Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 1/2017
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Benef‌ici – Sostitu-
zione della pena.
Una volta che sia stato devoluto il punto relativo al trattamento
sanzionatorio al giudice d’appello, a quest’ultimo deve ricono-
scersi il potere discrezionale di intervenire sulla pena, e quin-
di anche di concedere di uff‌icio, nei congrui casi, la sanzione
sostitutiva, della cui mancata applicazione va data idonea mo-
tivazione, qualora di essa vi sia stata esplicita richiesta da par-
te dell’imputato. F Cass. pen., sez. III, 25 giugno 2015, n. 26710
(ud. 5 marzo 2015), Natalicchio (c.p.p., art. 597; l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 53; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58).
[RV264022]
Cognizione del giudice di appello – Divieto di reforma-
tio in peius – Assoluzione dalla imputazione ritenuta più
grave in primo grado e rideterminazione della pena per i
reati residui.
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appel-
lo che,sul gravame del solo imputato, assolve questi dal reato
ritenuto più grave nel giudizio di prima cura e ridetermina la
pena per i residui reati senza tuttavia riconoscere ed applicare
le circostanze attenuanti generiche già concesse dal giudice di
primo grado in relazione al fatto per il quale è intervenuto il
proscioglimento. F Cass. pen., sez. V, 8 maggio 2015, n. 19222
(ud. 22 gennaio 2015), Benedetto (c.p., art. 62 bis; c.p.p., art.
597). [RV263703]
Cognizione del giudice di appello – Potere del giudice
di appello di concedere d’uff‌icio le sanzioni sostitutive –
Sussistenza.
In tema di cognizione del giudice di appello, una volta devolu-
to il punto relativo al trattamento sanzionatorio, il giudice di
appello ha il potere di intervenire sulla pena e, quindi, di con-
cedere anche sanzioni sostitutive. Ne consegue che è illegittima
la declaratoria di inammissibilità della richiesta di sostituzione
della pena con il lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma
nono bis. c.d.s., formulata in sede di discussione orale del giu-
dizio di appello, motivata sulla base di una pretesa tardività. F
Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2015, n. 22789 (ud. 9 aprile 2015),
Ligorio (c.p.p., art. 597; nuovo c.s., art. 186). [RV263894]
Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Giu-
dizio abbreviato.
Al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello
non si applica l’art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., che impone
il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difenso-
re. (In motivazione la Corte ha chiarito che, nella menzionata
udienza camerale, la presenza delle parti è facoltativa e solo per
l’imputato è espressamente previsto, dall’art. 599 comma secon-
do, c.p.p., che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare
alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo
impedimento). F Cass. pen., sez. IV, 16 giugno 2015, n. 25143 (ud.
18 dicembre 2014), Piperi (c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 420 ter;
c.p.p., art. 443; c.p.p., art. 599). [RV263852]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Perizia
disposta in primo grado e disattesa dal giudice d’appello.
Il giudice di appello, che disattenda le conclusioni di una perizia
ritualmente disposta e già valorizzata positivamente dal primo
giudice, ha l’obbligo di motivare esaurientemente le ragioni del
suo diverso convincimento e di tenere conto delle censure pro-
poste dalle parti e delle eventuali memorie tecniche difensive,
se prodotte, ma non ha l’obbligo di disporre una nuova perizia,
salvo che non sia in grado di fornire direttamente spiegazioni in
via meramente logica o tecnica. F Cass. pen., sez. III, 28 maggio
2015, n. 22486 (ud. 16 gennaio 2015), P.C. in proc. C. (c.p., art.
609 quater; c.p.p., art. 192; c.p.p., art. 196; c.p.p., art. 498).
[RV263997]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Refor-
matio in peius di una sentenza di assoluzione.
Il giudice di appello che intenda riformare in "peius" la pronun-
cia assolutoria di primo grado ha l’obbligo - in conformità all’art.
6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nel caso Dan c/
Moldavia - di disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibatti-
mentale per assumere direttamente la deposizione del teste
ritenuto inattendibile in primo grado, le cui dichiarazioni siano
decisive per l’affermazione della responsabilità dell’imputato.
F Cass. pen., sez. V, 17 giugno 2015, n. 25475 (ud. 24 febbraio
2015), Prestanicola e altri (c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603).
[RV263903]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Riforma
della sentenza di primo grado agli effetti civili.
Il giudice di appello che riformi, ai soli f‌ini civili, la sentenza,
emessa all’esito di un giudizio abbreviato, sulla base di un diver-
so apprezzamento dell’attendibilità di una prova posta a base
della decisione del primo giudice, non è obbligato a rinnovare
l’istruzione dibattimentale, considerato, da un lato, che i prin-
cipi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011,
nel caso Dan c. Moldavia, concernono l’accusa penale e non le
statuizioni civili e, dall’altro, che ove il processo in cui si inne-
sti l’azione civile sia def‌inito nelle forme del rito abbreviato, la
prova non si forma nel contraddittorio delle parti e non opera il
principio dell’oralità e dell’immediatezza. F Cass. pen., sez. V, 8
aprile 2015, n. 14208 (ud. 29 gennaio 2015), D.V. (c.p.p., art. 438;
c.p.p., art. 593). [RV264077]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Rileva-
bilità d’uff‌icio.
È rilevabile d’uff‌icio, anche in sede di legittimità, la questione
relativa alla violazione dell’art. 6 della CEDU, così come inter-
pretato dalla sentenza della Corte EDU del 4 giugno 2013, nel
caso Hanu c. Romania - per la quale il giudice di appello deve
procedere alla nuova escussione d’uff‌icio, anche in assenza di
richiesta della parte, pena la sostanziale compressione del di-
ritto di difesa - conformemente ai canoni dell’equo processo e
alle esigenze di armonizzazione del sistema processuale. F Cass.
pen., sez. V, 17 giugno 2015, n. 25475 (ud. 24 febbraio 2015), Pre-
stanicola e altri (c.p.p., art. 603; c.p.p., art. 609). [RV263902]
Facoltà del giudice di appello – Sentenza di assoluzione
emessa in primo grado – Sopravvenuta causa estintiva del
reato.
Quando, all’esito del giudizio di primo grado, l’imputato è as-
solto con formula piena e avverso tale decisione, è proposto
gravame del pubblico ministero, il giudice d’appello può dichia-
rare la sopravvenuta estinzione del reato solo se ritiene fondata
l’impugnazione, fornendo adeguata motivazione sul punto. (Fat-
tispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza im-
pugnata che aveva dichiarato la prescrizione del reato per aver
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ritenuto non manifestamente infondati i rilievi mossi dal P.M.
alla decisione di prima cura). F Cass. pen., sez. V, 8 maggio 2015,
n. 19268 (ud. 24 marzo 2015), Luserta e altro (c.p.p., art. 129;
c.p.p., art. 530; c.p.p., art. 531; c.p.p., art. 578). [RV263709]
Sentenza – In genere – Motivazione – Omesso esame di
un motivo di appello astrattamente insuscettibile di acco-
glimento – Nullità della sentenza – Esclusione – Ragioni.
In tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice
di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l’annul-
lamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non
sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto
l’omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio
alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all’omissione può
porre rimedio, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., la Corte di
cassazione quale giudice di legittimità. F Cass. pen., sez. III, 21
maggio 2015, n. 21029 (ud. 3 febbraio 2015), Dell’Utri. (c.p.p.
art. 606; c.p.p. art. 619). [RV263980]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Sentenza – Motivazione – Sussistenza della continua-
zione tra i reati.
In tema di patteggiamento, il giudice, quando accoglie una ri-
chiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. che prevede
il riconoscimento del cumulo giuridico per effetto della conti-
nuazione tra i reati contestati, non è tenuto a motivare le ragioni
di fatto poste a fondamento dell’unicità del disegno criminoso
così come prospettate dalle parti. F Cass. pen., sez. VII, 3 giugno
2015, n. 23672 (c.c. 22 aprile 2015), P.G. in proc. Hassni (c.p., art.
81; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV263796]
Atti e provvedimenti del giudice penale
Provvedimenti in camera di consiglio – Legittimo impe-
dimento del difensore – Rilevanza ai f‌ini dell’eventuale
rinvio dell’udienza.
Il disposto di cui all’art. 420 ter c.p.p., secondo cui il legittimo
impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell’u-
dienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli al-
tri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la pre-
senza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in
tali ipotesi, la regola dettata dall’art. 97, comma quarto, c.p.p..
(Fattispecie relativa a rinnovazione dell’istruttoria disposta dal
giudice di appello ai sensi dell’art. 599, comma terzo, c.p.p., nel-
la quale la Corte di cassazione ha giudicato illegittima la decisio-
ne di procedere alla assunzione di una testimonianza in assenza
del difensore dell’imputato e senza provvedere alla necessaria
nomina di un difensore di uff‌icio). F Cass. pen., sez. V, 17 giu-
gno 2015, n. 25501 (ud. 12 maggio 2015), Corona (c.p.p., art. 97;
c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 420 ter; c.p.p., art. 599). [RV264066]
Atti processuali penali
Memorie e richieste delle parti – Pareri dei consulenti
di parte espressi a mezzo memoria scritta – Lettura in
udienza e utilizzabilità ai f‌ini della decisione.
I pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di memoria
scritta presentata a norma degli artt. 233 e 121 c.p. possono es-
sere letti in udienza ed utilizzati ai f‌ini della decisione anche
in mancanza del previo esame del consulente, qualora le parti
non ne abbiano contestato il contenuto ed il giudice abbia ri-
tenuto superf‌luo di disporre sostitutivamente una perizia. (In
motivazione la Corte ha precisato che non osta alla produzione
e all’apprezzamento del contenuto dell’atto la circostanza che la
memoria riporti, per estratto o per intero, atti di indagine con-
tenuti nel fascicolo di parte e non acquisiti in sede di giudizio,
potendo il giudice non tenere in considerazione le valutazioni
tecniche che si fondano su atti inutilizzabili ai f‌ini della deci-
sione). F Cass. pen., sez. III, 21 maggio 2015, n. 21018 (ud. 30
settembre 2014), C. (c.p.p., art. 121; c.p.p., art. 228; c.p.p., art.
233; c.p.p., art. 511). [RV263737]
Processo verbale – Verbalizzazione in forma riassuntiva
in assenza delle condizioni di cui all’art. 140 c.p.p. – Man-
cato consenso delle parti.
Non sussiste alcuna nullità o inutilizzabilità del verbale di
udienza dibattimentale nel caso in cui il giudice abbia disposto
la redazione dello stesso in forma riassuntiva, sebbene non ri-
corressero le condizioni di cui all’art. 140 c.p.p., ed in mancanza
del consenso espresso dalle parti ai sensi dell’art. 559, comma
secondo, c.p.p., perché si tratta di inosservanza che non rientra
tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 142, c.p.p., o da
altre disposizioni presidiate da sanzione processuale. F Cass.
pen., sez. III, 10 febbraio 2015, n. 5892 (ud. 24 giugno 2014),
Giordano (c.p.p., art. 134; c.p.p., art. 140; c.p.p., art. 142;
c.p.p., art. 559). [RV264063]
Azione penale
Querela – Omessa documentazione attestante la data di
presentazione della querela – Acquisizione d’uff‌icio.
Spetta al giudice, nel caso in cui, nel fascicolo del dibattimen-
to, sia presente la querela ma non la documentazione attestante
la data della sua presentazione, disporne, anche d’uff‌icio ed in
qualsiasi momento, l’acquisizione, in quanto, per la sua funzione
tipica di impulso processuale, l’esistenza ed effettiva presenta-
zione della querela non sono prof‌ili che possono essere rimessi
alla disponibilità delle parti. F Cass. pen., sez. V, 8 aprile 2015,
n. 14242 (ud. 23 marzo 2015), Subashi (c.p., art. 120; c.p.p., art.
336; c.p.p., art. 337; c.p.p., art. 431). [RV264081]
Richiesta di procedimento – Richiesta di procedimento
per reato commesso all’estero – Discrezionalità rimessa
al Ministro della Giustizia.
La richiesta di procedimento di cui agli artt. 10, secondo comma,
c.p. e 342 c.p.p. è atto assolutamente discrezionale, interamente
rimesso alla scelta del Ministro della Giustizia, al quale compete
la facoltà di delegare il potere di f‌irma al dirigente o ad altro fun-
zionario dell’articolazione ministeriale competente in materia.
(Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto valida ed eff‌icace la
richiesta di procedimento sottoscritta da magistrato del DAG, in
virtù di espressa delega conferitagli dal Ministro in carica con-
cernente le richieste di cui agli artt. 9 e 10 c.p.). F Cass. pen., sez.
I, 29 maggio 2015, n. 23332 (c.c. 13 febbraio 2015), Aref (c.p.,
art. 9; c.p., art. 10; c.p.p., art. 342). [RV263780]
Cassazione penale
Giudizio di rinvio – Annullamento per vizi della motiva-
zione – Poteri e obblighi del giudice di rinvio.
Non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giu-
dice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione,
pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla
scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte
arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità.
(La Corte ha precisato che eventuali elementi di fatto e valu-
tazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono
vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente
come punti di riferimento al f‌ine dell’individuazione del vizio o
dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per
la decisione a lui demandata, di talché si devono ritenere inam-
missibili le censure sollevate in merito). F Cass. pen., sez. IV, 14
maggio 2015, n. 20044 (ud. 17 marzo 2015), S. e altri (c.p.p., art.
623; c.p.p., art. 627). [RV263864]
Giudizio di rinvio – Nullità, inammissibilità o inutilizza-
bilità di atti – Rilevabilità.
Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte né rilevate
cause di nullità, inammissibilità o inutilizzabilità concernenti
atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la
sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stes-
so, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni
non attinte dalla decisione di annullamento, di talché, nell’ipo-
tesi in cu il processo torni nuovamente al vaglio della Corte di

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