Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 5/2016
Massimario
Appello penale
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Presup-
posti.
Nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibatti-
mentale, prevista dall’art. 603, comma primo, c.p.p., è subordi-
nata alla verif‌ica dell’incompletezza dell’indagine dibattimen-
tale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter
decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di me-
rito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente mo-
tivata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la
sentenza di appello in ragione della mancata acquisizione di una
prova documentale in astratto fondamentale per valutare se la
condotta abusiva posta in essere da un pubblico uff‌iciale per
conseguire una somma di denaro da un privato implicasse co-
munque la successiva realizzazione di un indebito tornaconto
per quest’ultimo, e quindi se fosse ravvisabile un fatto di con-
cussione o, invece, di induzione indebita). F Cass. pen., sez. VI,
27 febbraio 2015, n. 8936 (ud. 13 gennaio 2015), Leoni (c.p.p.,
art. 603; c.p., art. 317; c.p., art. 319 quater). [RV262620]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Refor-
matio in peius di sentenza assolutoria.
Il giudice di appello che intenda riformare "in peius" la pro-
nuncia assolutoria di primo grado ha l’obbligo - in conformità
all’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo - di disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibatti-
mentale per escutere le prove orali di cui valuti diversamente
l’attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, sempre
che si tratti di prova avente carattere di decisività. F Cass. pen.,
sez. V, 13 febbraio 2015, n. 6403 (ud. 16 settembre 2014), Preite e
altro (c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603). [RV262674]
Effetto devolutivo – Impugnazione della sentenza in
punto di responsabilità – Asserita implicita devoluzione
della doglianza sul trattamento sanzionatorio.
In base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di ap-
pello ed in base alle norme sulle formalità dell’impugnazione,
che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammis-
sibilità del gravame, quello della specif‌icità dei motivi (artt. 581,
lett. c), e 591, primo comma, lett. c), c.p.p.), deve escludersi
che l’impugnazione della sentenza di primo grado in punto di
responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva an-
che della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio.
(In motivazione, la S.C. ha ulteriormente evidenziato che, in
mancanza di uno specif‌ico motivo, il giudice d’appello non può
procedere d’uff‌icio alla riduzione della pena, anche perchè la
facoltà riconosciutagli dal quinto comma dell’art. 597 c.p.p. è
circoscritta all’applicazione di uff‌icio dei benef‌ici e delle atte-
nuanti ivi indicate). F Cass. pen., sez. VI, 23 febbraio 2015, n.
7994 (ud. 17 giugno 2014), Riondino (c.p.p., art. 581; c.p.p., art.
591; c.p.p., art. 597). [RV262455]
Effetto devolutivo – Mancata esclusione della recidiva
derivante da condanna per reati estinti ad ogni effetto
penale – Questione rilevabile di uff‌icio dal giudice di ap-
pello.
La esclusione della recidiva sulla base di condanne a pene estinte
ad ogni effetto penale deve formare oggetto di espressa deduzione
nell’atto di impugnazione, non potendo essere rilevata di uff‌icio
dal giudice di appello ex art. 597, comma quinto, c.p.p. che con-
sente di effettuare, quando occorre, il giudizio di comparizione tra
circostanze, ma non di procedere ad un diverso giudizio di bilan-
ciamento. (Fattispecie in cui con l’atto di appello era stato solle-
citato un più favorevole giudizio di comparizione previa disappli-
cazione, e non esclusione, della recidiva). F Cass. pen., sez. V, 18
febbraio 2015, n. 7309 (ud. 17 dicembre 2014), Pusceddu (c.p.p.,
art. 574; c.p.p., art. 581; c.p.p., art. 597; c.p., art. 69). [RV262744]
Incidentale – Della parte civile – Assenza di appello
principale dell’imputato.
È inammissibile l’appello incidentale proposto dalla parte civile
in assenza di appello principale da parte dell’imputato, essendo
l’impugnazione incidentale conf‌igurata come antagonista ri-
spetto a quella della parte processualmente avversa. (Fattispe-
cie in cui la Corte ha rilevato l’inammissibilità dell’appello inci-
dentale in presenza di appello principale proposto dal pubblico
ministero, precisando che in tal caso la parte civile, ove ancora
in termini, può soltanto proporre appello autonomo). F Cass.
pen., sez. V, 18 febbraio 2015, n. 7340 (ud. 21 gennaio 2015), P.G.
in proc. Asisani (c.p.p., art. 595). [RV262442]
Nullità (Questioni di) – Mancata trasmissione degli atti
di primo grado – Nullità a regime intermedio.
In tema di impugnazioni, la mancata trasmissione integrale alla
corte d’appello degli atti del processo di primo grado integra
una nullità di ordine generale a regime intermedio, di cui la par-
te interessata deve fornire prova rigorosa mediante specif‌ica al-
legazione documentale ovvero mediante trascrizione degli atti
processuali rilevanti. F Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2015, n.
7331 (ud. 7 gennaio 2015), Palmonella e altro (c.p.p., art. 177;
c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 590). [RV262318]
Sentenza – Proscioglimento pronunciato de plano pri-
ma del dibattimento – Nullità della sentenza di appello.
Nel giudizio di cassazione, vi è l’interesse dell’imputato alla de-
claratoria di nullità della sentenza con cui la Corte d’appello,
in riforma della sentenza di condanna in primo grado, abbia di-
chiarato "de plano" l’estinzione del reato per prescrizione prima
del dibattimento, perché solo il giudice del merito può valutare
la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi
dell’art. 129, comma secondo, c.p.p., con riferimento al conte-
nuto di tutti gli atti del processo. F Cass. pen., sez. VI, 13 marzo
2015, n. 10960 (ud. 25 febbraio 2015), Tavecchio (c.p.p., art. 129;
c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 469; c.p.p., art. 598). [RV262833]
Applicazione della pena su richesta delle
parti
Sentenza – Applicazione di una pena non superiore a
due anni – Condanna dell’imputato al pagamento delle
spese di mantenimento in carcere durante la custodia
cautelare.
In tema di patteggiamento, la previsione di cui all’art. 445 c.p.p.
- per la quale l’applicazione di una pena non superiore ai due
anni di reclusione (sola o congiunta con pena pecuniaria) non
comporta la condanna al pagamento delle spese processuali - si
estende anche alle spese di mantenimento in carcere durante
la custodia cautelare. F Cass. pen., sez. V, 16 febbraio 2015, n.
6787 (c.c. 1 ottobre 2014), Hysa (c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445;
c.p.p., art. 535). [RV262671]
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5/2016 Arch. nuova proc. pen.
MASSIMARIO
Sentenza – Modif‌icazione dell’imputazione contestata
in sede di accordo delle parti – Obbligo del giudice di mo-
tivare sul punto.
In tema di sentenza di patteggiamento, il giudice ha l’obbligo di
verif‌icare la correttezza della qualif‌icazione giuridica del fatto,
dando conto con argomenti privi di vizi logici del percorso mo-
tivazionale seguito, specie nell’ipotesi in cui, in sede di accordo
delle parti, si sia proceduto alla qualif‌icazione giuridica del fatto
in termini diversi rispetto all’imputazione originariamente con-
testata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato
la sentenza di applicazione pena, nella quale il giudice aveva
omesso qualsiasi motivazione circa la derubricazione del rea-
to di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ori-
ginariamente contestato, nell’ipotesi più lieve prevista e punita
dall’art. 75, comma primo, d.l.vo n. 159 del 2011). F Cass. pen.,
sez. II, 17 febbraio 2015, n. 6859 (c.c. 21 gennaio 2015), P.G. in
proc. Corvi (c.p.p., art. 125; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 606;
d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 75). [RV262573]
Atti e provvedimenti del giudice penale
Ordinanza – Sottoscrizione – Firma illegibile.
Ai f‌ini della validità formale dell’ordinanza emessa in udienza,
non rileva l’illeggibilità della sottoscrizione del giudice, poiché
è suff‌iciente l’identif‌icazione dei componenti dell’organo giuri-
sdizionale che ha emesso il provvedimento, attraverso il verba-
le d’udienza sottoscritto dall’ausiliario che assiste il giudice e
garantisce la veridicità di quanto in esso attestato. F Cass. pen.,
sez. I, 20 marzo 2015, n. 11873 (c.c. 19 dicembre 2014), Coruzzo-
lo (c.p.p., art. 125). [RV262884]
Provvedimenti in camera di consiglio – Contrasto tra
dispositivo e motivazione – Conf‌igurabilità.
In tema di provvedimenti camerali, non è prospettabile un
contrasto tra dispositivo e motivazione poiché in essi manca
il dispositivo inteso come atto dotato di autonoma rilevanza,
e, quindi, il contenuto della decisione del giudice è racchiuso
nell’intero contesto del provvedimento. (Fattispecie relativa ad
ordinanza di revoca del benef‌icio della sospensione condizio-
nale della pena, emessa dal giudice dell’esecuzione all’esito di
udienza camerale). F Cass. pen., sez. I, 20 marzo 2015, n. 11873
(c.c. 19 dicembre 2014), Coruzzolo (c.p.p., art. 125; c.p.p., art.
127; c.p.p., art. 674). [RV262885]
Atti processuali penali
Lingua italiana – Imputato alloglotta irreperibile o lati-
tante – Notif‌icazione presso il difensore.
L’obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell’im-
putato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a
seguito della riformulazione dell’art. 143 c.p.p., è escluso ove lo
stesso si sia reso, per causa a lui imputabile, irreperibile o lati-
tante, con conseguente notif‌icazione degli atti che lo riguardano
al difensore. F Cass. pen., sez. II, 23 marzo 2015, n. 12101 (ud. 17
febbraio 2015), Le Wet e altro (c.p.p., art. 143; c.p.p., art. 159;
c.p.p., art. 160; c.p.p., art. 161). [RV262773]
Memorie e richieste delle parti – Istanza di rinvio
dell’udienza per legittimo impedimento del difensore –
Invio a mezzo telefax.
L’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, in-
viata a mezzo telefax in cancelleria, non è nulla o inesistente
e, pertanto, il giudice è tenuto ad esaminarla, ma l’utilizzo di
tale irregolare modalità di trasmissione espone il richiedente
al rischio della intempestività, nell’ipotesi in cui detta istanza
non venga portata a conoscenza del giudice procedente. F Cass.
pen., sez. V, 19 febbraio 2015, n. 7706 (ud. 16 ottobre 2014),
Chessa (c.p.p., art. 121; c.p.p., art. 150; c.p.p., art. 178; c.p.p.,
art. 420 ter). [RV262835]
Processo verbale – Trascrizioni stenotipiche delle
udienze – Mancata sottoscrizione del tecnico
In tema di documentazione degli atti, non è causa di nullità la
mancata sottoscrizione da parte del tecnico delle trascrizioni
stenotipiche delle udienze. F Cass. pen., sez. V, 16 febbraio 2015,
n. 6785 (ud. 16 gennaio 2015), Ettari (c.p.p., art. 135; c.p.p., art.
138; c.p.p., art. 139; c.p.p., art. 142). [RV262689]
Azione penale
Querela – Dichiarazione eforma – Querela sottoscritta
dal proponente con f‌irma autenticata dal difensore.
La querela sottoscritta con f‌irma autenticata dal difensore non
richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un
soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se
non sia munito di procura speciale. (Fattispecie nella quale la
Corte ha ritenuto valida la querela, con f‌irma autenticata dal
difensore, inviata per posta, risultandone accertata la sicura
provenienza). F Cass. pen., sez. II, 13 febbraio 2015, n. 6342 (ud.
18 dicembre 2014), P.G. in proc. Rufo e altro (c.p.p., art. 337).
[RV262569]
Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibilità –
Concorso di causa di estinzione del reato e di nullità as-
soluta e insanabile – Causa prevalente.
Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di
non punibilità sancito dall’art. 129 c.p.p. impone che nel giu-
dizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una
causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e
insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività
della causa estintiva non presupponga specif‌ici accertamenti e
valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume
rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla neces-
saria rinnovazione del relativo giudizio. (Fattispecie nella quale
la Corte ha annullato senza rinvio la decisione impugnata per
intervenuta prescrizione del reato, riconoscendo tale causa
estintiva prevalente rispetto alla accertata nullità della notif‌i-
ca del decreto di citazione diretta a giudizio in primo grado).
F Cass. pen., sez. II, 13 febbraio 2015, n. 6338 (ud. 18 dicembre
2014), Argentieri (c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 178; c.p.p., art.
550; c.p.p., art. 552). [RV262761]
Giudizio di rinvio – Errore materiale nella individua-
zione del giudice – Mancata attivazione della procedura
di correzione.
Nell’ipotesi di annullamento della sentenza emessa dalla Corte
di appello o di assise di appello o dal Tribunale in composizione
collegiale, l’eventuale errore materiale commesso dalla Corte
di cassazione nella individuazione del giudice del rinvio può
essere emendato attraverso la procedura di correzione degli
errori materiali, ex art. art. 130 c.p.p.. (In motivazione la Corte
ha precisato che in mancanza di attivazione della procedura di
correzione dell’errore materiale vige il principio per il quale il
giudice del rinvio non può in ogni caso declinare la competenza
attribuita con la sentenza di annullamento). F Cass. pen., sez. III,
25 febbraio 2015, n. 8354 (ud. 12 novembre 2014), F. (c.p.p., art.
130; c.p.p., art. 627). [RV262551]
Giudizio di rinvio – Poteri del giudice di rinvio – Nulli-
tà e inammissibilità verif‌icatesi prima della sentenza di
rinvio.
La sentenza della Corte di cassazione, inoppugnabile per det-
tato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le
eventuali nullità e inammissibilità, sicché queste, nel giudizio
di rinvio, non solo non possono essere proposte dalle parti, ma
neppure essere rilevate di uff‌icio dal giudice di rinvio. (Fattispe-
cie in cui la Corte, giudicando a seguito di trasmissione degli
atti da parte del Tribunale che, quale giudice di rinvio in gra-
do di appello avverso sentenza assolutoria del giudice di pace,
aveva rilevato la originaria non appellabilità della sentenza di

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