Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Massimario
Assicurazione obbligatoria
Garanzia assicurativa – Ambito di applicabilità – Ope-
ratività della R.C.A. – Sosta di veicolo – Inclusione –
Condizioni – Fattispecie relativa a sinistro mortale con-
seguente allo sganciamento della rampa posteriore del
carrello a rimorchio di un autocarro, parcheggiato nella
pubblica via.
Il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c. inclu-
de anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia
all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circo-
lazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o con-
nesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che
il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sul-
le strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per
R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada
di uso pubblico o sull’area ad essa parif‌icata, mantenga le carat-
teristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in
relazione alle sue funzionalità non solo sotto il prof‌ilo logico ma
anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece
indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso
rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Principio
applicato con riferimento al sinistro mortale conseguente allo
sganciamento della rampa posteriore del carrello a rimorchio
di un autocarro, parcheggiato nella pubblica via nei pressi di
un’off‌icina meccanica, aff‌inché si provvedesse alla riparazione
dell’asse di detta rampa). F Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2016,
n. 3257, Avarello ed altri c. Allianz s.p.a. ed altro (c.c., art. 2054;
l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; l. 24 dicembre 1969, n. 990,
art. 18; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 122). [RV638768]
Risarcimento danni – Fallimento del responsabile civile
– Prosecuzione del giudizio nei confronti dell’assicurato-
re per R.C.A. – Ammissibilità – Condizioni.
Quando sia proposta una domanda di risarcimento del danno da
sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che
ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabili-
tà civile, il fallimento del primo comporta l’improseguibilità di
qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei
confronti del suo assicuratore, con conseguente devoluzione al
tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al pas-
sivo, a meno che il danneggiato, dopo l’interruzione e la rias-
sunzione del giudizio nei confronti della curatela, non rinunci
ad ogni pretesa verso questa, ovvero dichiari formalmente che
la richiesta condanna nei confronti del fallito debba intender-
si eseguibile solo nell’ipotesi di ritorno "in bonis". (In applica-
zione di tale principio, la S.C. ha ritenuto proseguibile sino al
suo naturale epilogo un giudizio nel corso del quale la domanda
risarcitoria, pur originariamente proposta in via cumulativa nei
confronti della società assicurata, poi sottoposta a procedura
concorsuale, e della sua assicuratrice, era stata validamente li-
mitata alla sola richiesta di risarcimento verso quest’ultima). F
Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 2016, n. 128, Antonelli c. Cooperati-
va Zootecnica Centro Italia Ciczoo Scarl ed altri (l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 18; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23; r.d.
art. 201; c.c., art. 2054). [RV638545]
Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative – Con-
testazione – Verbale – Redatto dalla polizia municipale
– Opposizione – Legittimazione passiva – Del comune –
Erronea identif‌icazione dell’organo amministrativo legit-
timato a resistere – Vizio della sentenza – Rilevabilità per
la prima volta in Cassazione – Limiti.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice
della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione diret-
tamente avverso il verbale di contestazione della violazione, la
legittimazione passiva spetta all’amministrazione dalla quale di-
pendono gli agenti che hanno accertato la violazione, sicché ove
il verbale sia stato elevato dalla Polizia municipale, legittimato
a resistere all’opposizione è il Comune (e non, come nel caso
di specie, il Consorzio di Polizia locale), traducendosi l’erronea
identif‌icazione, in assenza di intervento correttivo della cancel-
leria, non nell’inammissibilità del ricorso ma in vizio della sen-
tenza, rilevabile per la prima volta in cassazione se la relativa
questione non sia coperta da giudicato perché non oggetto di
espressa pronuncia a seguito di contestazione specif‌ica. F Cass.
civ., sez. II, 16 febbraio 2016, n. 2961, Edilbani Di Bani Emanuele
Sas c. Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca (nuovo c.s.,
art. 203; nuovo c.s., art. 205; l. 24 novembre 1981, n. 689, art.
17; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18; l. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 23). [RV638826]
Applicazione delle sanzioni – Sanzione amministrativa
accessoria della conf‌isca del veicolo – Usato per commet-
tere un reato – Conf‌isca amministrativa accessoria ex art.
213, comma 2 sexies, c.s., "ratione temporis" vigente – Ac-
certamento del giudice penale – Necessità – Fondamento.
La sanzione amministrativa accessoria della conf‌isca del veico-
lo "adoperato per commettere un reato" può essere comminata,
ai sensi dell’art. 213, comma 2 sexies, cod. strada (nel testo ap-
plicabile "ratione temporis"), solo in caso di accertamento del
reato da parte del giudice penale, attesa l’inapplicabilità dell’art.
224 cod. strada, che, con riguardo alle sanzioni della sospensio-
ne e della revoca della patente, attribuisce al Prefetto, in caso
di estinzione del reato per cause diverse dalla morte, il potere
di accertare la sussistenza dei relativi presupposti e di irrogare
le conseguenti misure, trattandosi di disposizione speciale non
suscettibile di applicazione analogica per il principio di tassati-
vità delle sanzioni amministrative, né potendo operare l’art. 224
ter cod. strada, introdotto solo successivamente con la legge n.
120 del 2010, e privo di eff‌icacia retroattiva. F Cass. civ., sez.
II, 26 gennaio 2016, n. 1419, Commissariato Governo Provincia
Trento c. Iorio (nuovo c.s., art. 213; nuovo c.s., art. 224; nuovo
c.s., art. 224 ter; l. 29 luglio 2010, n. 120). [RV638827]
Guida in stato di ebbrezza
Sostituzione con il lavoro di pubblica utilità – Valuta-
zione discrezionale del giudice – Conf‌igurabilità.
La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di
pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada,
non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti le-
gali ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da
compiersi secondo i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. F Cass.
pen., sez. IV, 13 gennaio 2016, n. 1015 (ud. 10 dicembre 2015),
Santori (nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 133). [RV265799]
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2016

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