Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 4/2016
Massimario
Appello penale
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Condan-
nato in contumacia restituito nel termine.
Il condannato in contumacia, restituito nel termine per l’impu-
gnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha
diritto ad ottenere la rinnovazione della istruzione in appello,
non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rin-
novazione previste dall’art. 603 c.p.p., in ragione del necessario
coordinamento, in linea con l’art. 6 Cedu, tra la disposizione
dell’art. 175, comma secondo, e art. 603, comma quarto, c.p.p.. F
Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 2015, n. 844 (ud. 25 febbraio 2014),
Leone Etchart (c.p.p., art. 175; c.p.p., art. 176; c.p.p., art. 603).
[RV261975]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Condi-
zioni.
Il giudice di appello, per riformare "in peius" una sentenza di
assoluzione, non è obbligato - in base all’art. 6 CEDU, così
come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia - alla rin-
novazione dell’istruzione dibattimentale quando compie una di-
versa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali. F
Cass. pen., sez. II, 12 gennaio 2015, n. 677 (ud. 10 ottobre 2014),
Di Vincenzo (c.p.p., art. 234; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603).
[RV261556]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Senten-
za della Corte Europea dei diritti dell’uomo.
Il giudice d’appello per procedere alla "reformatio in peius"
della sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto - in base
all’art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Cor-
te Europea dei diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan
c/Moldavia - alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per
assumere le dichiarazioni dei coimputati, che non hanno va-
lore probatorio, ma funzione meramente difensiva, come tale
liberamente valutabile dal giudice alla luce delle risultanze di-
battimentali. F Cass. pen., sez. II, 16 gennaio 2015, n. 1947 (ud.
22 dicembre 2014), Stornello (c.p.p., art. 210; c.p.p., art. 530;
c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603). [RV261826]
Incidentale – Limiti – Punti dell’appello principale.
L’appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione
ai punti della decisione oggetto dell’appello principale nonché
a quelli che hanno connessione essenziale con essi. (In appli-
cazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l’appel-
lo incidentale proposto dal pubblico ministero sulla mancata
considerazione in primo grado della recidiva ex art. 99, comma
terzo, c.p., trattandosi di questione in rapporto di connessione
essenziale con il punto concernente l’entità della pena, appel-
lato anch’esso in via principale dell’imputato). F Cass. pen., sez.
VI, 13 gennaio 2015, n. 1187 (ud. 29 maggio 2014), G. (c.p.p., art.
595; c.p., art. 99; c.p., art. 133). [RV261834]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Sentenza – Omessa dichiarazione di falsità – Legitti-
mazione della corte di cassazione ad adottare i provvedi-
menti di cui all’art. 537 c.p.p..
In caso di omessa dichiarazione di falsità di un documento con
la sentenza di patteggiamento, la Corte di cassazione non può
adottare i provvedimenti previsti dall’art. 537 c.p.p., che richie-
dono una specif‌ica motivazione implicante valutazioni di merito
a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto
alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugna-
zione. F Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 2015, n. 2258 (c.c. 11 di-
cembre 2014), Gip Tribunale in proc. Guerriero (c.p.p., art. 444;
c.p.p., art. 537). [RV261773]
Sentenza – Proscioglimento o assoluzione per man-
canza, insuff‌icienza o contraddittorietà degli elementi
desumibili dal fascicolo del p.m. – Applicabilità dell’art.
129 c.p.p..
In tema di patteggiamento l’assoluzione ai sensi dell’art. 425
c.p.p., non può prevalere sull’accordo delle parti, giacché l’art.
444 c.p.p. rinvia solo alle cause di proscioglimento espressa-
mente indicate dall’art. 129 c.p.p., tra le quali non è annoverata
quella per mancanza, insuff‌icienza o contraddittorietà della pro-
va. F Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 2015, n. 1390 (c.c. 12 dicem-
bre 2014), Molina (c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 425; c.p.p., art.
444). [RV261857]
Sentenza – Ricorso per cassazione per denegata appli-
cazione dell’art. 129 c.p.p. – Mancata indicazione di ele-
menti specif‌ici.
Nel giudizio def‌inito ex art. 444 c.p.p. è inammissibile per ge-
nericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la man-
cata verif‌ica o comunque l’omissione di motivazione in ordine
alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non
sia accompagnata dalla indicazione specif‌ica delle ragioni che
avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscio-
glimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.. (Nella specie, relativa ad un
patteggiamento per illecita detenzione di sostanze stupefacenti,
il ricorrente aveva genericamente dedotto l’assenza ed illogicità
della motivazione in ordine all’esclusione dell’immediato pro-
scioglimento ai sensi degli artt. 129 c.p.p. e 75 d.p.r. n. 309 del
1990). F Cass. pen., sez. VI, 7 gennaio 2015, n. 250 (c.c. 30 dicem-
bre 2014), Barzi (c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 444). [RV261802]
Sentenza – Sentenza di patteggiamento emessa nella
fase degli atti introduttivi al dibattimento – Determina-
zione giudiziale del termine per il deposito della motiva-
zione, tempestivamente avvenuto.
In tema di sentenza di patteggiamento emessa nella fase degli
atti introduttivi al dibattimento, qualora il giudice abbia deter-
minato per il deposito della motivazione un termine maggiore
di quello previsto dalla legge ed il deposito avvenga tempestiva-
mente rispetto alla data indicata e comunicata alle parti median-
te la lettura del dispositivo, il termine legale per l’impugnazione
è di quindici giorni e decorre dalla scadenza del termine giu-
diziale, senza necessità di ulteriori avvisi alle parti rese edotte
attraverso la pubblicazione della sentenza ex art. 548, comma
primo, c.p.p.. F Cass. pen., sez. V, 13 gennaio 2015, n. 1246 (c.c.
15 ottobre 2014), Cabras e altro (c.p.p., art. 444; c.p.p., art.
448; c.p.p., art. 544; c.p.p., art. 548). [RV261725]
Sentenza – Spese per la custodia dei beni sequestrati –
Omessa statuizione.
In tema di sentenza di patteggiamento, il pagamento delle spese
di custodia e conservazione dei beni sequestrati è stabilito di-
rettamente dalla legge, con la conseguenza che l’omessa statui-
zione su tali spese può essere emendata con la procedura di cor-

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