Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. i titoli sono stati elaborati dalla redazione

abbandono di persone minori o incapaci

- Elemento soggettivo - Dolo - Volontà dell'abbandono.

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto d'abbandono di persone minori rileva esclusivamente la volontà dell'abbandono, sicchè il dolo non è escluso dal fatto che chi ha l'obbligo di custodia ritenga il minore in grado di badare a se stesso, per l'aiuto di coetanei a lui legati da vincoli di parentela.

- Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2009, n. 9276 (ud. 8 gennaio 2009), Seferovic (C.p. art. 591). [RV243159]

- Nozione - Condotta di chi non si allontani dal soggetto passivo, ma ometta di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo - Sussistenza del reato.

Risponde del delitto di abbandono di persona minore o incapace (art. 591 c.p.) colui che, pur non allontanandosi dal soggetto passivo, ometta di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo per la sua incolumità. F Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2009, n. 5945 (ud. 15 gennaio 2009), Foti (C.p. art. 591). [RV243372]

- Nozione - Struttura oggettiva - Reato di pericolo.

Nel reato di abbandono di persona minore o incapace l'evento aggravatore della morte si pone in rapporto di concausa con la condizione patologica della parte lesa, che deve trovarsi, quale presupposto del reato, in condizione di "malattia di mente o di corpo" o di "vecchiaia" tale da non poter provvedere a se stessa.

- Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2009, n. 5945 (ud. 15 gennaio 2009), Foti (C.p. art. 591). [RV243373] abitualità e professionalità nel reato

- Ritenuta dal giudice - Competenza del magistrato di sorveglianza - Possibilità di procedere d'ufficio.

Alla dichiarazione di abitualità nel reato può provvedere il magistrato di sorveglianza, il quale può procedere anche di ufficio ogni volta che, successivamente alla pronuncia di una sentenza di condanna, deve essere ordinata una misura di sicurezza. F Cass. pen., sez. I, 18 febbraio 2009, n. 6926 (c.c. 27 novembre 2008), Filosa (C.p. art. 103; c.p.p. art. 679). [RV243222]

- Ritenuta dal giudice - Dichiarazione - Condizioni.

Ai fini della dichiarazione d'abitualità nel reato ritenuta dal giudice è richiesto l'accertamento della pericolosità sociale del soggetto, desunta dalla valutazione complessiva della condotta da lui tenuta senza che rilevino termini o periodi prefissati entro i quali siano stati commessi i reati, nonché della qualità dei fatti commessi e dei beni giuridici offesi, elementi tutti che, insieme con la reiterazione delle condotte illecite, sono indicativi della pervicacia del reo nel delinquere. F Cass. pen., sez. I, 2 aprile 2009, n. 14508 (c.c. 5 marzo 2009), Bifulco (C.p. art. 103). [RV243146]

Abuso d'ufficio

- Elemento psicologico - Erronea interpretazione della disciplina amministrativa - Rilevanza.

In tema di abuso d'ufficio, l'erronea interpretazione di una norma amministrativa può essere sintomatica dell'illecita volontà vietata dalla norma penale soltanto quando si discosti in termini del tutto irragionevoli dal senso giuridico comune, tanto da apparire arbitraria, ravvisandosi, in caso contrario, la sussistenza di un errore su norma extrapenale. F Cass. pen., sez. V, 10 marzo

2009, n. 10636 (c.c. 12 febbraio 2009), P.C. in proc. Racco e altri (C.p. art. 5; c.p. art. 43; c.p. art. 47; c.p. art. 323). [RV243296]

- Estremi - Atto d'ufficio - Necessità di riconducibilità alla sfera delle funzioni.

L'art. 323 c.p., con il richiamo alla locuzione "nello svolgimento della funzione o del servizio", richiede che il funzionario realizzi la condotta illecita agendo nella sua veste di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che rimangono privi di rilievo penale quei comportamenti, che, quant'anche posti in violazione del dovere di correttezza, siano tenuti come soggetto privato senza servirsi in alcun modo dell'attività funzionale svolta. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato, nella forma del tentativo, nella condotta di un funzionario dell'Agenzia del Demanio che aveva presentato ad un diverso settore dell'amministrazione finanziaria di appartenenza una proposta di acquisto di beni confiscati). ? Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2009, n. 6489 (ud. 4 novembre 2008), Andreotti (C.p. art. 323). [RV243051]

- Estremi - Requisito della doppia ingiustizia - Necessità.

Ai fini dell'integrazione dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) è necessario che sussista la c.d. "doppia ingiustizia", nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia; conseguentemente, occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del detto vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall'accertata esistenza dell'illegittimità della condotta. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità, a titolo del reato di cui all'art. 323 c.p., del magistrato del P.M. il quale, aggirando il precetto della legge, concentrato gli incarichi di consulenza nelle mani di un ristretto gruppo di soggetti i quali avevano, d'altro canto, percepito onorari illegittimi, in violazione del limite normativamente stabilito delle 8 vacazioni giornaliere). F Cass. pen., sez. V, 21 aprile 2009, n. 16895 (ud. 2 dicembre 2008), D'Agostino (C.p. art. 323). [RV243327]

- Estremi - Violazione di norme di legge - Integrazione del reato.

In tema di abuso di ufficio, la violazione, nell'esercizio di pubbliche funzioni, del dovere di imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione integra il requisito della "violazione di norme di legge", elemento costitutivo della fattispecie. F Cass. pen., sez. II, 10 settembre 2008, n. 35048 (ud. 10 giugno 2008), P.G. in proc. Masucci e altri (C.p. art. 323). [RV243183] acque pubbliche e private

- Inquinamento - Scarichi - Reato di scarico senza autorizzazione.

In tema di inquinamento idrico, il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione è configurabile non solo nei confronti del titolare dell'insediamento, ma anche nei confronti del gestore dell'impianto, in quanto su quest'ultimo grava l'onere di controllare che l'impianto da lui gestito sia munito dell'autorizzazione, presupposto di legittimità della gestione. Page 188

Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2009, n. 9497 (ud. 29 gennaio 2009), Martinengo (D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 45; D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 59; D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 137). [RV243119]

- Inquinamento - Scarichi - Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione.

In tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma primo, lett. h), del d.l.vo. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal d.l.vo 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del citato decreto. (Fattispecie di scarico senza autorizzazione di acque di condensa provenienti da frigoriferi in cui erano conservati prodotti ittici e di acque prodotte dal lavaggio dei locali e dei macchinari che recapitavano in tombini siti sulla pubblica via, collegati alla rete fognaria). F Cass. pen., sez. III, 24 marzo 2009, n. 12865 (ud. 5 febbraio 2009), Bonaffini (D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152; D.L.vo 3 aprile2006, n. 152, art. 74; D.L.vo 3 aprile2006, n. 152, art. 137; D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4). [RV243122]

- Inquinamento - Scarichi - Scarico senza autorizzazione di reflui provenienti dall'attività d'allevamento del bestiame.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, a seguito delle modifiche apportate dal d.l.vo 16 gennaio 2008, n. 4, all'art. 101, comma settimo, lett. b) del d.l.vo 3 aprile 2006, n. 152, non costituisce più reato la condotta di scarico senza autorizzazione dei reflui provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, attesa la loro assimilabilità incondizionata alle acque reflue domestiche. F Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2009, n. 9488 (ud. 29 gennaio 2009), Battisti (D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 101; D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4; c.p. art. 2). [RV243112] amnistia, indulto e grazia

- Indulto - Applicazione - Isolamento diurno.

È consentito l'indulto dell'isolamento diurno, data la sua natura di sanzione detentiva e non già di modalità d'esecuzione dell'ergastolo, sempre che, una volta scisso il cumulo giuridico che, a fronte di condanna alla pena perpetua e di altre a pene detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni, ne abbia determinato l'applicazione, le pene temporanee non siano state inflitte per reati ostativi alla concessione del beneficio (nella specie è stata esclusa l'applicazione del condono perché le pene cumulate a quella dell'ergastolo riguardavano delitti aggravati dal metodo mafioso). F Cass. pen., sez. I, 27 marzo 2009, n. 13599 (c.c. 6 marzo 2009), Aparo (C.p. art. 22; c.p. art. 72; c.p. art. 174). [RV243151]

- Indulto - Concorso di reati - Applicazione dopo il cumulo delle pene.

La regola codicistica, secondo cui il condono si applica, nel concorso di più reati, una sola volta dopo cumulate le pene (cumulo materiale, non giuridico), ha riguardo alle sole pene condonabili. F Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2009, n. 5978 (c.c. 21 gennaio 2009), Di Silvio (C.p. art. 174). [RV243354]

- Indulto - Provvedimenti applicativi dell'indulto a singole condanne - Natura provvisoria.

I provvedimenti applicativi...

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