Massimario

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine307-340

Page 307

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. i titoli sono stati elaborati dalla redazione

@Abusivo esercizio di una professione

Professione sanitaria – Responsabilità a titolo di concorso – Configurabilità.

Risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un’attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato. (La Corte ha anche escluso che, nel caso di specie, la mancata specificazione, nel capo di imputazione, della condotta criminosa in concorso avesse leso l’esercizio del diritto di difesa, posto che all’imputata era stato comunque contestato di aver mantenuto in servizio con le mansioni di infermiera una persona priva di idoneo titolo abilitativo, fattispecie che in nulla differisce dall’ipotesi di concorso nel reato).

    Cass. pen., sez. VI, 29 aprile 2009, n. 17893 (Ud. 9 aprile 2009), Zuccarelli (C.p., art. 110; c.p., art. 348; c.p.p., art. 521). [RV243657]

@Abuso d’ufficio

Elemento oggettivo – Violazione di norme di legge – Violazione dell’art. 97 cost.

In tema di abuso d’ufficio, il requisito della violazione di norme di legge non può essere integrato dall’inosservanza delle norme di principio poste dall’art. 97 Cost. (Fattispecie relativa a favoritismi nell’assunzione di dipendenti di una società di natura privata).

    Cass. pen., sez. VI, 25 marzo 2009, n. 13097 (c.c. 18 febbraio 2009), P.M. in proc. Di Campo e altri (C.p., art. 323). [RV243577]

Estremi – Rimozione da parte del sindaco di un dirigente di un servizio pubblico – Azione di ritorsione.

Integra il delitto di abuso d’ufficio la condotta del Sindaco che, per mero spirito di ritorsione, revochi l’incarico di un dirigente di un settore comunale. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha chiarito che, anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, non è mutata la natura pubblicistica della funzione svolta e dei poteri esercitati dai dirigenti amministrativi e, con essa, la qualifica di pubblico ufficiale rilevante ai fini dell’art. 357 c.p.).

    Cass. pen., sez. VI, 7 maggio 2009, n. 19135 (Ud. 2 aprile 2009), Palascino (C.p., art. 323; c.p., art. 357; D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, art. 21). [RV243535]

Estremi – Violazione da parte del giudice del dovere di imparzialità – Rilevanza.

Integra la violazione di legge, rilevante ai fini della configurabilità del reato di abuso d’ufficio, l’inosservanza da parte del giudice del principio di imparzialità. (Fattispecie in cui è stato configurato il reato di cui all’art. 323 c.p. in relazione alla condotta di un giudice di pace, che, all’esito di una causa civile, aveva comunicato alla parte vittoriosa il contenuto della sentenza non ancora depositata e pubblicata)

    Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 2009, n. 9862 (c.c. 20 gennaio 2009), P.M. in proc. Rigoldi (C.p., art. 323). [RV243532]

@Acque pubbliche e private

Inquinamento – Scarichi – Scarico da impianto di depurazione.

Si applicano, alla condotta di superamento dei valori - limite di legge nell’effettuazione di scarico proveniente da impianto di depurazione, le sanzioni di cui all’art. 137, comma quinto, del D.L.vo n. 152 del 2006. (Fattispecie di avvenuto superamento dei valori - limite dell’azoto ammoniacale).

    Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2009, n. 19875 (Ud. 11 marzo 2009), P.M. in proc. Maroni (D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 137). [RV243716]

@Amnistia, indulto e grazia

Indulto – Applicazione – Deducibilità in cassazione.

La richiesta di applicazione dell’indulto può essere proposta in sede di legittimità soltanto se, in precedenza, già presentata al giudice del merito che non l’abbia accolta.

    Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 2009, n. 15262 (Ud. 14 novembre 2008), Ugolini (C.p., art. 174; L. 31 luglio 2006, n. 241; c.p.p., art. 606; c.p.p., art. 609). [RV243631]

Indulto – Indulto applicato in sede di cognizione – Revoca del giudice dell’esecuzione.

L’indulto applicato dal giudice della cognizione non può essere revocato da quello dell’esecuzione se non in presenza di una delle cause previste dalla legge e non per una diversa valutazione in ordine all’incidenza delle circostanze attenuanti concesse e del relativo giudizio di bilanciamento. (Nella specie, concernente l’applicazione dell’indulto concesso con D.P.R. n. 394 del 1990 a pena inflitta per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della L. n. 685 del 1975 previa concessione di attenuanti generiche prevalenti, si è ritenuta corretta la decisione del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato istanza di revoca dell’indulto proposta dal P.M.).

    Cass. pen., sez. I, 27 marzo 2009, n. 13584 (c.c. 19 febbraio 2009), P.G. in proc. Caron (C.p., art. 174; c.p.p., art. 672; c.p.p., art. 674). [RV243555]

@Appello penale

Decisioni in camera di consiglio – Concordato sui motivi di appello – Accoglimento.

Il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell’art. 599, comma quarto, c.p.p., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste nell’art. 129 stesso codice, né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, anche a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non fatti oggetto di rinuncia.

    Cass. pen., sez. I, 19 maggio 2009, n. 20967 (Ud. 26 febbraio 2009), Anaclerio e altri (C.p.p., art. 125; c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 599). [RV243546]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti

Costituzione di parte civile – Spese processuali – Condanna alle spese in favore della parte civile che non abbia presentato conclusioni.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pronuncia di condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è condizionata alla presentazione da parte di quest’ultima delle conclusioni, in quanto, avvenuta la richiesta di patteggiamento, e rimanendo esclusa la possibilità della pronuncia sull’azione civile, è superflua la presentazione di conclusioni, essendo sufficiente ai fini della sola liquidazione delle spese, la presentazione della relativa nota.

    Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2009, n. 11530 (c.c.Page 308 30 gennaio 2009), Amenduni e altro (C.p.p., art. 76; c.p.p., art. 444). [RV243597]

Richiesta – Forma – Procura speciale.

La richiesta di patteggiamento può essere validamente presentata, se all’uopo delegato, anche dal sostituto del difensore di fiducia e procuratore speciale dell’imputato, purchè nella procura conferita da quest’ultimo allo stesso difensore sia espressamente prevista tale facoltà di delega.

    Cass. pen., sez. IV, 16 aprile 2009, n. 16111 (c.c. 26 marzo 2009), Eleuteri (C.p.p., art. 102; c.p.p., art. 122; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446). [RV243641]

Sentenza – In genere – Omessa dichiarazione di falsità di un documento.

L’omessa dichiarazione di falsità di un documento, in sede di sentenza di applicazione della pena su richiesta, non legittima la Corte di cassazione ad adottare i provvedimenti previsti dall’art. 537 c.p.p., i quali richiedono una specifica motivazione, implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione; in tal caso, pertanto, la falsità del documento deve essere dichiarata dal giudice dell’esecuzione al quale devono essere trasmessi gli atti.

    Cass. pen., sez. V, 23 aprile 2009, n. 17283 (c.c. 26 novembre 2008), P.G. in proc. Valiante (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 537). [RV243593]

Sentenza – Nel giudizio di primo grado – Pregresso dissenso del pubblico ministero.

La sentenza con la quale il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi all’esito del dibattimento di primo grado la pena originariamente richiesta dall’imputato, è illegittima nella parte in cui disponga la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.

    Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2009, n. 25498 (c.c. 23 aprile 2009), D’Arpa e altro (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 448). [RV243771]

@Armi e munizioni

Armi da guerra – Armi comuni da sparo – Iscrizione nel catalogo nazionale.

L’iscrizione di una tipologia di arma nel catalogo della armi comuni da sparo costituisce accertamento definitivo della qualità dell’arma, a meno che non vi siano state trasformazioni atte ad aumentare, nel caso concreto, l’offensività di essa.

    Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2009, n. 9034 (Ud. 20 gennaio 2009), Fedeli (L. 14 ottobre 1974, n. 497; L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1; L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2; L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 7). [RV243705]

Materie esplodenti – Detenzione abusiva – Detenzione di miccia a lenta combustione.

La miccia a lenta combustione è compresa tra le munizioni di sicurezza e i giocattoli pirici ed è prodotto che, non ricadendo tra le sostanze esplodenti di cui alla normativa speciale, rientra tra le “materie esplodenti” la cui detenzione va denunciata all’Autorità e la cui inosservanza è punita a norma dell’art. 679 c.p.

    Cass. pen., sez. I, 4 maggio 2009, n. 18189 (Ud. 8 aprile 2009), Perri (C.p., art. 697). [RV243548]

Porto abusivo – Porto di coltello destinato al taglio di modica quantità di hashish acquistata per uso – Giustificato motivo.

Non ricorre il giustificato motivo idoneo ad escludere il reato di cui all’art. 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975 (porto ingiustificato delle cosiddette armi improprie), qualora il porto di un coltello, fuori dalla propria abitazione, sia destinato a tagliare una modica quantità di hashish, acquistata per uso esclusivamente personale, in quanto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT