Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2016
Massimario
Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibilità –
Particolare tenuità del fatto – Rilevabilità nel giudizio di
legittimità.
Ai f‌ini della rilevabilità della causa di esclusione della punibi-
lità per particolari tenuità del fatto nel giudizio di legittimità,
costituiscono elementi signif‌icativi sia le specif‌iche valutazio-
ni espresse in sentenza dal giudice di merito circa l’offensività
della condotta, sia l’applicazione della pena in misura pari al
minimo edittale. (Nella specie, la Corte ha annullato con rin-
vio una sentenza di condanna relativa al reato di cui all’art. 186,
comma settimo, cod. strada, valorizzando la circostanza che
questa aveva dato atto del "mancato riscontro di una condotta
di guida concretamente pericolosa"). F Cass. pen., sez. IV, 31 lu-
glio 2015, n. 33821 (ud. 1 luglio 2015), Pasolini (c.p., art. 131 bis;
nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 609). [RV264357]
Concussione
Induzione indebita a dare o promettere utilità – Con-
dotta costrittiva – Signif‌icato – Distinzione dalla concus-
sione – Indicazione – Fattispecie relativa a carabiniere
che si era fatto consegnare somme di danaro da persona
cui poche ore prima aveva contestato una violazione del
codice della strada, prospettandogli l’opportunità di evi-
tare, in tal modo, ulteriori controlli stradali.
Nel delitto di induzione indebita, previsto dall’art. 319 quater
cod. pen., introdotto dalla L. n. 190 del 2012, la condotta si con-
f‌igura come persuasione, suggestione, inganno, pressione mo-
rale con più tenue valore condizionante - rispetto all’abuso co-
strittivo tipico del delitto di concussione di cui all’art. 317 cod.
pen., come modif‌icato dalla predetta l. n. 190 - della libertà di
autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più
ampi margini decisionali, f‌inisce col prestare acquiescenza alla
richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla
prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giusti-
f‌ica la previsione di una sanzione a suo carico. (In applicazione
del principio, la Corte ha qualif‌icato come induzione indebita
le condotte di un carabiniere che si era fatto consegnare delle
somme di danaro, in un caso, dalla persona cui poche ore pri-
ma aveva contestato una violazione del codice della strada con
sequestro amministrativo del veicolo, ed alla quale aveva pro-
spettato l’opportunità di evitare, in tal modo, ulteriori controlli
stradali nella zona; e, nell’altro caso, da un cittadino extraco-
munitario in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, in
cambio del rilascio di una formale dichiarazione di ospitalità
sottoscritta da un terzo, al f‌ine di non dare impulso all’attivazio-
ne della procedura di espulsione) . F Cass. pen., sez. VI, 24 luglio
2015, n. 32594 (ud. 14 maggio 2015), Nigro (c.p., art. 317; c.p.,
art. 319 quater). [RV264424]
Cosa giudicata civile
Giudicato implicito – Responsabilità da circolazione
dei veicoli – Domanda riconvenzionale del convenuto
– Statuizione, in primo grado, di esclusiva responsabi-
lità di quest’ultimo – Eccezioni di improcedibilità della
domanda riconvenzionale – Sorte – Giudicato implicito –
Esclusione – Ragioni.
In un giudizio di risarcimento danni da circolazione stradale,
la sentenza di primo grado, che abbia dichiarato la esclusiva
responsabilità della parte convenuta e conseguentemente riget-
tato le domande riconvenzionali da quest’ultima proposte, non
comporta l’implicita reiezione delle eccezioni preliminari di im-
procedibilità (nella specie, ex art. 22 della l. 990 del 1969, appli-
cabile "ratione temporis") sollevate dalle altre parti in relazione
a tali domande riconvenzionali, trattandosi di prof‌ilo rimasto
escluso dalla disamina del giudice e, quindi, non suscettibile di
giudicato implicito. F Cass. civ., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17233,
Cavallo c. Romanazzi ed altri (c.c., art. 2054; c.c., art. 2909; l.
24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV636842]
Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative – Conte-
stazione – Immediata – Eccesso di velocità – Immediatez-
za della contestazione – Nozione.
In tema di sanzioni amministrative per infrazioni stradali, la
contestazione dell’eccesso di velocità è "immediata", agli effetti
dell’art. 201 cod. strada, se avviene in circostanze di tempo (nel-
la specie, pochi minuti dopo la rilevazione) e di luogo (nella spe-
cie, luogo prossimo a quello di rilevazione) tali da far escludere
la diversità del veicolo fermato e la sostituzione del conducente.
F Cass. civ., sez. II, 24 settembre 2015, n. 18946, Dossi c. Comune
Desenzano Del Garda (nuovo c.s., art. 201; d.p.r. 16 dicembre
1992, n. 495, art. 384). [RV636515]
Accertamento delle violazioni amministrative – Solida-
rietà – Sanzioni pecuniarie per violazioni stradali – So-
lidarietà del locatore del veicolo – Sussistenza – Fonda-
mento.
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stra-
dali, il locatore del veicolo senza conducente è responsabile in
solido, giacché l’art. 196 cod. strada, pur menzionando esclusiva-
mente il locatario, intende assicurare il pagamento di un sogget-
to agevolmente identif‌icabile, mentre l’identità del locatario, di
regola, è nota soltanto al locatore. F Cass. civ., sez. VI, 24 settem-
bre 2015, n. 18988, Maggiore Rent Spa c. Comune Firenze ed altri
(nuovo c.s., art. 84; nuovo c.s., art. 196). [RV636528]
Applicazione delle sanzioni – Opposizione – Proce-
dimento – Opposizione a sanzioni amministrative per
violazioni stradali – Declaratoria di inammissibilità con
ordinanza fuori udienza – Nullità e non abnormità – Fon-
damento – Conseguenze – Appellabilità e non ricorribilità
per Cassazione.
In tema di opposizione a sanzioni amministrative per viola-
zioni stradali, nel regime introdotto dall’art. 7 del d.lgs. n. 150
del 2011, l’inammissibilità del ricorso per tardività può essere
pronunciata solo con sentenza alla prima udienza. Tuttavia, la
pronuncia di inammissibilità resa con ordinanza fuori udienza,
prima dell’instaurazione del contraddittorio, essendo riferibile
all’abrogato art. 23 della l. n. 689 del 1981, non è provvedimento
abnorme, ricorribile per cassazione, ma provvedimento nullo,
ordinariamente impugnabile con appello. F Cass. civ., sez. VI,
23 settembre 2015, n. 18820, Coratella c. Ministero delle Infra-
strutture dei Trasporti (c.p.c., art. 161; l. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 23; d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art. 7; d.l.vo 1
settembre 2011, n. 150, art. 34). [RV636530]

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