Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. ass. e resp. 11/2018
Massimario
Assicurazione obbligatoria
Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti
dell’assicuratore – Litisconsorti necessari – Individuazio-
ne – Veicolo con targa di prova.
Nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore
della targa prova, è litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 144
del D.L.vo n. 209 del 2005 (ovvero dell’art. 23 della L. n. 990 del
1969), il titolare dell’autorizzazione a circolare con quest’ultima
e non il proprietario del veicolo. F Cass. civ., sez. III, 29 maggio
2018, n. 13379, A. S.p.a. c. V. ed altri (l. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 23; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144; c.p.c.,
art. 102; d.p.r. 4 novembre 2001, n. 474, art. 1). [RV64879701]
Risarcimento danni – Richiesta di risarcimento all’assi-
curatore – Pluralità di danneggiati dallo stesso sinistro –
Onere dell’assicuratore di provare le loro richieste risar-
citorie – Sussistenza – Risarcimento di alcuni danneggiati
– Incapienza del massimale – Opponibilità ai danneggiati
non risarciti – Esclusione – Limiti – Facoltà dell’assicu-
ratore di provare che quanto pagato era effettivamente
dovuto – Sussistenza – Conseguenze – Fondamento.
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, qualora vi siano più persone
danneggiate nello stesso sinistro, l’assicuratore deve provve-
dere, usando la normale diligenza, all’identif‌icazione di tutti i
danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata
in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella
misura proporzionalmente ridotta ai sensi dell’art. 27, comma 1,
della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" vigente); ove ciò non
abbia fatto, non può opporre ai danneggiati non risarciti l’inca-
pienza del massimale, ma deve rispondere f‌ino alla concorrenza
dell’ammontare del medesimo nei confronti di ciascun danneg-
giato. Peraltro, nel giudizio promosso dal danneggiato non an-
cora risarcito, l’assicuratore conserva la facoltà di dimostrare
che quanto pagato era effettivamente dovuto, siccome corri-
spondente al danno subito dal danneggiato risarcito; in tal caso,
il suo debito verso il danneggiato non risarcito sarà proporzio-
nalmente ridotto nei limiti della quota di indennizzo che, nel ri-
spetto della "par condicio", sarebbe spettata al danneggiato pre-
cedentemente soddisfatto. F Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2018,
n. 13394, T. c. Società Cattolica di Assicurazioni s.c.a.r.l. (c.p.c.,
art. 102; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 27). [RV64903701]
Cassazione civile
Motivi del ricorso – Vizi di motivazione – Mancato esa-
me delle risultanze della CTU – Idoneità ad integrare il
motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Conf‌igu-
rabilità – Espletamento di più consulenze tecniche – So-
luzioni prospettate difformi tra loro – Scelta del giudice
– Motivazione specif‌ica – Necessità – Fattispecie in tema
di liquidazione del danno biologico conseguente a sini-
stro stradale.
Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio
della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cas-
sazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi
nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio ricorre anche nel
caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate
più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi solu-
zioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda
consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giusti-
f‌icare la propria preferenza, limitandosi ad un’acritica adesione
ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza
dare adeguata giustif‌icazione del suo convincimento mediante
l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valuta-
zione specif‌icamente seguiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato
la sentenza di merito che, in un giudizio per il risarcimento del
danno biologico, aveva ridotto la percentuale di invalidità ri-
conosciuta dal primo giudice avvalendosi acriticamente della
CTU rinnovata ed omettendo del tutto non solo di sviluppare
un’analisi comparativa, ma anche di menzionare le diverse con-
clusioni cui era giunto l’ausiliare di primo grado). F Cass. civ.,
sez. III, 31 maggio 2018, n. 13770, T. c. Unipolsai Assicurazioni
s.p.a. (c.c., art. 2043; c.p.c., art. 61; c.p.c., art. 116; c.p.c., art.
360). [RV64915101]
Depenalizzazione
Applicazione delle sanzioni – Pagamento in misura ri-
dotta – Termine – Violazioni del Codice della strada – Ri-
tardo nel pagamento – Conseguenze – Acconto sul totale.
In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del
codice della strada, il pagamento in misura ridotta è consentito,
ai sensi dell’art. 202, comma 1, del codice stesso, entro i ses-
santa giorni dalla contestazione. Pertanto, ove l’adempimento
avvenga in data successiva allo spirare del termine indicato,
il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla
metà del massimo della sanzione, a norma dell’art. 203, comma
3, del medesimo codice, mentre la somma pagata in ritardo va
trattenuta come acconto sul totale. F Cass. civ., sez. II, 5 giugno
2018, n. 14368, M. c. Comune di Verona (nuovo c.s., art. 202;
nuovo c.s., art. 203; nuovo c.s., art. 206; d.p.r. 16 dicembre
1992, n. 495, art. 389). [RV64897301]
Espropriazione per pubblico interesse (o
utilità)
Procedimento – Indennità di espropriazione – Terreno
espropriato in una fascia di rispetto stradale.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’inclusione del
terreno espropriato in una fascia di rispetto stradale vale a
qualif‌icarlo come non edif‌icabile, ai f‌ini della determinazione
dell’indennità di espropriazione, trattandosi di una limitazione
legale della proprietà, avente carattere generale, in quanto con-
cernente, sotto il prof‌ilo soggettivo, tutti i cittadini proprietari
di determinati beni che si trovino nella medesima situazione e,
sotto il prof‌ilo oggettivo, beni immobili individuati "a priori" per
categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispet-
to a un’opera pubblica stradale o ferroviaria, non rilevando in
senso contrario che il terreno sia collocato all’interno di un pia-
no di insediamento industriale (P.I.P.) o di un piano di edilizia
economica e popolare (P.E.E.P.). F Cass. civ., sez. I, 6 giugno
2018, n. 14632, C. c. C. (d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, art. 32;
327, art. 40). [RV64894001]
Procedimento civile in genere
Domanda giudiziale – Interpretazione e qualif‌icazione
– Azione risarcitoria in conseguenza di sinistro stradale
– Deduzione di corresponsabilità mediante richiamo ge-

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