Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. ass. e resp. 6/2018
Massimario
Assicurazione obbligatoria
Ambito di applicabilità – Operatività della R.C.A. – No-
zione di circolazione – Sosta del veicolo – Inclusione –
Condizioni – Fattispecie in tema di sinistro determinatosi
durante le operazioni di carico e scarico, da un trattore,
di un pesante cancello.
Rientrano nel concetto di circolazione stradale ex art. 2054
c.c., dando luogo all’applicabilità della normativa sull’assicura-
zione per la R.C.A., anche la sosta del veicolo nonché, quando
avvengono sulla via pubblica, le operazioni di carico o scarico
del veicolo - in funzione del suo avvio alla circolazione - ovvero
qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale
apertura, chiusura sportelli, ecc.). Ne consegue che, per l’ope-
ratività della garanzia per R.C.A., è necessario che il veicolo,
nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa
parif‌icata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in ter-
mini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non
solo sotto il prof‌ilo logico, ma anche sotto quello di eventuali
previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in
concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristi-
che del veicolo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza di merito, che aveva escluso la riconducibilità all’art.
2054 c.c. ed alla disciplina della R.C.A. del sinistro determinato-
si durante le operazioni di carico e scarico, da un trattore, di un
pesante cancello, scivolato sulla gamba dell’originario attore a
seguito di un piccolo spostamento del veicolo). F Cass. civ., sez.
VI, 22 novembre 2017, n. 27759, S. c. UGF Assicurazioni S.p.a.
(c.c., art. 2054; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 122; l. 24
dicembre 1969, n. 990, art. 1; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
18). [RV64684201]
Risarcimento danni – Corresponsione dell’indennizzo
da parte dell’Inail – Rimborso – Azione diretta nei con-
fronti dell’assicuratore del responsabile del danno – Am-
missibilità – Azione ex art. 1916 c.c. nei confronti del ter-
zo responsabile – Ammissibilità – Ragioni.
In forza del disposto dell’art. 28, comma 2, della legge 24 dicem-
bre 1969, n. 990 (oggi trasfuso nell’art. 142 del d.l.vo 7 settembre
2005, n. 209), in caso di infortunio dovuto ad incidente stradale,
l’ente gestore dell’assicurazione sociale (I.N.A.I.L.) che ha corri-
sposto l’indennizzo all’infortunato può, nei limiti risultanti dalla
sentenza della Corte cost. 6 giugno 1989, n. 319, agire diretta-
mente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del dan-
no per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le presta-
zioni erogate al danneggiato, nel quale giudizio il responsabile è
privo di legittimazione passiva. La citata normativa speciale non
ha però abrogato l’ultimo comma dell’art. 1916 c.c., che con-
sente all’ente di assicurazione sociale di valersi dello strumento
surrogatorio, previsto da detta norma, nei confronti del terzo
responsabile, sicchè all’ente medesimo è dato di proporre l’una
o l’altra azione in surrogazione, attenendo le stesse a rappor-
ti differenti e diversamente disciplinati. F Cass. civ., sez. III, 23
novembre 2017, n. 27869, Inail c. Allianz S.p.a. (c.c., art. 1916;
d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 142; l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 28). [RV64664601]
Risarcimento danni – Domanda risarcitoria nei con-
fronti del responsabile e dell’assicuratore R.C.A. – Fal-
limento del responsabile – Rinuncia alla domanda nei
confronti della curatela – "Vis attractiva" della procedura
fallimentare – Improcedibilità del giudizio risarcitorio –
Esclusione – Fondamento.
Quando sia proposta una domanda di risarcimento del danno da
sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che
ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabili-
tà civile, il fallimento del primo comporta l’improseguibilità di
qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei
confronti del suo assicuratore, con conseguente devoluzione
al tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al
passivo, salvo che il danneggiato, dopo l’interruzione e la rias-
sunzione del giudizio nei confronti della curatela, non rinunci
ad ogni pretesa verso questa e si limiti a chiedere la condanna
diretta dell’assicuratore, nel qual caso la partecipazione (per ef-
fetto del litisconsorzio necessario) dell’assicurato sottoposto a
procedura concorsuale (in persona del curatore fallimentare o
del commissario liquidatore) non rende operante la "vis attrac-
tiva" della procedura, giacché la pronuncia giudiziale non può
incidere sulla massa e inf‌luire sulla "par condicio creditorum".
F Cass. civ., sez. VI, 22 novembre 2017, n. 27756, M. ed altri c.
Società Cattolica di assicurazione ed altri (l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 23; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 52; r.d. 16 mar-
zo 1942, n. 267, art. 53; c.c., art. 2054). [RV64695401]
Cassazione penale
Poteri della Cassazione – Accertamento di fatto – Ri-
costruzione di un incidente stradale – Determinazione
dell’eff‌icienza causale di condotte indipendenti – Sinda-
cabilità in sede di legittimità – Esclusione.
La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e
nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una
serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di
legittimità se sorretti da adeguata motivazione. F Cass. pen., sez.
IV, 7 dicembre 2017, n. 54996 (ud. 24 ottobre 2017), B.P. (c.p.p.,
art. 606). [RV271679]
Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative – Conte-
stazione – Immediata – Impossibilità – Indicazione delle
ragioni nel verbale – Necessità – Fattispecie relativa a
tratto di strada che non impediva agli organi accertatori
di posizionarsi in modo tale da fermare l’autovettura.
In materia di accertamento di violazione dei limiti di velocità
compiuto mediante apparecchiature di controllo (c.d. autove-
lox), per quanto, nell’ipotesi in cui queste consentano la rile-
vazione dell’illecito solo in tempo successivo – ovvero dopo
che il veicolo sia già a distanza dal luogo di accertamento -,
l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi con tali
caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni
circa la contestazione immediata, allorquando il tratto di stra-
da controllato permetta agli organi di Polizia stradale di posi-
zionarsi in modo da poter fermare l’autovettura, il verbale non
può limitarsi a rilevare che l’accertamento sia stato effettuato
mediante autovelox, ma deve specif‌icare la ragione per la qua-
le non sia stata possibile la contestazione immediata. ((Nella
specie, la S.C. ha confermato la decisione d’appello, che aveva
accolto l’opposizione avverso il verbale della contravvenzione
per omessa indicazione delle ragioni dell’impossibilità di conte-
stazione immediata nonostante il tratto percorso non impedisse

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