Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 2/2016
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Diversa e più grave def‌inizione giuridica del fatto quali-
f‌icato in primo grado.
Non sussiste la violazione del divieto di "reformatio in peius"
qualora, ancorché sia proposta impugnazione da parte del solo
imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inf‌litta,
attribuisca al fatto una diversa e più grave qualif‌icazione giu-
ridica (nella specie concorso esterno in associazione maf‌iosa
anziché favoreggiamento personale aggravato dall’art. 7 del D.L.
13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203,
come ritenuto in primo grado), a condizione che si tratti di pun-
to della decisione al quale si riferiscono i motivi di gravame.
(Fattispecie in cui la Corte ha precisato che la questione atti-
nente alla def‌inizione giuridica del fatto rientra senz’altro nella
cognizione del giudice d’appello, ove sia stata contestata in ge-
nerale la sussistenza del fatto). F Cass. pen., sez. II, 24 giugno
2014, n. 27460 (ud. 13 giugno 2014), Manzo e altro (c.p.p., art.
597; c.p., art. 110; c.p., art. 378; c.p., art. 416 bis). [RV259567]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Mutamento della qualif‌icazione giuridica del fatto.
Non viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza d’ap-
pello che, su impugnazione dell’imputato, dia al fatto una def‌ini-
zione giuridica più grave che impedisca la declaratoria di estin-
zione del reato per prescrizione. F Cass. pen., sez. I, 10 febbraio
2014, n. 6116 (ud. 11 dicembre 2013), Battaglia (c.p.p., art. 597;
l. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9). [RV259466]
Decisioni in camera di consiglio – Procedimento – Ap-
plicazione della contumacia.
Nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito
abbreviato non trova applicazione l’istituto della contumacia
dell’imputato che, in caso di assenza, è rappresentato dal suo
difensore; con la conseguenza che il termine per impugnare la
decisione decorre, anche per l’imputato che non vi abbia pre-
senziato, dalla data della lettura del dispositivo e della motiva-
zione contestuale. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichia-
rato intempestivo il ricorso dell’imputato, ritenendo irrilevante
la circostanza che la sentenza gli fosse stata notif‌icata in epo-
ca successiva alla pubblicazione avvenuta mediante lettura in
udienza). F Cass. pen., sez. VI, 31 marzo 2014, n. 14830 (ud. 26
febbraio 2014), Alaimo (c.p.p., art. 420 quinquies; c.p.p., art.
585; c.p.p., art. 591; c.p.p., art. 598). [RV259502]
Incidentale – Assenza di appello principale del pubblico
ministero o della parte civile nei confronti dell’imputato
– Ammissibilità.
È inammissibile l’appello incidentale proposto dall’imputato
qualora il pubblico ministero o la parte civile non abbiano pre-
sentato, nei suoi confronti, appello in via principale, poiché lo
stesso è previsto dalla legge come impugnazione antagonista
rispetto a quella della parte processualmente avversa. (Fatti-
specie in cui la Corte ha affermato l’inammissibilità dell’appello
incidentale in presenza di appello principale proposto dal pub-
blico ministero nei confronti di un coimputato). F Cass. pen.,
sez. VI, 31 marzo 2014, n. 14818 (ud. 11 dicembre 2013), Del Gau-
dio e altro (c.p.p., art. 595). [RV259443]
Provvedimenti appellabili e inappellabili – Appello pro-
posto dall’imputato avverso la sentenza del giudice di
pace – Condanna a pena pecuniaria con rifusione delle
spese processuali in favore della parte civile.
È ammissibile l’appello proposto dall’imputato, avverso la sen-
tenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa,
ancorché non specif‌icamente rivolto al capo relativo alla con-
danna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte
civile, qualora con esso non venga contestata esclusivamente la
specie o l’entità della pena, in quanto l’art. 37 d.l.vo n. 274 del
2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’art.
574, comma quarto, c.p.p., per la quale l’impugnazione propo-
sta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità
dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano
dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti la rifu-
sione delle spese processuali che hanno il loro necessario pre-
supposto nell’affermazione della responsabilità penale. F Cass.
pen., sez. V, 17 febbraio 2014, n. 7455 (c.c. 16 ottobre 2013), Di
Luca (d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 37; c.p.p., art. 574).
[RV259625]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Ambito di applicazione – Sospensione condizionale
della pena – Subordinazione del benef‌icio alla pubblica-
zione della sentenza a titolo di risarcimento del danno.
In tema di patteggiamento, l’illegittimità della subordinazione
della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione
della sentenza ai sensi dell’art. 185 c.p., conseguente alla vio-
lazione della preclusione per il giudice che pronuncia sentenza
ex art. 444 c.p.p. di adottare statuizioni implicanti una decisione
sul rapporto civile o inerenti al titolo risarcitorio, può essere
dedotta solo nel giudizio di cognizione, per mezzo della impu-
gnazione della sentenza viziata, ma non anche in sede di esecu-
zione, ostando in tale ultimo caso l’intangibilità del giudicato. F
Cass. pen., sez. I, 23 aprile 2014, n. 17662 (c.c. 22 gennaio 2014),
De Nittis (c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p., art. 168; c.p.,
art. 186). [RV259628]
Pena – Sentenza applicativa di pena inferiore a quel-
la legittimamente irrogabile – Ricorso per cassazione
dell’imputato.
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassa-
zione, proposto dall’imputato avverso la sentenza di patteggia-
mento, con il quale lo stesso lamenta unicamente l’applicazione
di una pena che, f‌issata in sentenza nella misura concordata, è
inferiore a quella che avrebbe dovuto essere applicata in con-
formità delle previsioni di legge. F Cass. pen., sez. II, 28 mag-
gio 2014, n. 21776 (ud. 18 febbraio 2014), Lanzalonga (c.p.p.,
art. 444; c.p.p., art. 448; c.p.p., art. 591; c.p.p., art. 606).
[RV259574]
Richiesta – Consenso delle parti – Divergenza tra di-
chiarazione e volontà della parte.
Poiché il patteggiamento, quale negozio processuale, ha carat-
tere formale, le eventuali divergenze fra la dichiarazione resa e
la volontà del dichiarante sono del tutto irrilevanti e non valgo-
no ad invalidare l’atto, salvo il caso di inesistenza della volontà
di una delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la
sentenza che aveva recepito un accordo al quale il pubblico mi-
nistero era addivenuto ritenendo che l’imputato fosse immune
da precedenti penali, non in conseguenza di un fraintendimento
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degli atti processuali, ma per effetto del dolo dello stesso, che
aveva ripetutamente fornito false generalità). F Cass. pen., sez.
V, 17 febbraio 2014, n. 7445 (c.c. 3 ottobre 2013), P.M. in proc.
Sassanelli e altri (c.p.p., art. 177; c.p.p., art. 444). [RV259512]
Richiesta – Consenso delle parti – Ricorso del procura-
tore generale contro la sentenza di patteggiamento per
mancata applicazione della recidiva contestata.
È inammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore Gene-
rale contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per mancata applicazione
della recidiva, sostanziandosi tale motivo di ricorso in un reces-
so dall’accordo e non imponendo la sentenza di patteggiamento
una specif‌ica motivazione sull’esclusione dell’operatività della
recidiva e del conseguente aumento di pena in quanto la rati-
f‌ica dell’accordo presuppone che il giudice abbia effettuato il
controllo sulla correttezza e congruità della pena def‌inita dalle
parti. F Cass. pen., sez. I, 3 marzo 2014, n. 10067 (c.c. 12 feb-
braio 2014), Pg in proc. Taga (c.p.p., art. 99; c.p.p., art. 444).
[RV259473]
Sentenza – Richiesta di nuova concessione della so-
spensione condizionale della pena – Implicito consenso
ad adempiere uno degli obblighi di cui all’art. 165, comma
secondo, c.p..
In tema di patteggiamento, la richiesta di concessione della
sospensione condizionale della pena, avanzata dall’imputato
che ha già usufruito del benef‌icio in relazione a precedente
condanna, implica il consenso alla subordinazione della misu-
ra all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165,
comma primo, c.p., trattandosi di prescrizione che il giudice
deve necessariamente disporre a norma del secondo comma
del medesimo articolo. (In applicazione del principio, la Corte
ha affermato che l’imputato, formulando istanza di applicazione
della pena con una nuova richiesta di sospensione della sua ese-
cuzione, aveva implicitamente espresso la sua non opposizione
allo svolgimento di attività non retribuita in favore della colletti-
vità). F Cass. pen., sez. VI, 24 marzo 2014, n. 13894 (c.c. 4 marzo
2014), Rosiello (c.p., art. 165; c.p.p., art. 444). [RV259460]
Atti e provvedimenti del giudice penale
Declaratoria di determinate cause di non punibilità –
Prescrizione – Insuff‌icienza o contraddittorietà della pro-
va di responsabilità.
La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichia-
razione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto
nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva,
l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’im-
putato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non
anche nel caso di mera contraddittorietà o insuff‌icienza della
prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte
risultanze. (in applicazione del principio, la Corte ha escluso
l’operatività della disposizione dettata dall’art. 129, comma se-
condo, c.p.p. in una vicenda in cui, ai f‌ini della pronuncia asso-
lutoria, sarebbe stata necessaria una verif‌ica sulla attendibilità
delle dichiarazioni testimoniali anche alla luce di un raffronto
con altre evidenze probatorie). F Cass. pen., sez. VI, 4 marzo
2014, n. 10284 (ud. 22 gennaio 2014), Culicchia (c.p.p., art. 129;
c.p.p., art. 530). [RV259445]
Provvedimenti in camera di consiglio – Udienza – Asten-
sione collettiva dall’attività di udienza.
L’adesione del difensore alla astensione collettiva dalla parteci-
pazione alle udienze, proclamata dagli organismi di categoria,
non rileva quale causa di rinvio nei procedimenti in camera di
consiglio diversi dall’udienza preliminare. (Fattispecie in tema
di misure di prevenzione). F Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2014,
n. 7433 (c.c. 27 settembre 2013), Canarelli (c.p.p., art. 127;
c.p.p., art. 420 ter). [RV259509]
Atti processuali penali
Lingua italiana – Ordinanza di custodia cautelare – Im-
putato alloglotto.
Il giudice che emetta ordinanza di custodia cautelare in carcere
nei confronti di imputato che ignori la lingua italiana non è tenu-
to alla traduzione della stessa nella lingua a quest’ultimo nota.
F Cass. pen., sez. II, 20 gennaio 2014, n. 2244 (c.c. 11 dicembre
2013), Bernal Diaz (c.p.p., art. 143; c.p.p., art. 292; att. c.p.p.,
art. 94). [RV259422]
Lingua italiana – Verbale di dichiarazioni rese in lingua
straniera da persona informata sui fatti – Omessa tradu-
zione in lingua nota all’imputato.
Anche a seguito dell’entrata in vigore del d.l.vo n. 32 del 2014,
con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull’as-
sistenza linguistica, la omessa traduzione in una lingua nota
all’imputato delle dichiarazioni rese da una persona informata
sui fatti determina una nullità di ordine generale a regime inter-
medio, non deducibile nel giudizio abbreviato quando l’imputa-
to abbia chiesto la def‌inizione del processo nelle forme di rito
speciale consapevolmente astenendosi dal formulare eccezioni.
F Cass. pen., sez. II, 7 maggio 2014, n. 18781 (c.c. 9 aprile 2014),
Masciullo (c.p.p., art. 143; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 180;
c.p.p., art. 182). [RV259523]
Memorie e richieste delle parti – Omessa valutazione –
Nullità di ordine generale.
L’omessa valutazione di una memoria difensiva determina la
nullità di ordine generale prevista dall’art. 178, comma primo,
lett. c), c.p.p., in quanto impedisce all’imputato di intervenire
concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato
dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei
diritti di intervento o assistenza difensiva dell’imputato stesso,
oltre a conf‌igurare una violazione delle regole che presiedono
alla motivazione delle decisioni giudiziarie, in relazione al ne-
cessario vaglio delibativo delle questioni devolute con l’atto di
impugnazione. F Cass. pen., sez. VI, 20 marzo 2014, n. 13085 (ud.
3 ottobre 2013), Amato e altri (c.p.p., art. 121; c.p.p., art. 178;
c.p.p., art. 606). [RV259488]
Cassazione penale
Motivi di ricorso – Mancata assunzione di prova decisi-
va – Prova dichiarativa idonea a prospettare un astratto
quadro storico favorevole all’imputato.
La prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedot-
ta in sede di legittimità a norma dell’art. 606, comma primo, lett.
d), c.p.p., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadi-
mento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo il
cui risultato è destinato ad essere vagliato non per elidere l’eff‌i-
cacia dimostrativa degli altri elementi di prova acquisiti, ma per
effettuare un confronto con questi ultimi al f‌ine di prospettare
l’ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al
ricorrente. F Cass. pen., sez. V, 25 febbraio 2014, n. 9069 (ud. 7
novembre 2013), Pavento (c.p.p., art. 606). [RV259534]
Motivi di ricorso – Motivi di appello relativi alla re-
sponsabilità penale – Rinuncia.
È inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassa-
zione che, prospettando la violazione dell’obbligo di immediata
declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi
concreti in forza dei quali il giudice d’appello avrebbe dovuto
adottare la pronuncia liberatoria dopo che l’imputato aveva
rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità.
F Cass. pen., sez. III, 12 maggio 2014, n. 19442 (ud. 19 marzo
2014), Ferrante (c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 589; c.p.p., art.
591; c.p.p., art. 606). [RV259418]
Motivi di ricorso – Ricorso straordinario per errore di
fatto – Errore di fatto.
Con il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. l’errore di fatto
deducibile è solo quello che consiste in una errata percezione

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