. 2059). [RV64926901]
Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative – Contesta-
zione – Verbale – Opposizione – Violazioni del codice della
strada – Proposizione dell’appello – Omessa notif‌icazione
del ricorso e del decreto di f‌issazione dell’udienza – Im-
procedibilità dell’appello.
In tema di opposizione al verbale di accertamento di violazione
del codice della strada, il giudizio di appello, in quanto rego-
lato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L.vo n.
150 del 2011, deve essere proposto con le modalità e nei termini
previsti dall’art. 434 c.p.c., sicché, nel caso in cui il ricorrente,
nonostante la rituale comunicazione dell’udienza di discussio-
ne f‌issata ex art. 435 c.p.c., non provveda a notif‌icare l’atto di
appello o, partecipando a tale udienza, non adduca alcun giusti-
f‌icato impedimento al f‌ine di essere rimesso in termini ai sensi
dell’art. 153 c.p.c., va dichiarata anche d’uff‌icio l’improcedibilità
dell’impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l’improce-
dibilità del gravame, avendo l’appellante omesso di notif‌icare
alla controparte il ricorso e il decreto di f‌issazione dell’udienza
e riguardando il disposto di cui all’art. 7, comma 7, D.L.vo n. 150
del 2011, che pone tale onere a carico della cancelleria, il solo
giudizio di primo grado). F Cass. civ., sez. VI, 21 giugno 2018, n.
16390, L. c. Prefettura di Modena (c.p.c., art. 434; c.p.c., art.
435; c.p.c., art. 153; d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art. 6;
d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art. 7). [RV64923401]
Accertamento delle violazioni amministrative – Conte-
stazione differita di un’infrazione al codice della strada
– Motivazione contenuta nel verbale di accertamento.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice
della strada, fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le
quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri
casi è necessario che, quando si proceda a contestazione diffe-
rita, il verbale notif‌icato agli interessati contenga anche l’indi-
cazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata; su tale motivazione è ammissibile il sindacato giuri-
sdizionale, con il limite dell’insindacabilità delle modalità di or-
ganizzazione del servizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto, da un
lato, suff‌iciente l’indicazione del motivo per cui la contestazione
non era stata immediata e, dall’altro, insindacabile la scelta di
procedere a redigere il verbale presso i locali della polizia mu-
nicipale in seguito al verif‌icarsi di un sinistro). F Cass. civ., sez.
II, 9 luglio 2018, n. 18023, L. c. C. (nuovo c.s., art. 200; nuovo
c.s., art. 201; l. 29 luglio 2010, n. 120, art. 36). [RV64958801]
Applicazione delle sanzioni – Sanzioni amministrative
per violazione del codice della strada – Opposizione – Ap-
pello e ricorso per Cassazione – Notif‌ica all’Avvocatura
dello Stato – Necessità.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione
del codice della strada, la facoltà concessa all’amministrazio-
ne resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di
funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di
primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione
le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte

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