Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 2/2017
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice d’appello – Circostanze – Atte-
nuanti generiche.
Il giudice d’appello può legittimamente riconoscere le atte-
nuanti generiche anche "ex off‌icio", ma il mancato esercizio di
tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall’art. 597, comma
quinto, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, nè è
conf‌igurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza
di specif‌ica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giu-
dizio di secondo grado. F Cass. pen., sez. V, 16 settembre 2015,
n. 37569 (ud. 8 luglio 2015), Tota e altro (c.p., art. 62 bis; c.p.p.,
art. 597). [RV264552]
Cognizione del giudice d’appello – Dichiarazione di uf-
f‌icio di inutilizzabilità di sommarie informazioni testimo-
niali irritualmente acquisite in primo grado – Legittimità.
È legittima la dichiarazione di inutilizzabilità pronunciata di uf-
f‌icio dal giudice di appello con riferimento a verbali di somma-
rie informazioni testimoniali rese dalla persona offesa alla po-
lizia giudiziaria ed irritualmente acquisiti nel giudizio di primo
grado. (In motivazione, la Corte ha in particolare evidenziato
che la violazione del divieto di lettura e di utilizzazione previsto
dall’art. 514 cod. proc. pen. per i verbali e gli atti della polizia
giudiziaria è rilevabile anche di uff‌icio in ogni stato e grado del
procedimento). F Cass. pen., sez. III, 21 settembre 2015, n. 38146
(ud. 9 luglio 2015), V. (c.p.p., art. 351; c.p.p., art. 500; c.p.p.,
art. 514; c.p.p., art. 597). [RV264729]
Cognizione del giudice d’appello – Divieto di "reforma-
tio in peius" – Diversa e più grave def‌inizione giuridica
del fatto.
In tema di divieto di "reformatio in peius" ex art. 597, comma
terzo, il giudice d’appello, quando attribuisce al fatto una qua-
lif‌icazione giuridica diversa, non esorbitante però dalla compe-
tenza per materia del giudice di primo grado, trattiene il pro-
cedimento e decide su di esso; viceversa, se riconosce il fatto
come estraneo e superiore alla competenza per materia del pri-
mo giudice, non può trattenere il procedimento e decidere, ma
deve annullare la sentenza impugnata ed ordinare la trasmissio-
ne degli atti al pubblico ministero presso il competente giudice
di primo grado. F Cass. pen., sez. I, 3 settembre 2015, n. 35909
(ud. 7 maggio 2015), D’Elpidio (c.p.p., art. 24; c.p.p., art. 597).
[RV264697]
Cognizione del giudice d’appello – Divieto di "reforma-
tio in peius" – Impugnazione del solo imputato.
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello
che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubri-
cazione del reato per cui vi era stata condanna in primo grado
in altro meno grave e ad un corretto giudizio di bilanciamento
delle circostanze, deteriore rispetto a quello formulato erronea-
mente dal giudice di prime cure, purchè venga irrogata una pena
non superiore a quella inf‌litta dal primo giudice. F Cass. pen.,
sez. II, 27 ottobre 2015, n. 43288 (ud. 1 ottobre 2015), Frezza
(c.p.p., art. 597; c.p., art. 69). [RV264781]
Cognizione del giudice di appello – Appello proposto
esclusivamente dalla parte civile – Regola di giudizio da
applicarsi.
Nel giudizio di appello, instaurato a seguito di impugnazione
proposta dalla sola parte civile, il giudice è tenuto a valutare
la sussistenza della responsabilità dell’imputato secondo i pa-
rametri del diritto penale e non facendo applicazione di regole
proprie del diritto civile, le quali conf‌igurano anche ipotesi di
inversione dell’onore della prova ovvero di responsabilità og-
gettiva. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato con rinvio al giu-
dice civile la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di
appello, il quale, riformando la decisione di primo grado, aveva
affermato la responsabilità dell’imputato sulla base della dispo-
sizione dettata dall’art. 2052 cod. civ.). F Cass. pen., sez. IV, 26
ottobre 2015, n. 42995 (ud. 18 giugno 2015), Gentile (c.c., art.
2052; c.p.p., art. 76; c.p.p., art. 576; c.p.p., art. 597; c.p.p., art.
622). [RV264751]
Decisioni in camera di consiglio – Rideterminazione
della pena accessoria – Giudice dell’esecuzione compe-
tente.
Nella ipotesi in cui la Corte di appello abbia modif‌icato la sen-
tenza di primo grado in relazione alla sol pena accessoria, com-
petente a decidere sull’incidente di esecuzione è il giudice di
primo grado. F Cass. pen., sez. I, 12 ottobre 2015, n. 40888 (c.c. 6
ottobre 2015), P.G. in proc. Tarasco (c.p.p., art. 665; c.p.p., art.
671). [RV264797]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Condan-
nato in contumacia restituito nel termine.
Il condannato in contumacia, restituito nel termine per l’impu-
gnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento,
ha diritto ad ottenere la rinnovazione della istruzione in appel-
lo, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la
rinnovazione previste dall’art. 603 cod. proc. pen., in ragione
del necessario coordinamento, in linea con l’art. 6 Cedu, tra
le disposizioni previste dagli artt. 175, comma secondo, e 603,
comma quarto, del codice di rito. F Cass. pen., sez. fer., 4 set-
tembre 2015, n. 35984 (ud. 27 agosto 2015), Ponci (c.p.p., art.
175; c.p.p., art. 176; c.p.p., art. 603; l. 4 agosto 1955, n. 848,
art. 6). [RV264556]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Refor-
matio in peius di una sentenza di assoluzione emessa
all’esito di giudizio abbreviato.
Per riformare "in peius" una sentenza assolutoria emessa all’e-
sito di giudizio abbreviato, il giudice di appello è obbligato - in
base all’art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della
Corte Europea dei diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, nel caso
Dan c. Moldavia - a rinnovare l’istruzione dibattimentale solo
qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell’atten-
dibilità di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede
di integrazione probatoria, ma non anche in relazione alle di-
chiarazioni assunte nella fase delle indagini ed utilizzate ai f‌ini
del giudizio per effetto della scelta dell’imputato di accedere al
rito speciale. F Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2015, n. 38786
(ud. 23 giugno 2015), U. e altro (c.p.p., art. 192; c.p.p., art. 438;
c.p.p., art. 441; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603). [RV264793]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Senten-
za Corte Edu nel caso Dan c. Moldavia.
Il giudice d’appello per procedere alla "reformatio in peius"
della sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto - secon-
do l’art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della
Corte Europea dei diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, nel caso
Dan c. Moldavia - alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimen-
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2/2017 Arch. nuova proc. pen.
MASSIMARIO
tale qualora approdi, in base al proprio libero convincimento,
ad una valutazione di colpevolezza attraverso una rilettura degli
esiti della prova dichiarativa (di cui non ponga in discussione
il contenuto o l’attendibilità), valorizzando gli elementi even-
tualmente trascurati dal primo giudice, ovvero evidenziando gli
eventuali travisamenti in cui quest’ultimo sia incorso nel valuta-
re le dichiarazioni. F Cass. pen., sez. II, 16 ottobre 2015, n. 41736
(ud. 22 settembre 2015), Di Trapani Antonino e altri (c.p.p., art.
530; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603; c.p.p., art. 605; c.p.p., art.
606). [RV264682]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Richiesta – Forma – Procura speciale.
La richiesta di applicazione della pena è atto dispositivo perso-
nalissimo dell’imputato, come tale rivestito di particolari forma-
lità, sicché non è consentito al procuratore speciale dell’impu-
tato di travalicare i limiti del mandato ricevuto né in relazione
alla pena, ove predeterminata, nè con riguardo alle condizioni
cui la richiesta sia stata subordinata; ne deriva che la ratif‌ica di
un concordato affetto dalla violazione dei suddetti limiti deter-
mina la nullità della sentenza. (In applicazione del principio, la
S.C. ha annullato una sentenza di patteggiamento ad una pena,
non sospesa condizionalmente, che il P.M. aveva concordato
con il difensore e procuratore speciale dell’imputato, nonostan-
te quest’ultimo avesse espressamente condizionato la procura
alla concessione del predetto benef‌icio). F Cass. pen., sez. V, 15
settembre 2015, n. 37262 (c.c. 7 settembre 2015), R. (c.p.p., art.
122; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446). [RV264764]
Sentenza – Commissione di un delitto nel quinquennio
– Accertamento del reato ostativo all’estinzione del re-
ato.
La commissione di un delitto nel termine di cinque anni com-
porta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale
è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commis-
sione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorchè
pronunciata oltre il quinquennio. F Cass. pen., sez. I, 29 ottobre
2015, n. 43792 (c.c. 24 settembre 2015), Zampini (c.p.p., art.
445). [RV264753]
Sentenza – Erronea qualif‌icazione giuridica del fatto –
Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione.
In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cas-
sazione deducendo l’erronea qualif‌icazione del fatto contenuto
in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualif‌icazione risulti,
con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto
al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare
escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, qua-
le necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in
fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla con-
testazione. F Cass. pen., sez. VII, 1 ottobre 2015, n. 39600 (c.c.
10 settembre 2015), Casarin (c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 444).
[RV264766]
Sentenza – Obbligo del giudice di pronunciare sentenza
di proscioglimento – Effetti dell’implicito riconoscimento
di colpevolezza.
In tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in re-
lazione alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art
129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa,
poichè la richiesta di applicazione della pena deve essere consi-
derata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronuncia-
re sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino
elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevo-
lezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della
richiesta di applicazione della pena. F Cass. pen., sez. II, 16 ot-
tobre 2015, n. 41785 (c.c. 6 ottobre 2015), Ayari (c.p.p., art. 129;
c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV264595]
Sentenza – Omessa dichiarazione di falsità in atto – Le-
gittimazione della corte di cassazione ad adottare i prov-
vedimenti di cui all’art. 537 c.p.p.
In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di di-
chiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può
adottare direttamente i provvedimenti previsti dall’art. 537 cod.
proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per
una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della
sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di appli-
cazione della pena su accordo delle parti. F Cass. pen., sez. II, 8
ottobre 2015, n. 40403 (c.c. 30 settembre 2015), P.G. in proc. Lalli
(c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 537). [RV264575]
Atti e provvedimenti del giudice penale
Declaratoria di determinate cause di non punibilità –
Sospensione con messa alla prova – Ordinanza di rigetto.
In tema di sospensione del processo per messa alla prova, l’ordi-
nanza di rigetto dell’istanza è autonomamente impugnabile dall’im-
putato con ricorso per cassazione, in quanto l’art. 464 quater,
comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere l’immediata ricor-
ribilità per cassazione contro l’ordinanza che decide sull’istanza di
messa alla prova, non distingue tra provvedimento di accoglimen-
to o di rigetto della richiesta. F Cass. pen., sez. II, 16 ottobre 2015, n.
41762 (c.c. 2 luglio 2015), Dimitriu e altro (c.p., art. 168 bis; c.p.p.,
art. 464 bis; c.p.p., art. 464 quater; c.p.p., art. 568). [RV264888]
Ordinanza – Sospensione con messa alla prova – Ordi-
nanza di rigetto della istanza di sospensione.
L’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l’i-
stanza di sospensione del processo per la messa alla prova
dell’imputato, ai sensi dell’art. 168 bis cod. pen., non è impu-
gnabile in via autonoma, ma solo congiuntamente alla sentenza
che def‌inisce il giudizio. F Cass. pen., sez. V, 12 ottobre 2015,
n. 41033 (c.c. 3 giugno 2015), Mannucci ed altro (c.p., art. 168
bis; c.p.p., art. 464 bis; c.p.p., art. 464 quater; c.p.p., art. 568;
c.p.p., art. 586). [RV264908]
Atti processuali penali
Processo verbale – Contenuto – Verbali della polizia
giudiziaria.
L’omessa indicazione, nel verbale di assunzione di informazioni
rese nella fase delle indagini, del nominativo dei verbalizzanti,
nonché l’omessa sottoscrizione del verbale da parte di chi lo ha
redatto, integrano la nullità prevista dall’art. 142 cod. proc. pen.,
che ha natura relativa, con conseguente onere della parte di ecce-
pirla, a pena di decadenza, immediatamente dopo il compimento
dell’atto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto in-
tempestiva l’eccezione proposta per la prima volta dal difensore
dell’indagato in sede di procedimento di riesame, in quanto, ai
sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., la stessa avrebbe dovuto essere
dedotta, a pena di decadenza, nell’udienza di convalida del fer-
mo). F Cass. pen., sez. I, 9 ottobre 2015, n. 40700 (c.c. 9 settembre
2015), Abdel (c.p.p., art. 142; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 180;
c.p.p., art. 182; c.p.p., art. 351; c.p.p., art. 362). [RV264855]
Azione penale
Notizia di reato – Iscrizione nel registro – Denuncia per
calunnia presentata dall’indagato.
In tema di azione penale, qualora il P.M. proceda per un de-
terminato reato l’eventuale denuncia per calunnia presentata
dall’indagato, fondata sulla sola circostanza che le accuse nei
suoi confronti sono false, non può essere considerata automati-
camente una notizia di reato, spettando, invece, al P.M. la valu-
tazione se qualif‌icare l’atto in questione come una mera difesa e
come tale inserirla nel fascicolo principale o se procedere all’i-
scrizione nel registro notizie di reato, risultando di conseguenza
necessario, in quest’ultimo caso, richiedere al Gip l’eventuale
archiviazione. F Cass. pen., sez. VI, 10 settembre 2015, n. 36685
(c.c. 30 giugno 2015), P.O. in proc. Lemma (c.p.p., art. 335;
c.p.p., art. 408; c.p., art. 368). [RV264669]

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