Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2016
Massimario
Assicurazione obbligatoria
Fondo di garanzia per le vittime della strada – Liquida-
zione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione
– Sopravvenienza prima o dopo la proposizione dell’azio-
ne risarcitoria – Conseguenze.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
nel caso in cui - già pendente il giudizio promosso dal danneg-
giato contro l’impresa assicuratrice - venga disposta la liquida-
zione coatta amministrativa di quest’ultima, il processo, che
sia interrotto, può essere riassunto anche solo nei confronti
del Commissario liquidatore, senza necessità della preventiva
richiesta di risarcimento ad esso o al Fondo di garanzia vittime
della strada, che è, invece, prevista, dall’art. 8 del D.L. n. 576
del 1978, conv., con modif., nella L. n. 738 del 1978, nella di-
versa ipotesi di instaurazione di giudizio "ex novo" direttamente
nei confronti dell’assicuratrice designata per il suddetto fondo,
nella qualità. F Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2016, n. 4907, Firs
Italiana Assicurazioni Spa In Liquidazione Coatta Amministra-
tiva c. Inail ed altri (c.p.c., art. 300; c.p.c., art. 303; d.l. 26 set-
tembre 1978, n. 576, art. 8; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
19). [RV639348]
Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti
dell’assicuratore – Eccezioni derivanti dal contratto –
Certif‌icato assicurativo – Validità dello stesso – Rilascio
dopo il sinistro con fraudolenta retrodatazione – Imputa-
bilità all’intermediario dell’assicuratore – Effetti – Inop-
ponibilità della falsità al terzo danneggiato – Sussistenza
– Conseguenze nei rapporti tra assicuratore, assicurato
ed intermediario.
Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo, il possesso di
un certif‌icato assicurativo, ad esso relativo, formalmente vali-
do, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodata-
to, costituisce circostanza non opponibile al terzo danneggiato
quando la falsità provenga dall’agente per il tramite del quale
è stato stipulato il contratto, potendo, tuttavia, l’assicuratore -
una volta adempiuta la propria obbligazione nei confronti del
terzo - agire in rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e
in via di regresso nei confronti dell’assicurato. F Cass. civ., sez.
III, 11 aprile 2016, n. 6974, Sun Alliance Italia ed altri c. Tassi ed
altri (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144; l. 24 febbraio
1990, n. 990, art. 19). [RV639334]
Risarcimento danni – Cattiva gestione della lite – Dan-
no da ritardato adempimento – Superamento del massi-
male – Limiti – Condanna dell’assicuratore al pagamento
degli interessi in misura eccedente il massimale – Ammis-
sibilità – Condanna al pagamento del capitale in misura
eccedente il massimale – Esclusione.
L’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circo-
lazione dei veicoli, ove ritardi colposamente il pagamento della
somma dovuta a titolo di risarcimento in favore del terzo dan-
neggiato (incorrendo così nell’ipotesi di c.d. "mala gestio" im-
propria), è tenuto alla corresponsione degli interessi sul massi-
male ed, eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma
2, c.c. (che può consistere anche nella svalutazione monetaria).
Tale responsabilità per "mala gestio" tuttavia può comportare la
responsabilità ultramassimale dell’assicuratore solo per gli inte-
ressi e per il maggior danno (anche da svalutazione monetaria,
per la parte non coperta dagli interessi) ma non per il capitale,
rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile. F Cass.
civ., sez. III, 14 marzo 2016, n. 4892, Traetta ed altri c. Parisi
ed altri (c.c., art. 1224; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18).
[RV639443]
Risarcimento danni – Fattispecie relativa a guida di vei-
colo non adattato alla minorazione del conducente.
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante
dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clau-
sola di esclusione della garanzia assicurativa per danni cagio-
nati dal conducente non abilitato alla guida, non è idonea ad
escludere l’operatività della polizza, ed il conseguente obbligo
risarcitorio dell’assicuratore, quando il conducente, legittima-
mente abilitato ed in possesso di patente non sospesa, revocata
o scaduta, abbia solo omesso di rispettare prescrizioni e cautele
imposte dal codice della strada, la cui inosservanza non si tra-
duce in una limitazione della validità ed eff‌icacia del titolo abi-
litativo ma integra solo una ipotesi di mera illiceità alla guida.
(In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha confermato
la decisione di merito che aveva riconosciuto l’operatività della
copertura assicurativa per i danni cagionati da soggetto mutila-
to alla guida di vettura priva dei necessari adattamenti tecnici ri-
chiesti per la sua condizione). F Cass. civ., sez. VI, 1 aprile 2016,
n. 6403, Milano Assicurazioni Spa c. Tessitura Bonometti Srl ed
altri (nuovo c.s., art. 116; nuovo c.s., art. 125; l. 24 dicembre
1990, n. 990, art. 18; c.c., art. 1362). [RV639622]
Risarcimento danni – Surrogazione dell’assicurato-
re – Danni a più persone nello stesso sinistro – Obbligo
dell’assicuratore di identif‌icare tutti i danneggiati – Li-
quidazione dei danni in misura proporzionalmente ridot-
ta ex art. 27, comma 1, L. n. 990/1969 – Opponibilità all’at-
tore della somma già versata ad altro danneggiato in sede
stragiudiziale – Esclusione.
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, qualora vi siano più persone
danneggiate nello stesso sinistro, l’assicuratore deve provve-
dere, usando la normale diligenza, all’identif‌icazione di tutti i
danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata
in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella
misura proporzionalmente ridotta ai sensi dell’art. 27, comma 1,
della L. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" vigente). Ne conse-
gue che l’assicuratore, convenuto in giudizio con azione diretta
da parte di uno dei danneggiati, non può opporre, al f‌ine della
riduzione dell’indennizzo, la somma già concordata e versata in
sede stragiudiziale ad un altro danneggiato, pur nella consape-
volezza che nel sinistro erano rimaste coinvolte più persone, do-
vendo imputare a propria negligenza il non avere provveduto - o
richiesto che si provvedesse in sede giudiziale - alla congiunta
disamina delle pretese risarcitorie dei danneggiati per la ridu-
zione proporzionale dei correlativi indennizzi. F Cass. civ., sez.
III, 11 marzo 2016, n. 4765, L. ed altri c. T. ed altri (c.p.c., art.
102; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 27). [RV639363]
Risarcimento danni – Surrogazione legale dell’assicura-
tore – Cittadino svizzero – Danno da inabilità temporanea
assoluta – Indennità versata dall’assicuratore ai sensi
della legge federale elvetica sull’assicurazione contro gli

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