Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice d’appello – Divieto di "refor-
matio in peius" – Assoluzione per uno dei reati in conti-
nuazione – Cumulo di sanzioni amministrative accessorie
– Eliminazione dal cumulo della parte di sanzione acces-
soria relativa al reato oggetto di pronuncia assolutoria
– Necessità – Ragioni – Fattispecie in tema di sospensione
della patente per guida in stato di ebbrezza.
Qualora la misura della sanzione amministrativa accessoria dispo-
sta con la sentenza di condanna di primo grado sia riferibile ad
una pluralità di reati, l’assoluzione in appello relativamente a talu-
no di essi obbliga il giudice dell’impugnazione, oltre che a ridurre
la pena principale, anche ad eliminare dal cumulo delle sanzioni
accessorie la parte ad esso relativa. (Fattispecie in tema di sospen-
sione della patente di guida, nella quale la S.C. ha precisato che il
giudice di secondo grado, mentre può autonomamente applicare
la sanzione accessoria ove non disposta in primo grado, in quan-
to conseguente di diritto alla condanna come effetto penale della
stessa, non può invece, in assenza di impugnazione sul punto del
Pubblico Ministero, mantenerne invariata la durata complessiva
quale determinata dal primo giudice, apportando un aumento a
quella conseguente al reato superstite). F Cass. pen., sez. III, 3 no-
vembre 2016, n. 46143 (ud. 9 febbraio 2016), Lambiase (c.p.p., art.
597; nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 20; c.p., art. 81). [RV268056]
Autotrasporto
Violazione dell’art. 174 cod. strada – Irrogazione delle
sanzioni.
In tema di violazioni delle disposizioni previste dall’art. 174 cod.
strada, l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigraf‌i
installati sull’autoveicolo è f‌inalizzato all’accertamento del rispet-
to dei limiti temporali dell’orario di lavoro e risponde, quindi, alla
duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di
tutelare i lavoratori addetti al settore dell’autotrasporto. Pertanto,
la competenza a svolgere tali verif‌iche e ad irrogare le relative san-
zioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla si-
curezza stradale, anche all’ispettorato del lavoro . F Cass. civ., sez.
VI, 12 ottobre 2016, n. 20594, Direzione Provinciale del Lavoro di
Brescia c. Minauda Carmelo (reg. 20 dicembre 1985, n. 3820; reg.
15 marzo 2006, n. 561; nuovo c.s., art. 174). [RV641566]
Depenalizzazione
Applicazione delle sanzioni – Fermo amministrativo di
veicolo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973 – Violazioni del Co-
dice della strada – Opposizione – Competenza del giudice
di pace.
L’opposizione a preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del
D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione a cartelle di pagamento di som-
me dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazione del
codice della strada, pur se qualif‌icabile quale azione ordinaria di
accertamento negativo, e non come opposizione esecutiva, va
proposta al giudice di pace per ragioni di competenza per materia
sulla pretesa creditoria, in applicazione dei criteri previsti dagli
artt. 6, commi 3 e 7, del D.L.vo n. 150 del 2011. F Cass. civ., sez. VI,
22 luglio 2016, n. 15143, Tomasello c. Equitalia Nord Spa (d.p.r.
29 settembre 1973, n. 602, art. 86; d.l.vo 10 settembre 2011, n.
150, art. 6; d.l.vo 10 settembre 2011, n. 150, art. 7). [RV641695]
Applicazione delle sanzioni – Fermo amministrativo di
veicolo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973 – Violazioni del Codi-
ce della strada – Opposizione – Competenza del giudice di
pace – Sussistenza – Fondamento.
Il giudizio di opposizione a fermo amministrativo conseguente a
violazioni del codice della strada rientra nella competenza per ma-
teria del giudice di pace, ai sensi del combinato disposto degli artt.
205, del D.L.vo n. 285 del 1992, e 22-bis, della L. n. 689 del 1981,
attributivi allo stesso della cognizione, senza limiti di valore, sulle
opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notif‌icazione di
violazioni del codice della strada, giacché il fermo, che consiste
in una misura puramente aff‌littiva, volta ad indurre il debitore
all’adempimento, ha natura alternativa all’esecuzione e, dunque,
la sua impugnativa si sostanzia in un’azione di accertamento nega-
tivo della pretesa creditoria, soggetta alle regole generali del rito
ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per
materia e per valore. F Cass. civ., sez. VI, 18 novembre 2016, n.
23564, Prosperini Paola c. Equitalia Sud Spa (nuovo c.s., art. 204;
nuovo c.s., art. 205; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis;
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86). [RV641677]
Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Procedimento –
Violazioni del Codice della strada – Appello – Notif‌ica del
gravame ad autorità diversa da quella costituita in primo
grado – Nullità – Condizioni.
In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazioni
del codice della strada, ove il Prefetto deleghi l’amministrazione
comunale a partecipare al relativo giudizio e la sentenza di pri-
mo grado erroneamente indichi quest’ultima quale parte dal lato
passivo, senza riferimento alcuno a detto rapporto di delega, la
notif‌ica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’autorità
delegata anziché di quella delegante deve ritenersi nulla e non
inesistente, siccome eseguita nei confronti di soggetto stretta-
mente avvinto al titolare della posizione sostanziale controver-
sa e giustif‌icata da errore indotto dall’uff‌icio. F Cass. civ., sez.
VI, 26 settembre 2016, n. 18805, Borsotti Fulvio c. Comune di
Castelletto Sopra Ticino (c.p.c., art. 160; nuovo c.s., art. 205;
d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art. 6). [RV641626]
Giurisdizione civile
Giurisdizione ordinaria o amministrativa – Giurisdizio-
ne del giudice amministrativo – Domanda risarcitoria per
installazioni operate dal Comune sulla pubblica via – Fi-
nalità correlata alla circolazione stradale – Mancanza di
provvedimento – Irrilevanza – Fattispecie relativa a do-
manda risarcitoria proposta da chi ritenga lesa la propria
attività commerciale per effetto dell’installazione sulla
pubblica via, da parte di un Comune, di opere (f‌ioriere,
dissuasori di sosta e portarif‌iuti) preclusive anche di una
breve fermata delle auto.
La domanda risarcitoria proposta da chi ritenga lesa la propria
attività commerciale per effetto dell’avvenuta installazione sulla
pubblica via, da parte di un comune, senza la preventiva emissione
di un formale provvedimento ex art. 5, comma 3, cod. strada, di
opere (f‌ioriere, dissuasori di sosta e portarif‌iuti) preclusive ivi an-
che di una breve fermata delle auto per l’effettuazione di acquisti,
è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
ponendosi comunque in discussione l’esercizio di una potestà
pubblicistica rientrante nelle competenze municipali in materia di
gestione del territorio e, in specie, della circolazione stradale. F
Cass. civ., sez. un., 8 novembre 2016, n. 22650, De Raco c. Comune
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2017

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