Massimario

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine203-206

Page 203

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. i titoli sono stati elaborati dalla redazione

@Avviamento commerciale

Indennità – Cessazione della locazione per factum principis.

In tema di locazioni ad uso diverso da quello abitativo, la funzione dell’indennità dovuta dal locatore al conduttore per la perdita dell’avviamento commerciale è quella di riequilibrare la posizione delle parti, onde evitare che il locatore possa realizzare un arricchimento senza causa per effetto dell’incremento di valore dell’immobile dovuto all’attività del conduttore. Ne consegue che tale funzione riequilibratrice viene meno quando il rapporto di locazione cessi per effetto di un provvedimento autoritativo della P.A. che determini l’inutilizzabilità “sine die” del bene locato (nella specie, ordinanza di sgombero a causa del pericolo di crollo), con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, non è dovuta la suddetta indennità, a meno che il conduttore non deduca e dimostri che l’immobile, venuta meno la causa di inutilizzabilità, sia tornato ad essere suscettibile di sfruttamento commerciale.

    Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22810, Patrizio c. Russo (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34). [RV609665]

Indennità – Contratti già soggetti a proroga – Scadenza del periodo transitorio

Con riferimento all’art. 7 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61 (che in relazione alle locazioni ad uso diverso dall’abitazione di cui all’art. 27 della legge n. 392 del 1978 dispone, nel primo comma, la sospensione sino al 31 dicembre 1989, dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione alla scadenza del periodo transitorio, prevedendo - inoltre - nel secondo comma, che, per il periodo di sospensione, la somma dovuta ai sensi dell’art. 1591 c.c. è pari all’ultimo canone corrisposto, aumentato del 100 per cento), la percezione da parte del locatore dell’aumento del canone è condizionata alla previa offerta, da parte sua ed in favore del conduttore, dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, sicchè, una volta avvenuta tale offerta, il conduttore, versando in mora nella restituzione della cosa locata, può scegliere se percepire l’indennità e restituire la cosa, così rinunciando alla sospensione legale del provvedimento di rilascio, oppure rimanere nella detenzione della cosa stessa fino alla sospensione della cessazione legale, corrispondendo al locatore il raddoppio del canone. Tale soluzione, da un lato, non determina alcuna ingiustificata disparità di trattamento, rilevante ai sensi dell’art. 3 Cost., tra conduttori aventi diritto all’indennità e quelli che non possono invocare tale tutela, versandosi in situazioni oggettivamente diverse; dall’altro, non comporta la sovrapposizione della disciplina della sospensione “ex lege” a quella generale di cui alla legge n. 392 del 1978, avendo la prima efficacia strettamente processuale. F

    Cass. civ., sez. un., 3 novembre 2009, n. 23198, Canu c. Pioletti (C.c., art. 1591; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, art. 7). [RV609597]

Indennità – Corrensponsione – Condizione di procedibilità dell’azione esecutiva.

La corresponsione dell’indennità di avviamento, di cui all’art. 34 della legge n. 392 del 1978, costituisce una condizione di procedibilità dell’azione esecutiva di rilascio di immobile adibito ad uso diverso e, pertanto, l’avvenuta offerta di tale indennità rende procedibile l’esecuzione del provvedimento di rilascio. Ne consegue che il ritiro da parte del locatore, successivamente all’esecuzione coattiva del rilascio dell’immobile, della somma offerta, rifiutata dal conduttore e depositata a disposizione di questi, non é idoneo a rendere insussistente la pretesa esecutiva al momento della proposizione dell’opposizione all’esecuzione.

    Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2009, n. 18899, Sciabarrà ed altro c. Tripodi (C.p.c., art. 615; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; c.c., art. 1206; c.c., art. 1212). [RV609574]

Indennità – Immobile destinato ad attività di insegnamento o di istruzione.

L’esercizio privato dell’insegnamento va qualificato come attività d’impresa quando sia finalizzato alla realizzazione di un lucro, e sia impartito avvalendosi di un complesso di beni organizzati in forma di azienda. Ne consegue che, ove tale attività sia svolta con queste modalità all’interno di un immobile condotto in locazione, alla cessazione di questa spetterà al conduttore l’indennità per la perdita dell’avviamento prevista dall’art. 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392, e che eventuali clausole contrattuali di rinuncia alla suddetta indennità sono nulle ai sensi dell’art. 79 della medesima legge.

    Cass. civ., sez. III, 6 novembre 2009, n. 23557, Heatherfield International Limited c. The Cambridge School Centro Studi Italo (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 35; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 42; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79). [RV610089]

Indennità – Obbligazione del conduttore di rilasciare l’immobile alla scadenza.

Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, l’obbligazione incombente sul conduttore di rilasciare l’immobile alla scadenza e l’obbligazione gravante sul locatore di corrispondergli l’indennità di avviamento commerciale sono legate da un rapporto di reciproca dipendenza, tanto che ciascuna delle prestazioni non è esigibile in mancanza dell’adempimento, o dell’offerta di adempimento dell’altra. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto desumibile dalla proposizione della domanda riconvenzionale di pagamento dell’indennità di avviamento l’implicita formulazione della relativa eccezione di inadempimento).

    Cass. civ., sez. III, 2 settembre 2009, n. 19083, Carini c. Garage Maremma di Roberto Famiani ed altro (C.c., art. 1216; c.c., art. 1282; c.c., art. 1571; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34). [RV609570]

Indennità – Rilascio del locale al termine della locazione.

Perché sorga il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento prevista dall’art. 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392 occorre che vi sia il rilascio dell’immobile locato, il quale è il fatto causativo della perdita dell’avviamento; ne consegue che se alla cessazione del rapporto locatizio non si accompagna il rilascio del locale e quindi l’attività economica ivi svolta continua ad esservi esercitata, non vi può essere perdita di avviamento e quindi pregiudizio economico da compensare, sia pure con quel particolare meccanismo automatico introdotto dalla suddetta norma...

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